Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2003 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI CAGLIARI
DECRETO RETTORALE 25 febbraio 2003
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto il decreto rettorale 18 febbraio 1992, n. 927, costitutivo del Senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16, comma 2, della citata legge, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito di diverse componenti;
Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, e successive modificazioni;
Viste le delibere del Senato accademico in composizione allargata del 4 novembre 2002, 18 novembre 2002 e del 20 gennaio 2003, che ha approvato alcune modifiche dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari;
Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 14 gennaio 2003 e del 22 gennaio 2003, che ha espresso parere favorevole relativamente alle predette modifiche;
Vista la nota rettorale n. 733 del 22 gennaio 2003, con la quale sono state trasmesse al M.I.U.R., per il prescritto controllo di legittimita' e di merito ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche dello statuto di Ateneo;
Vista la nota ministeriale n. 233 del 7 febbraio 2003, con la quale il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, esercitato il succitato controllo di legittimita' e di merito, ha comunicato che in relazione al testo di modifiche proposto non vi sono osservazioni da formulare;
Decreta:
Art. 1.
I sottoelencati articoli dello statuto dell'Universita' degli studi di Cagliari sono modificati cosi' come indicato nel prospetto sottoriportato:
E' approvata la modifica dell'art. 1, comma 9, che, pertanto, viene riformulato come segue:
"Art. 1 (Finalita' istituzionali ed autonomia). - 9. L'autonomia dell'Universita', nei limiti previsti dalla legislazione vigente e dal presente statuto, si ispira a criteri di democraticita', di competenza, di sussidiarieta', di economicita', di individuazione di responsabilita', di efficienza, di efficacia e di trasparenza.".
E' approvata la modifica dell'art. 12, commi 2, 7, lettere c), e), g), 9 e 10 (integrativo) che viene riformulato come segue:
"Art. 12 (Rettore). - 2. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici e non e' eleggibile per piu' di tre mandati consecutivi.
7. Il rettore.
(Omissis);
c) predispone, coadiuvato dal direttore amministrativo, nel quadro di una programmazione triennale, il bilancio annuale corredato dalla specifica relazione, sentito il Senato accademico. Il bilancio dovra' prevedere anche un'articolazione per facolta', con riferimento agli impegni per l'attivita' didattica e per il funzionamento.
(Omissis);
e) vigila, nell'ambito delle competenze previste dalla legge e dalle norme regolamentari sul funzionamento e sull'efficienza delle strutture e dei servizi dell'Universita';
(Omissis);
g) stipula i contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza ai sensi di quanto stabilito dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';
(Omissis).
9. Il rettore nomina, tra i professori di ruolo di prima fascia, un prorettore che in caso di impedimento o di assenza lo sostituisce in tutte le sue funzioni.
In caso di assenza o di impedimento del prorettore, le sue funzioni vengono svolte dal decano dei presidi.
10. Il rettore nomina, altresi', tra i professori di ruolo, sentito il Senato accademico, propri delegati cui attribuisce specifiche competenze.".
E' approvata la modifica dell'art. 13 che viene riformulato come segue:
"Art. 13 (Senato accademico). - 1. Il Senato accademico determina gli indirizzi culturali e la politica della didattica, della ricerca e dell'assistenza sanitaria dell'Universita', esercita compiti di programmazione e di governo, coordina le attivita' universitarie e ne valuta l'efficacia.
2. Il Senato accademico e' composto:
a) dal rettore;
b) dai presidi di facolta';
c) da un rappresentante per ognuna delle sei seguenti aggregazioni di aree scientifico-disciplinari presenti nell'Ateneo:
scienze matematiche, scienze fisiche e scienze della terra;
scienze chimiche e scienze biologiche;
scienze mediche;
ingegneria civile e architettura, ingegneria industriale e ingegneria dell'informazione;
scienze dell'antichita', filologico-letterarie e storico-artistiche, scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche;
scienze giuridiche, scienze economiche e scienze politiche e sociali;
d) da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) da rappresentanti degli studenti in numero pari al quindici per cento, approssimato per eccesso, del numero complessivo delle altre componenti;
f) dal prorettore, con voto consultivo;
g) dal direttore amministrativo, con voto consultivo, che esercita le funzioni di segretario coadiuvato da personale addetto alla verbalizzazione.
I componenti del Senato accademico sono nominati con decreto del rettore.
Il Senato accademico istituisce commissioni interne, anche permanenti, con funzioni istruttorie la cui presidenza puo' essere delegata dal rettore, sentito il Senato accademico.
3. Il Senato accademico:
a) elabora, sulla base delle linee fondamentali proposte dal rettore e tenuto conto delle proposte formulate dalle strutture didattiche e scientifiche, il piano pluriennale, e lo approva;
b) delibera il regolamento generale di Ateneo;
c) delibera le modifiche dello statuto e del regolamento generale di Ateneo, sentito il consiglio di amministrazione;
d) approva i regolamenti di cui agli articoli 63 e 64, sentito il consiglio di amministrazione, sugli aspetti di sua competenza;
e) esprime le linee di indirizzo di carattere didattico-scientifico sul bilancio annuale e sulla programmazione triennale;
f) definisce l'offerta formativa dell'Ateneo.
