Gazzetta n. 70 del 25 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 marzo 2003
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Monti Iblei".

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore
Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione C.E. n. 2325/97 del 14 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Monti Iblei" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio;
Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 13 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 24 marzo 2000, con il quale l'organismo di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede in Roma, via Montebello n. 8, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Monti Iblei";
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dal 24 marzo 2000, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Visto lo schema tipo di controllo relativo alle denominazioni protette della filiera oli di oliva sul quale ha espresso parere positivo il gruppo tecnico di valutazione, di cui alla previsione dell'art. 53, comma 1, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, e in relazione al quale dovranno essere riformulati i piani di controllo di tutti gli oli di oliva a denominazione di origine protetta, al fine di soddisfare l'esigenza di fissare modalita' uniformi per l'esercizio dell'attivita' di controllo sulle rispettive aree di produzione;
Ritenuto opportuno che il piano di controllo approvato con il citato decreto 13 marzo 2000 per la denominazione di origine protetta olio di oliva extravergine "Monti Iblei" venga adeguato allo schema tipo di controllo sopra indicato;
Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Monti Iblei", allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 25 febbraio 2003, protocollo n. 61131;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Monti Iblei" anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;
Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo "Agroqualita' - Societa' per la certificazione della qualita' nell'agroalimentare a r.l.", con sede in con sede in Roma, con decreto 13 marzo 2000, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Monti Iblei" registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 2325/97 del 24 novembre 1997, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 23 marzo 2003.
 
Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 13 marzo 2000.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 marzo 2003
Il direttore generale: Abate
 
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