Gazzetta n. 61 del 14 marzo 2003 (vai al sommario)
LEGGE 14 marzo 2003, n. 39
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, recante differimento di misure agevolative in materia di tasse automobilistiche, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 marzo 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1922):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro dell'economia e finanze
(Tremonti) il 15 gennaio 2003.
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, il 16 gennaio 2003 con parere delle commissioni
1a, 5a, 8a, 10a, della Giunta per gli affari delle
Comunita' europee e della Commissione parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla 1a commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 21 gennaio 2003.
Esaminato dalla 6a commissione il 22, 29 gennaio 2003;
il 4 e 5 febbraio 2003.
Esaminato in aula e approvato il 5 febbraio 2003.
Camera dei deputati (atto n. 3650):
Assegnato alla VI commissione, in sede referente, il 6
febbraio 2003 con pareri del Comitato per la legislazione,
delle commissioni I, V, VIII, IX, X, XIV e della
Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla VI commissione il 13, 18, 26, 27 febbraio
2003.
Esaminato in aula il 4 marzo 2003 ed approvato, con
modificazioni, il 5 marzo 2003.
Senato della Repubblica (atto n. 1922-B):
Assegnato alla 6a commissione (Finanze), in sede
referente, il 6 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1a,
5a, 8a.
Esaminato dalla 6a commissione l'11 marzo 2003.
Esaminato in aula e approvato il 12 marzo 2003.



Avvertenza:
Il decreto-legge 13 gennaio 2003, n. 2, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 9
del 13 gennaio 2003.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 44.



 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 2003, N. 2

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", nonche', limitatamente alla tassa automobilistica dovuta per gli anni 2004 e 2005, anche agli autoveicoli immatricolati nel periodo compreso tra il 1ยบ e il 12 gennaio 2003; per questi ultimi autoveicoli, in ogni caso, non si fa luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta di bollo, di imposta provinciale di trascrizione, di emolumenti dovuti agli uffici del Pubblico registro automobilistico e di tassa automobilistica"; al secondo periodo, le parole: "11,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12,2 milioni"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione delle agevolazioni di cui al presente comma";

al comma 2, le parole: "11,4 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "12,2 milioni";

al comma 3, le parole: "a decorrere dall'anno 2003 nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2003 e di 2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004"; ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini del rispetto della spesa massima stabilita, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalita' di attribuzione del credito d'imposta".
 
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