Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI ARGENTA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Argenta (provincia di Ferrara) ha adottato il 17 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) di cui al titolo I, capo IV, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modifiche ed integrazioni, nella misura unica del 5,7 per mille ad eccezione delle seguenti fattispecie:
a) aliquota nella misura del 3 per mille per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori, per le seguenti fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449:
recupero di unita' immobiliari inagibili o inabitabili - Rientrano nella fattispecie gli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457.
L'inagibilita' o inabitabilita' dell'unita' immobiliare deve risultare da idonea certificazione rilasciata dal competente ufficio comunale;
recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici - Rientrano nella fattispecie gli immobili ricadenti in zona "A" ai sensi dell'art. 29 delle "Norme tecniche di attuazione del P.R.G." per cui siano ammessi i soli interventi di restauro scientifico (A1) e restauro e risanamento conservativo (A2 Tipo A e Tipo B), ricadenti nelle fattispecie previste alle lettere c) e d) dell'art. 31, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 457;
recupero di sottotetti - Rientrano nella fattispecie gli interventi finalizzati al recupero ai fini abitativi dei sottotetti attualmente non utilizzati;
b) aliquota nella misura del 4 per mille per le unita' immobiliari concesse in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni previste negli appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprieta' edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative che provvedono alla definizione dei contratti tipo ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998;
c) aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali e/o artigianali e, comunque, potenzialmente da accatastare nella categoria catastale D.
Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attivita' industriale e/o artigianale, attestata da visura del registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
d) aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati, gia' esistenti, posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali e/o artigianali e, comunque, accatastati nella categoria catastale D che vengano ad insediarsi per la prima volta sul territorio comunale.
Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di avvio dell'attivita' industriale e/o artigianale, attestata da visura del registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
e) aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati gia' esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' industriali, artigianali e/o di servizio, accatastati o accatastabili nella categoria catastale D, ubicati nelle zone classificate come "D" produttive dal PRG vigente.
Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di avvio dell'attivita' industriale, artigianale e/o di servizio, attestata da visura del registro imprese presso la C.C.I.A.A.;
f) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati.
Si precisa che per "alloggio non locato" deve intendersi l'unita' immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (con esclusione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, vuota e non utilizzata (in ogni caso priva di allacciamenti alle reti dell'energia elettrica, acqua e gas), ad eccezione delle seguenti fattispecie (per le quali si applica l'aliquota ordinaria):
1) unita' immobiliari tenute a disposizione dei proprietari o usufruttuari per uso personale e diretto e che per queste sono pagate le relative utenze, compresa la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
2) unita' immobiliari date in comodato o in uso gratuito a terzi;
3) unita' immobiliari possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziano o disabile che acquista la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
4) unita' immobiliari realizzate per la vendita e non vendute dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita', la costruzione e l'alienazione di immobili.
L'aliquota del 7 per mille va applicata in relazione al periodo dell'anno (tenuto conto del calcolo frazionato in mesi) nel quale l'alloggio e' rimasto non locato secondo quanto precisato in precedenza.
Al fine di poter beneficiare dell'aliquota ordinaria di base i soggetti passivi, rientranti nei casi 1), 2), 3) e 4) succitati, sono tenuti a presentare l'istanza con contestuale dichiarazione resa ai sensi degli articoli 21, 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione I.C.I. 2002;
g) aliquota nella misura del 3 per mille per i fabbricati esistenti e/o di nuova costruzione posseduti ed utilizzati da soggetti passivi I.C.I. per l'esercizio di attivita' commerciali "di vicinato" ai sensi del decreto legislativo n. 114/1998 (con superficie fino a 250 mq), accatastati o da accatastare nelle categorie catastali C1 e D.
Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dalla data di inizio dell'attivita' commerciale, anche in seguito a trasferimenti di sede e di titolarita', attestata dallo sportello unico delle attivita' produttive del comune;
h) aliquota nella misura del 3 per mille per i terreni agricoli nei quali vengano impiantate nuove colture "a frutteto", posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti.
Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto nuovo impianto a frutteto al fine di creare nuove occupazioni;
i) aliquota nella misura del 3 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche' dai medesimi condotti, elencati nei decreti pubblicati dal Ministero delle politiche agricole che riconoscono l'eccezionalita' delle calamita' atmosferiche e che possono beneficiare di agevolazioni creditizie di cui alla legge n. 185/1992;
l) aliquota nella misura del 3 per mille per i terreni agricoli ceduti in proprieta' da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale a discendenti ed affini entro il secondo grado, purche' da questi condotti a titolo di coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale.
Tale aliquota agevolata si applica per 3 anni a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo all'avvenuta cessione a titolo di proprieta' del terreno medesimo.
2. Di dare che per l'anno 2003 la detrazione per abitazione principale e' fissata in Euro 103,29, cosi' come previsto dall'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 56, della legge n. 662/1996, viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. Di dare atto, altresi', che ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 11 marzo 1997, n. 50, convertito in legge n. 122/1997, la misura della detrazione di imposta relativa all'abitazione principale di cui all'art. 8, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, viene elevata da Euro 103,29 a Euro 258,23 esclusivamente nelle seguenti fattispecie ricalcanti situazione di particolare disagio economico o sociale con le modalita' sottoindicate:
a) pensionati o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, monoreddito, in condizione non lavorativa, con reddito annuo lordo da pensione, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 8.394,47;
b) pensionati o portatori di handicap con invalidita' riconosciuta, non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 13.556,06, aumentato di Euro 1.037,08 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali;
c) disoccupati non possessori di altri immobili ad eccezione delle pertinenze all'abitazione principale, inclusi in nuclei familiari con reddito complessivo annuo lordo, riferito all'anno precedente a quello cui si riferisce l'agevolazione, non superiore a Euro 13.556,06, aumentato di Euro 1.037,08 per ogni persona considerata a carico agli effetti assistenziali.
I contribuenti interessati devono inoltrare, direttamente o tramite raccomandata al servizio tributi del comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione I.C.I. 2002, apposita autocertificazione resa ai sensi dell'art. 465 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, in ordine al possesso dei requisiti utili al conseguimento del beneficio.
I contribuenti suddetti possono computare la maggiore detrazione in occasione del pagamento dell'I.C.I. alle scadenze previste per l'anno 2003, fatta salva la potesta' del comune, in caso di autocertificazioni infedeli, di procedere al recupero delle somme indebitamente detratte, oltre alla comminatoria delle sanzioni di legge;
(Omissis).
 
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