Gazzetta n. 69 del 24 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 23 dicembre 2002
Proroga dei termini previsti dall'art. 1 del decreto 2 agosto 2001, inerenti l'omologazione di barriere stradali di sicurezza.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1992, n. 223, con il quale e' stato approvato il regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;
Visto l'art. 8 dello stesso decreto che prevede l'aggiornamento periodico delle suddette istruzioni a cura del Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, in rapporto all'esperienza maturata ed allo stato dell'arte;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, con il quale sono state aggiornate le istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego delle barriere stradali di sicurezza;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 3 giugno 1998, che aggiorna ulteriormente le istruzioni tecniche dei sopracitati decreti;
Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 giugno 1999 che integra e modifica alcune disposizioni di carattere amministrativo del decreto ministeriale 3 giugno 1998 ed apporta alcuni aggiornamenti tecnici a talune disposizioni delle allegate istruzioni;
Visto l'art. 3, comma 3, punto secondo del decreto 3 giugno 1998, che prevede comunque l'acquisto di efficacia operativa delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992 decorsi diciotto mesi dalla pubblicazione del medesimo decreto 3 giugno 1998, a prescindere dall'avvenuta o meno pubblicazione delle circolari con le quali viene resa nota l'avvenuta omologazione di almeno due tipi di barriera per ciascuna destinazione e classe di cui al precedente art. 2;
Considerato che l'art. 4 del decreto 3 giugno 1998 prevede che, in via transitoria, in attesa che le disposizioni del decreto 18 febbraio 1992, n. 223, acquistino efficacia operativa secondo i termini di cui al citato art. 3, punto 3, del decreto 3 giugno 1998 medesimo, gli enti appaltanti possono richiedere, per la partecipazione alle gare, le certificazioni delle prove eseguite in conformita' alle istruzioni tecniche allegate al suddetto decreto ed ai relativi aggiornamenti;
Visto l'art. 3 del decreto 11 giugno 1999, che sostituisce il suddetto termine di operativita' di diciotto mesi previsto dall'art. 3, comma 3, punto secondo, del decreto 3 giugno 1998, con quello di due anni dalla pubblicazione dello stesso decreto 11 giugno 1999;
Visto il decreto 2 agosto 2001 con il quale, constatate esigenze di differimento del suddetto termine biennale e' stato ulteriormente differito il medesimo termine per l'operativita' delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992, ad un anno dalla pubblicazione dello stesso decreto 8 agosto 2001;
Viste le circolari 28 maggio 2002, n. 296/MOT, 29 maggio 2002, n. 401, 29 maggio 2002, n. 402 e 2 dicembre 2002, n. 3278, con le quali e' stata comunicata l'avvenuta omologazione di almeno due barriere per le tipologie H2 bordo laterale, H3 bordo laterale, H4 spartitraffico e H1 bordo laterale e per le quali tipologie l'operativita' delle disposizioni di cui al decreto 18 febbraio 1992 scatta decorsi sei mesi dalla pubblicazione di ciascuna delle citate circolari;
Considerato che permangono ancora esigenze di differimento del termine di operativita' delle disposizioni di cui al citato decreto 18 febbraio 1992, per le restanti tipologie di barriere, per le quali non sono ancora state emanate le relative circolari e che pertanto si rende necessario prorogare ulteriormente il termine di un anno previsto dal su citato decreto 8 agosto 2001, al fine di consentire agli enti appaltanti di continuare ad avvalersi, limitatamente a dette tipologie, della facolta' prevista dal regime transitorio di cui al citato art. 4 del decreto 3 giugno 1998;
Decreta:
Art. 1.
Il termine di un anno previsto dall'art. 1 del decreto 2 agosto 2001 e' sostituito con quello di un anno dalla pubblicazione del presente decreto, unicamente con riferimento alle seguenti tipologie di barriera: H4 bordo ponte, H3 spartitraffico, H3 bordo ponte, H2 bordo ponte, H2 spartitraffico, N2 bordo laterale, N2 spartitraffico, N1 bordo laterale.
 
Art. 2.
Resta invariata ogni altra disposizione contenuta nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 18 febbraio 1992, n. 223, nel decreto del Ministro dei lavori pubblici del 3 giugno 1998 e nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 11 giugno 1999.
 
Art. 3.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2002
Il Ministro: Lunardi Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2003 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 76
 
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