Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI GALBIATE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Galbiate (provincia di Lecco) ha adottato il 4 dicembre 2002 e il 19 dicembre 2002 le seguenti deliberazioni in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di determinare, (omissis), in attuazione dell'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662/1996 e del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., l'aliquota comunale sugli immobili per l'anno 2003 nelle seguenti misure:
7 per mille per le abitazioni non locate e a disposizione (non si intendono a disposizione le abitazioni e le relative pertinenze acquistate con i benefici previsti per la prima casa per il periodo di un anno dalla data di acquisto);
4 per mille a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unita' immobiliari inagibili ed inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche non pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata e' applicata limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
6 per mille in tutti gli altri casi.
(Omissis).
1. Di fissare in Euro 115 la detrazione prevista per l'abitazione principale, precisando che, come previsto dal regolamento per l'applicazione dell'I.C.I., tale detrazione non spetta al proprietario per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti fino al secondo grado, per le quali spetta l'aliquota ridotta del 6 per mille.
La detrazione spetta nel caso in cui sia costituito in forma scritta e regolarmente registrato, ai sensi dell'art. 1021 e successivi del codice civile, un diritto reale di godimento. In tal caso il pagamento dell'imposta spetta al titolare del diritto d'uso;
2. Di considerare parti integranti dell'abitazione principali le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, alle condizioni previste dall'art. 5-bis del regolamento dell'I.C.I.;
3. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
(Omissis).
 
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