Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI FERRARA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Ferrara, ha adottato il 21 gennaio 2003 e il 7 febbraio 2003 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di applicare nel 2003 le seguenti aliquote I.C.I.:

Descrizione tipologia unita' immobiliare |Aliquota per mille --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliare adibita ad abitazione | principale nella quale il contribuente - che la | possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro| diritto reale di godimento o in qualita' di | locatario finanziario - dimora abitualmente | 5,5 --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliare appartenente alle cooperative | edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad | abitazione principale dei soci assegnatari, | residenti nel comune | 5,5 --------------------------------------------------------------------- alloggio regolarmente assegnato dall'ACER (Azienda| Case Emilia-Romagna).... | 5,5 --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliare posseduta nel territorio del | comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da | cittadino italiano residente all'estero per | ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non | risulti locata.... | 5,5 --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliare posseduta a titolo di | proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile | che acquisisce la residenza in istituto di | ricovero o sanitario a seguito di ricovero | permanente, a condizione che la stessa non risulti| locata, inoltrando apposita comunicazione in tal | senso - in carta semplice - all'ufficio I.C.I. del| comune, con allegata la dichiarazione | dell'istituto di accoglienza del soggetto passivo,| se con sede fuori dal comune di Ferrara.... | 5,5 --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliare adibita ad abitazione, | acquistata da persona fisica, per il cui acquisto | sono state concesse le agevolazioni "prima casa", | qualora non venga locato.... | 5,5 --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliare concessa dal possessore in uso | gratuito a parenti fino al terzo grado o ad affini| fino al secondo grado che la occupano quale loro | abitazione principale.... | 5,5 --------------------------------------------------------------------- due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate | ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi | familiari, a condizione che venga comprovato che | e' stata presentata all'Ufficio del Territorio | regolare richiesta di variazione ai fini della | unificazione catastale delle unita' medesime. In | tal caso, l'equiparazione all'abitazione | principale decorre dalla stessa data in cui | risulta essere stata presentata la richiesta di | variazione.... | 5,5 --------------------------------------------------------------------- l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge| obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di| servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti | occupata, quale abitazione principale, dai | familiari del possessore.... | 5,5 --------------------------------------------------------------------- pertinenze relative alle unita' immobiliari di cui| sopra classificate o classificabili nelle | categorie catastali C/2 - C/6 e C/7, limitatamente| ad una sola pertinenza per ogni abitazione.... | 5,5 --------------------------------------------------------------------- terreni agricoli.... | 6 --------------------------------------------------------------------- aree fabbricabili, comprendendo fra queste anche | quelle concesse in diritto di superficie.... | 6,5 --------------------------------------------------------------------- abitazioni non locate per le quali non risultino | essere stati registrati contratti di locazione da | almeno due anni.... | 9 --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari tenute a disposizione; altri | fabbricati non compresi nelle fattispecie | precedenti, volendosi comprendere tra questi anche| le pertinenze di cui sopra oltre alla prima.... | 6,8 --------------------------------------------------------------------- unita' immobiliari possedute in piena proprieta' e| ubicate nelle zone colpite dalla ristrutturazione | in settori industriali determinanti (settore | dell'industria manifatturiera e nel ramo dei | servizi alle imprese) - "Obiettivo 2", purche' le | predette attivita' si siano insediate in quegli | immobili dopo il 1° gennaio 1997.... | 4,0

