Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI COLLEBEATO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Collebeato (provincia di Brescia), ha adottato il 18 dicembre 2002 e il 30 dicembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di determinare nella misura del 7 per mille, per l'anno 2003, l'aliquota I.C.I., per tutte le fattispecie di immobili ad eccezione:
aliquota del 5,5 per mille per l'abitazione principale cosi' come definita dall'art. 8, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 504/1992;
aliquota del 5,5 per mille per la pertinenza (garage) delle abitazioni principali;
aliquota dell'8 per mille per gli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, cosi' come consentito dall'art. 2, comma 4, della legge 431/1998;
aliquota del 5 per mille a favore di proprietari che concedono in locazione immobili ad uso abitativo a titolo di abitazione principale sulla base dei contratti-tipo, definiti in sede locale tra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori;
aliquota del 5,5 per mille per abitazioni concesse in uso gratuito a figlio e/o genitori;
aliquota del 5,5 per mille per abitazioni non locate di anziani e disabili con residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
esenzione per i terreni agricoli (purche' non siano aree fabbricabili ai sensi dei vigenti strumenti urbanistici oppure con vocazione edificatoria);
2. di determinare, per l'anno 2003, in Euro 103,29 l'importo della detrazione annua per abitazione principale;
3. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di applicare le disposizioni previste dal comma 9, dell'art. 9, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di I.C.I. a decorrere dal termine previsto per l'iscrizione al catasto dei fabbricati gia' rurali che non presentano piu' i requisiti di ruralita'.
(Omissis).
1. di integrare la delibera di Giunta n. 177 del 19 dicembre 2002, che determina le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 e relative detrazioni, in base all'indirizzo stabilito dal Consiglio comunale con delibera n. 70 del 19 dicembre 2002, stabilendo che la detrazione annua per l'abitazione principale per l'anno 2003 di Euro 103,29 si applica anche alle abitazioni principali concesse in uso gratuito ai figli o genitori (parenti di primo grado in linea retta) dell'intestatario dell'immobile, che la utilizzano come prima casa.
(Omissis).
 
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