Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2003 (vai al sommario)
LEGGE 14 febbraio 2003, n. 37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:
Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma l'8 marzo 2000.
 
Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 dalla data della sua entrata in vigore secondo quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 febbraio 2003

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1837):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Ruggiero)
il 24 ottobre 2001.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 13 novembre 2001, con pareri delle
commissioni I, II, V, VI e X.
Esaminato dalla III commissione il 12 giugno e 3 luglio
2002.
Esaminato in aula il 16 settembre 2002 e approvato il
18 settembre 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1720):
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 26 settembre 2002, con pareri delle
commissioni 1a, 2a, 5a, 6a e 10a.
Esaminato dalla 3a commissione il 15 ottobre 2002.
Relazione scritta presentata il 26 ottobre 2002 (atto
n. 1720/B - relatore sen. Guglielmo Castagnetti).
Esaminato in aula e approvato il 4 febbraio 2003.
 
ACCORDO
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA
SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia (qui di seguito denominati Parti Contraenti),
desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed in particolare per gli investimenti di capitale da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente

e

riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, basate su accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende ogni tipo di bene investito da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in tutte le forme e possibilita' legalmente consentite in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima, ed include in particolare ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta'
in rem, come ipoteche, diritti di pegno e promesse di garanzia;

b) titoli azionari, obbligazionari, quote di partecipazione, ed altre
forme di partecipazione societarie;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio,
aventi valore economico, relativi ad investimenti, nonche' i
redditi reinvestiti e gli utili di capitale;

d) diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, diritti
d'autore, marchi commerciali, brevetti, know-how; segreti
commerciali, ditta e avviamento;

e) concessioni rilasciate da una competente Autorita' dello Stato con
legge, atto amministrativo o contratto, comprese le concessioni
per la prospezione, ricerca e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento del valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma dell'investimento non implica un
cambiamento nella sua sostanza.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente: a) Per "persona fisica", con riferimento a ciascuna Parte Contraente,
si intende qualsiasi persona fisica che abbia per legge la
cittadinanza di quello Stato in conformita' alle sue leggi e
regolamenti.

b) Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna
Parte Contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di
una di esse e da questa ultima riconosciuta, quali istituzioni
pubbliche, societa', partenariati, fondazioni ed associazioni,
indipendentemente dalla limitatezza o meno della loro
responsabilita'.

c) Per "persona giuridica", con riferimento a ciascuna Parte
Contraente, si intende anche una persona giuridica (come ad
esempio consociate, affiliate e filiali straniere) non costituita
secondo la legge di quella Parte Contraente ma controllata
direttamente o indirettamente dalle persone fisiche come definite
nel punto a) o dalle persone giuridiche come definite nel punto b)
di cui sopra.

3. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti, interessi, utili da capitale, dividendi, royalties, compensi per gestione ed assistenza tecnica, nonche' qualsiasi altra forma di contribuzione e pagamento in natura.

4. Per "territorio nazionale" si intende: a) per la Repubblica di Slovenia, il territorio sotto la sua
sovranita', incluso lo spazio aereo e le aree marittime, sulle
quali la Repubblica di Slovenia esercita la sua sovranita' e
giurisdizione, secondo il diritto interno ed internazionale;

b) per la Repubblica Italiana, oltre alle zone ricomprese nei confini
terrestri, le "zone marittime". Queste ultime ricomprendono
altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali la Repubblica
Italiana esercita la sovranita' e diritti sovrani e
giurisdizionali in base al diritto internazionale.

5. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (ovvero le sue Agenzie o Rappresentanze) ed un Investitore dell'altra Parte Contraente circa un investimento.

6. Per "diritto d'accesso" si intende il diritto ad essere ammessi ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
ARTICOLO 2
Promozione e Protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente promuovera' ed incoraggera' nel proprio territorio gli investimenti realizzati da investitori dell'altra Parte Contraente e consentira' tali investimenti nel proprio territorio in conformita' alle proprie leggi e regolamenti.