(Omissis).
1. di prendere atto che per il 2003 dall'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale, cosi' come individuata in premessa e con le modalita' sopra descritte, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare Euro 103,29;
2. di concedere l'aumento della detrazione per abitazioni principali alle famiglie in stato di disagio con i criteri di applicazione sopra menzionati.
Considerato che per abitazioni principali si debbono intendere le seguenti:
1. unita' immobiliare nella quale il contribuente - che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualita' di locatario finanziario - dimora abitualmente;
2. unita' immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari residenti nel comune;
3. alloggio regolarmente assegnato dagli Istituti autonomi per le case popolari;
4. unita' immobiliare posseduta nel territorio del comune a titolo di proprieta' o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizione che la stessa non risulti locata;
5. unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Tale condizione deve essere dichiarata con apposita comunicazione - in carta semplice - all'ufficio I.C.I. del comune, con allegata la dichiarazione dell'istituto di accoglienza del soggetto passivo, se con sede fuori dal comune di Ferrara;
6. due o piu' unita' immobiliari contigue, occupate ad uso di abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che e' stata presentata all'Agenzia del Territorio regolare richiesta di variazione ai fini della unificazione catastale delle unita' medesime. In tal caso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
7. l'abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unita' immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale, dai familiari del possessore;
Visto che alle abitazioni principali sopra specificate la detrazione di legge, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 662 del 23 dicembre 1996, modificato dall'art. 58, comma 3, del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, e' di Euro 103,29;
Visto, inoltre, 1'art. 21, comma 3, del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili che stabilisce la possibilita', qualora l'importo della detrazione non trovi capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale, di detrarre la parte rimanente dall'imposta dovuta per la pertinenza limitatamente ad una;
Visto, altresi', che l'art. 3 del decreto legge n. 50 dell'11 marzo 1997 modifica l'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, concernente le riduzioni e detrazioni dell'imposta comunale sugli immobili, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, aggiungendo che la "predetta facolta' puo' essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio sociale o economico";
Ritenuto, pertanto, di riconoscere per il 2003 una maggiore detrazione dall'imposta per l'abitazione principale, limitatamente alle fattispecie a cui e' concessa la detrazione pari ad Euro 103,29, a norma dell'art. 3 del decreto-legge n. 50 dell'11 marzo 1997, convertito nella legge n. 122 del 9 maggio 1997, nella misura di Euro 258,23, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, con gli stessi criteri applicati nel 2002 e con una maggiorazione dei redditi previsti nella misura del 2,6% in conseguenza del tasso tendenziale annuo 2002 della citta' di Ferrara calcolato sui numeri indici dei prezzi al consumo per l'intera collettivita' nel mese di ottobre 2002, a favore dei seguenti contribuenti:
cittadini che vengono riconosciuti indigenti ai fini dell'esonero dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa sanitaria, secondo i requisiti stabiliti con deliberazione consiliare n. 13534 del 19 luglio 1991 e successivi aggiornamenti;
pensionati o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta il cui nucleo sia costituito da una sola persona che dispongono del sala reddito da pensione - riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione - non superiore ad Euro 8.474,46 al lordo delle ritenute fiscali;
persone in cerca di prima occupazione o disoccupati il cui nucleo sia costituito da una sola persona che dispongono di un reddito complessivo annuo - riferito all'anno precedente a quello cui fa riferimento l'agevolazione - non superiore ad Euro 8.474,46 al lordo delle ritenute fiscali;
pensionati o portatori di handicap con riconosciuta invalidita' che dispongono del solo reddito da pensione, inclusi in nuclei familiari con un reddito complessivo annuo (relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione) al lordo delle ritenute fiscali, non superiore ad Euro 13.689,05, aumentato di Euro 1.042,29, per ogni altra persona considerata a carico ai fini previdenziali;
persone in cerca di prima occupazione o disoccupati inclusi in nuclei familiari con reddlito complessiva annuo (relativo all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione), al lordo delle ritenute fiscali, non superiore ad Euro 13.689,05, aumentato di Euro 1.042,29, per ogni altro familiare che abbia i requisiti per essere considerata a carico ai fini previdenziali;
Ritenuto, inoltre, che l'applicazione della maggiore detrazione debba essere subordinata alla condizione che ne' il contribuente ne' i familiari o conviventi siano proprietari o usufruttuari di immobili diversi dal fabbricato adibito ad abitazione ed eventuali pertinenze queste ultime classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, limitatamente ad una.
(Omissis).
 
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