Gazzetta n. 72 del 27 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 26 febbraio 2003
Iscrizione dell'organismo denominato "Suolo e Salute S.r.l." nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge Comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile l998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;
Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte della societa' "Suolo e Salute S.r.l.", con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Abbazia n. 17, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG);
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Considerato che gli organismi privati proposti per l'attivita' di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 1998, n. l62, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si e' avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;
Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo "Suolo e Salute S.r.l." al predetto elenco;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo denominato "Suolo e Salute S.r.l.", con sede in Fano (Pesaro-Urbino), via Abbazia n. 17, e' iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificita' (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
 
Art. 2.
1. L'organismo iscritto "Suolo e Salute S.r.l." non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.
 
Art. 3.
L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validita' dell'iscrizione, l'organismo "Suolo e Salute S.r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 febbraio 2003
Il direttore generale: Abate
 
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