Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 6 febbraio 2003
Norme regolatrici dell'attivita' dell'organismo di intervento per la compagna di commercializzazione del riso 2002/2003 e successive.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione delle Comunita' europee;
Visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso che fissa il prezzo d'intervento del risone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione del 4 marzo 2002;
Visto il regolamento (CE) n. 3073/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995 che fissa la qualita' tipo del riso;
Visto il regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione del 30 marzo 1998 relativo alla presa in consegna del risone da parte degli organismi di intervento e alla fissazione degli importi correttori, delle maggiorazioni e delle detrazioni da applicare, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 610/2001 della Commissione del 29 marzo 2001;
Visto il regolamento (CEE) n. 147/91 della Commissione del 22 gennaio 1991 che definisce e fissa i limiti di tolleranza per le perdite quantitative di prodotti agricoli giacenti all'intervento pubblico, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 652/92 della Commissione del 16 marzo 1992;
Visto il regolamento (CE) n. 2148/96 della Commissione dell'8 novembre 1996 che stabilisce le norme di valutazione e di controllo dei quantitativi di prodotti agricoli in regime di intervento pubblico, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/99 della Commissione del 16 aprile 1999;
Visto il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991, che stabilisce le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi di intervento;
Visto il regolamento (CEE) n. 2351/91 della Commissione del 30 luglio 1991, che definisce le modalita' di acquisto del riso detenuto da organismi di intervento per forniture di aiuto alimentare;
Visto il regolamento (CEE) n. 3492/90 del Consiglio del 27 novembre 1990, che determina gli elementi da prendere in considerazione nei conti annuali per i finanziamenti, da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione "garanzia", delle misure di intervento di magazzinaggio pubblico;
Visto il regolamento (CEE) n. 3597/90 della Commissione del 12 dicembre 1990, relativo alle norme contabili per misure di intervento implicanti l'acquisto, il magazzinaggio e la vendita di prodotti agricoli da parte degli organismi di intervento, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1392/97 della Commissione del 18 luglio 1997;
Visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro;
Visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione del 22 dicembre 1998, recante modalita' d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2452/2000 della Commissione del 7 novembre 2000;
Visto il decreto ministeriale del 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi e' stato incaricato di agire, sino a quando non sara' diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;
Visto il decreto ministeriale del 31 maggio 1996, con il quale l'Ente nazionale risi e' stato riconosciuto organismo pagatore per conto della Comunita' europea per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune nel mercato del riso;
Ravvisata l'opportunita' di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso e' tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 2002/2003 e successive;
Decreta:
Articolo unico

Nell'espletamento degli incarichi di cui ai decreti ministeriali 27 ottobre 1967 e 31 maggio 1996 citati in premessa, l'Ente nazionale risi e' tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 2002/2003 e successive, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.
Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 febbraio 2003
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2003

Ufficio di controllo atti Ministeri attivita' produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 130
 
Allegato

ATTO DISCIPLINARE

Contenente norme regolatrici dell'attivita' dell'organismo di intervento previsto dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del
22 dicembre 1995.

Art. 1.
L'Ente nazionale risi e' incaricato di agire, fino a quando non sara' diversamente disposto, quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio del 22 dicembre 1995 e successive modificazioni.
L'Ente nazionale risi si atterra', per la campagna di commercializzazione 2002/2003 e successive, alla vigente normativa comunitaria nonche' a quanto previsto dal presente atto disciplinare.

Art. 2.
A norma dei vigenti regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:
a) di riportare alla campagna di commercializzazione successiva tutto il risone giacente presso i centri di intervento al 31 agosto di ogni anno;
b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunita', gli verra' offerto in vendita nel corso di ogni campagna di commercializzazione, purche' rispondente ai requisiti quantitativi e qualitativi prescritti dalla regolamentazione comunitaria vigente.
L'Ente stesso, inoltre, dovra' dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio dell'Unione europea, in applicazione dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 3072/95.

Art. 3.
Gli acquisti all'intervento sono effettuati esclusivamente nel periodo indicato nell'art. 4 paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 e conformemente alle procedure e modalita' previste dal regolamento (CE) n. 708/98 della Commissione del 30 marzo 1998 e successive modificazioni.

Art. 4.
Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna alla data del 31 agosto di ogni anno, nonche' quello per le spese di gestione deve essere assicurato dall'Ente nazionale risi, anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla vendita del prodotto stesso mediante apposite convenzioni con istituti di credito redatte secondo lo schema gia' approvato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia.

Art. 5.
L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.
Le quantita' acquistate devono essere tenute separate, per campagna di conferimento formando monti unici per varieta', sistemati in modo tale da consentirne in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, nonche' il costante controllo del condizionamento del prodotto.
Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantita', qualita' e caratteristiche.
L'Ente nazionale risi dovra' tenere permanentemente aggiornato un elenco di titolari di magazzino con i quali ha stipulato un contratto nel quadro del regime di intervento. Detto elenco contiene gli elementi tecnici che consentono la determinazione precisa di tutti i punti di magazzinaggio, la capacita', il numero dei capannoni e dei sili, le piante e gli schemi.

Art. 6.
L'Ente nazionale risi e' responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonche' da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore e non rientranti nei limiti di tolleranza dello 0,4% previsti dal regolamento (CEE) n. 147/91 del 22 gennaio 1991 e successive modificazioni.

Art. 7.
Le scorte di intervento saranno smaltite in conformita' alle disposizioni comunitarie vigenti che ne fissano le modalita' ed i prezzi di vendita.
L'Ente nazionale risi e' tenuto a redigere appositi bandi di gara, ove previsti, e ad assicurare la massima pubblicita', attenendosi alle disposizioni e modalita' di cui all'art. 12 del regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione dell'11 gennaio 1991 e successive modificazioni.

Art. 8.
Le quantita' giacenti che dovessero risultare invendute al 31 agosto di ogni anno, saranno conservate a cura dell'Ente nazionale risi nei magazzini di deposito e le relative entita' dovranno essere comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro il 15 settembre di ciascun anno.

Art. 9.
E' fatto obbligo all'Ente nazionale risi di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.
Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione delle autorita' preposte ai controlli.

Art. 10.
La gestione contabile, che ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, deve essere condotta con criteri della piu' rigida economia.
Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute per l'espletamento dell'incarico affidato e precisamente:
a) spese generali;
b) spese tecniche;
c) oneri di finanziamento.

Art. 11.
Il rendiconto della gestione deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi, di cui e' parte integrante, e deve essere trasmesso, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale dei Servizi generali e del personale, ed al Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'approvazione.

Art. 12.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali e di quello dell'economia e delle finanze, di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 13.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinche', nel corso di ogni campagna di commercializzazione, l'attivita' dell'Ente nazionale risi sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei vigenti regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che l'Unione europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risicolo.
Roma, 6 febbraio 2003
Il Ministro delle politiche
agricole e forestali
Alemanno

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti
 
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