2. Gli investitori di una della Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 3 (I).

3. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente godranno di piena protezione e sicurezza nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Nessuna delle Parti Contraenti in alcun modo colpira' con provvedimenti ingiustificati, arbitrari o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l'utilizzo, il godimento o la cessione degli investimenti sul suo territorio di investitori dell'altra Parte Contraente.
ARTICOLO 3
Trattamento nazionale e trattamento della nazione piu' favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, all'interno dei confini del proprio territorio, accordera' agli investitori e agli investimenti, nonche' ai relativi redditi, degli investitori dell'altra Parte Contraente trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

2. Le disposizioni del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di: una Partecipazione ad Unioni Economiche o Doganali, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o subregionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale o ad Accordi conclusi allo scopo di evitare la doppia imposizione od a facilitare gli scambi transfrontalieri.

3. Ciascuna Parte Contraente accordera' in ogni momento agli investimenti degli investitori dell'altra Parte Contraente un giusto ed equo trattamento.
ARTICOLO 4
Risarcimento per danni o perdite

Qualora gli invertitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito offrira' adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati provocati da forze governative o da altri soggetti. I pagamenti in compensazione saranno liberamente trasferibili e avranno luogo senza indebito ritardo.
Gli investitori riceveranno lo stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente interessata e, in ogni caso, non meno favorevole di quello riconosciuto agli investitori di Paesi Terzi.
ARTICOLO 5
Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti effettuati dagli investitori di ciascuna Parte Contraente non potranno essere nazionalizzati, espropriati o sottoposti a misure di effetto equivalente a nazionalizzazione (di qui in poi denominata "espropriazione") sul territorio della Parte Contraente, eccetto che in caso di pubblico interesse.
L'espropriazione verra' condotta a norma di legge sulla base di un criterio di non discriminazione e dietro adeguata compensazione che verra' corrisposta senza indebito ritardo. Tale compensazione corrispondera' al valore di mercato dell'investimento espropriato, immediatamente precedente all'espropriazione o prima che l'imminente espropriazione sia diventata di dominio pubblico, per quanto presto possa essere (qui di seguito con riferimento alla data di valutazione).
La compensazione sara' calcolata in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente esistente alla data di valutazione.

2. Nel caso in cui l'oggetto di nazionalizzazione o esproprio sia una joint-venture costituta nel territorio di una delle Parti Contraenti, la compensazione da corrispondere all'investitore dell'altra Parte Contraente sara' calcolata prendendo in considerazione la quota di partecipazione di tale investitore nella joint-venture, sulla base dei principali documenti relativi alla sua partecipazione nella societa'.
La compensazione sara' considerata giusta ed equa se verra' corrisposta nella valuta in cui l'investitore esterno abbia effettuato l'investimento, o in ogni altra valuta accettata dall'investitore.
La compensazione verra' corrisposta senza indebito ritardo, entro un termine non piu' lungo di tre mesi dalla data in cui e' stato deciso il suo ammontare.
La compensazione includera' gli interessi calcolati sulla base del tasso LIBOR nei sei mesi a partire dalla data della nazionalizzazione od esproprio fino alla data di effettuazione del pagamento.

3. L'investitore colpito dal provvedimento avra' diritto a norma delle leggi e regolamenti della Parte Contraente che ha effettuato l'espropriazione, ad una pronta revisione del suo caso da parte di un'Autorita' giudiziaria od altra Autorita' indipendente della medesima Parte Contraente ed alla valutazione del suo investimento secondo i principi stabiliti in questo Articolo.

4. Se l'investitore e l'organismo competente non possono raggiungere un accordo, l'ammontare della compensazione sara' determinato sulla base della procedura per il regolamento delle controversie, di cui all'Art. 9 del presente Accordo.
La compensazione sara' liberamente trasferibile.