Delibera, su richiesta delle facolta' e/o delle strutture interessate, sentito il consiglio di amministrazione, l'istituzione di ogni forma di attivita' didattica ai diversi livelli previsti dalle norme vigenti;
g) ripartisce tra le diverse strutture le risorse per il funzionamento ordinario e per le attivita' didattiche e di ricerca, tenuto conto dei programmi elaborati dalle singole strutture, sulla base del piano pluriennale e delle disponibilita' finanziarie previste dal consiglio di amministrazione nel bilancio di Ateneo;
h) delibera la messa a concorso dei posti di ruolo di professore e di ricercatore secondo quanto richiesto dalle facolta' e nei limiti degli stanziamenti di bilancio;
i) approva i piani di copertura degli insegnamenti vacanti formulati dai consigli di facolta';
l) esprime parere al consiglio di amministrazione sulle politiche edilizie di Ateneo;
m) detta criteri sulle politiche di finanziamento alla ricerca, ripartisce i fondi ad essa destinati e, sulla base della relazione istruttoria delle commissioni scientifiche di cui al successivo art. 35, comma 2, lettera a), li assegna ai richiedenti;
n) propone al consiglio di amministrazione l'attivazione e la disattivazione di dipartimenti, di centri interdipartimentali e di altre strutture di interesse generale dell'Ateneo, sentite le strutture interessate;
o) formula proposte al consiglio di amministrazione in merito alla definizione della pianta organica del personale tecnico-amministrativo;
p) delibera, sentiti le facolta', il consiglio di amministrazione e, ove lo ritenga opportuno, le aree interessate, l'istituzione di nuove facolta' secondo le norme legislative vigenti;
q) adotta i provvedimenti necessari per assicurare l'efficacia e l'efficienza delle attivita' didattiche e di ricerca anche sulla base delle relazioni del nucleo di valutazione e dell'Osservatorio sull'attivita' didattica di cui ai successivi articoli 16 e 33;
r) esprime parere sulle convenzioni di interesse generale dell'Ateneo;
s) designa, su proposta del rettore, i membri del collegio dei revisori dei conti di cui all'art. 15, comma 3, lettera d);
t) ove la legislazione lo consenta, delibera sull'attuazione del numero programmato sulla base delle proposte formulate dai consigli di facolta', valutando gli aspetti didattici e formativi, nel quadro di una programmazione equilibrata tra le diverse facolta' e gli obiettivi dello sviluppo sociale ed economico della Sardegna; le proposte di facolta' devono essere approvate dai 3/5 dei presenti;
u) il Senato accademico nomina, su proposta del rettore, i rappresentanti negli enti ed organizzazioni in cui e' prevista la presenza dell'Ateneo.
5. Per quanto previsto ai punti b) e c) del comma 4, il Senato accademico delibera in composizione allargata, integrato da 5 rappresentanti, eletti secondo modalita' stabilite nel regolamento generale di Ateneo, per ciascuna delle categorie seguenti: professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, studenti.".
E' approvata la modifica dell'art. 14, comma 2, lettera c), con integrazione periodo finale, e comma 3, lettere a), d), e) che viene, pertanto, riformulato come segue:
"Art. 14 (Consiglio di amministrazione). - 2. Il consiglio di amministrazione e' composto:
(Omissis);
c) dal direttore amministrativo, con voto consultivo, che esercita le funzioni di segretario coadiuvato da personale addetto alla verbalizzazione.
(Omissis).
Il consiglio di amministrazione istituisce commissioni interne, anche permanenti, con funzioni istruttorie.
Le commissioni possono essere presiedute da delegati del rettore.
3. Il consiglio di amministrazione:
a) collabora con il rettore alla predisposizione del bilancio annuale e approva, sulla base delle linee di indirizzo di carattere didattico-scientifico espresse dal Senato accademico, il bilancio annuale e la programmazione triennale;
(Omissis);
d) definisce la pianta organica del personale tecnico-amministrativo e provvede alle assegnazioni dei posti di personale alle strutture centrali e periferiche, in base alle effettive esigenze, valutate le proposte del Senato accademico;
e) approva i contratti e le convenzioni che rientrano nella sua competenza ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita';".
E' approvata la modifica dell'art. 20, comma 5, che viene cosi' riformulato:
"Art. 20 (Consiglio degli studenti). - 5. Il consiglio e' composto dai rappresentanti degli studenti nel Senato accademico, nel consiglio di amministrazione, nel comitato per lo sport universitario, nell'ente regionale per il diritto allo studio, e da uno studente per ogni consiglio di facolta' eletto tra i rappresentanti presenti in ogni consiglio di facolta'.
Almeno due volte all'anno, e comunque quando un terzo dei componenti lo richieda, il consiglio si riunisce in seduta allargata a tutti i rappresentanti degli studenti previsti dallo statuto e dai regolamenti.".
E' approvata la modifica dell'art. 21, comma 1, che viene cosi' riformulato:
"Art. 21 (Strutture didattiche e di ricerca). - 1. Per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione delle attivita' didattiche e di ricerca, l'Ateneo si articola in facolta' e dipartimenti.
Costituiscono ulteriori articolazioni dell'Ateneo:
a) classi di corso di studio;
b) corsi di studio;
c) aree scientifico-disciplinari;
d) altre strutture previste dallo statuto e dalla normativa vigente.".
E' approvata la modifica dell'art. 24, comma 1, che viene cosi' riformulato:
"Art. 24 (Preside di facolta). - 1. Il preside di facolta' e' eletto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nelle successive, dal consiglio di facolta' nella sua composizione piu' ampia tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno. E' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e non e' eleggibile per piu' di tre mandati consecutivi.".
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cagliari, 25 febbraio 2003
Il rettore: Mistretta
 
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