5. Se la proprieta' espropriata, sia completamente che parzialmente, non serve alla finalita' di pubblico interesse cosi' come era stata anticipata, secondo la decisione sull'espropriazione fondata sulla legge, il proprietario espropriato od i suoi aventi causa sono autorizzati al riacquisto della proprieta' al valore di mercato, sulla base delle leggi e dei regolamenti della Parte Contraente dove l'espropriazione e' stata fatta.
ARTICOLO 6
Rimpatrio di capitali, profitti e retribuzioni

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' agli investitori dell'altra Parte il libero trasferimento di fondi relativi al loro investimento ed in particolare, ma non esclusivamente: a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi
reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento di un
investimento;

b) redditi come definiti nell'Art. 1 (3);

c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o
parziale liquidazione di un investimento;

d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un
investimento ed al pagamento dei relativi interessi;

e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte
Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un
investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte
Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle
leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Il trasferimento di cui al presente articolo sara' effettuato senza indebito ritardo ed in ogni valuta convertibile.
ARTICOLO 7
Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione designata abbia effettuato un pagamento sotto garanzia prestata per un investimento nel territorio dell'altra parte Contraente, l'altra Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti e dei crediti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Il diritto surrogato od il credito non sara' maggiore del diritto o credito originale dell'investitore.

ARTICOLO 8
Modalita' di trasferimento

1. Tutti i trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebiti ritardi e, in ogni caso, entro tre mesi dopo che gli obblighi fiscali siano stati assolti, e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicato alla data nella quale l'investitore fa domanda per il relativo trasferimento, con l'eccezione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5 riguardante il tasso di cambio applicabile nel caso di nazionalizzazione o esproprio o misure aventi effetto equivalente alla nazionalizzazione.

2. Gli obblighi fiscali si intendono usciti quando l'investitore abbia adempiuto alle obbligazioni secondo le procedure previste dalla legge della Parte Contraente sul territorio della quale e' stato effettuato l'investimento.

ARTICOLO 9
Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo degli indennizzi, saranno, per quanto possibile, composte in via amichevole.

2. Nel caso in cui in conformita' dell'Art. 1 (5) sia stipulato un accordo di investimento, si applichera' la procedura in esso prevista.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente, entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle: a) al Competente Tribunale della Parte Contraente;

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformita' con il
Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul
diritto commerciale internazionale - (UNCITRAL) e la Parte
Contraente sul cui territorio l'investimento e' stato effettuato
si impegna ad accettare il lodo di tale Tribunale Arbitrale.

c) al Centro Internazionale per la composizione delle controversie
relative agli investimenti (ICSID), per l'applicazione delle
procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18
marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli
investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finche' tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quelli determinabili in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

ARTICOLO 10
Regolamento dalle Controversie tra le Parti Contraenti

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione del presente Accordo dovra' essere per quanto possibile, amichevolmente composta per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro i sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia fatto richiesta scritta all'altra Parte Contraente, esse verranno, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, sottoposte ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna delle due Parti Contraenti nominera' un membro del Tribunale. I due membri cosi' designati dovranno poi eleggere un cittadino di uno Stato terzo che, con l'approvazione delle Parti Contraenti, sara' nominato Presidenze del Tribunale. Il Presidente sara' nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non saranno ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese potra' richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli fosse possibile procedere alle nomine, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verra' invitato a provvedere il membro della Corte Internazionale di Giustizia piu' anziano che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale arbitrale decidera' a maggioranza e le sue decisioni saranno vincolanti. Entrambe le Parti Contraenti si accolleranno le spese del proprio arbitraggio e del proprio rappresentante alle udienze. Le spese del Presidente e quelle residuali saranno sopportate da entrambe le Parti Contraenti in misura eguale. Il Tribunale Arbitrale stabilira' le proprie procedure.

ARTICOLO 11
Relazioni tra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno indipendentemente dalla esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari fra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 12
Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da principi generali di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli.

2. Qualora, per effetto di leggi e regolamenti, ovvero di altre disposizioni o specifici contratti, ovvero autorizzazioni o accordi di investimento, una Parte Contraente abbia riservato agli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verra' applicato il trattamento piu' favorevole.

3. Qualora, successivamente alla data in cui e' stato effettuato l'investimento, le leggi, i regolamenti, le norme o i provvedimenti di politica economica che, direttamente o indirettamente, vigono sugli investimenti dovessero subire modifiche, verra' applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui e' stato e effettuato l'investimento.

ARTICOLO 13
Applicazione dell'Accordo

Il presente Accordo si applichera' a tutti gli investimenti esistenti che gli investitori di una Parte Contraente abbiano effettuato sul territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 14
Entrata in vigore e Durata

1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche scritte con le quali le Parti Contraenti si comunicheranno ufficialmente che le rispettive procedure di ratifica sono state completate. Ogni modifica di questo Accordo sulla quale entrambe le Parti Contraenti si siano accordate in forma scritta, entrera' in vigore alle stesse condizioni di questo Accordo.

2. Questo Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 10 anni e rimarra' in forza per un ulteriore periodo di 5 anni successivi, a meno che le due Parti Contraenti decidano di denunciarlo non prima di un anno prima della sua data di scadenza.

3. Nel caso di investimenti effettuati prima della data di denuncia del presente Accordo le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per un periodo di dieci (10) anni dalla data di denunzia del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i Sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Roma il 8 marzo duemila in due versioni originali, nelle lingue italiana, slovena ed inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

In caso di divergenza sull'interpretazione prevarra' il testo inglese.

Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Slovenia (Firma illegibile) (Firma illegibile)

PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sulla promozione e protezione degli investimenti le Parti Contraenti hanno altresi' concordato le seguenti clausole che formano parte integrante dell'Accordo.

1. Con riferimento all'articolo 2 a) Ogni Parte Contraente assicurera' mezzi effettivi per avanzare
reclami e far valere diritti relativi agli investimenti ed agli
accordi di investimento.

b) Secondo le proprie leggi e disposizioni, ciascuna Parte Contraente
regolera', nel modo piu' favorevole possibile, le questioni
relative all'entrata, soggiorno e movimento dei cittadini di una
Parte Contraente, che intraprendano attivita' connesse agli
investimenti sul territorio dell'altra Parte Contraente, e dei
membri delle loro famiglie.

c) Alle Compagnie legalmente costituite secondo le leggi vigenti e
regolamenti di una Parte Contraente sara' permesso di impiegare
personale direttivo d'alto livello di loro scelta,
indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, secondo la
legislazione della Parte Contraente ospitante.

2. Con riferimento all'articolo 3 a) Le disposizioni di questo Accordo si applicheranno anche a tutte
le attivita' connesse agli investimenti. Queste attivita'
comprendono, in particolare ma non esclusivamente: organizzazione,
controllo, funzionamento, mantenimento e cessione di compagnie,
filiali, agenzie, uffici, stabilimenti od altre strutture utili
alla condotta degli affari, acquisizione, utilizzo, protezione e
cessione di proprieta' di qualunque tipo, inclusa la proprieta'
intellettuale, presa in prestito di fondi, acquisto, emissione e
vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli, acquisto di
valuta per importazione.

b) Tutte le attivita' riguardanti l'acquisto la vendita ed il
trasporto di materie prime e loro derivati, energia, combustibili,
beni strumentali nonche' ogni altra forma di operazione ad esse
relativa e comunque connessa ad attivita' imprenditoriali ai sensi
del presente accordo godranno, sul territorio di ciascuna Parte
Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello
riservato per attivita' ed iniziative analoghe ai propri
investitori o a quelli di Stati Terzi.

3. Con riferimento all'articolo 5

Ogni misura di espropriazione o nazionalizzazione de facto presa nel pubblico interesse, che crei una perdita ragguardevole all'investimento, sara' trattata come una delle misure indicate nell'Art. 5 (1).

4. Con riferimento all'articolo 9

Ai sensi dell'Articolo 9 (3) (b), l'arbitrato sara' condotto secondo i criteri arbitrali della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL) nonche' secondo le seguenti disposizioni: a) Il Tribunale Arbitrale sara' composto di tre Arbitri; se non sono
cittadini di ciascuna Parte contraente, dovranno essere cittadini
di uno Stato avente relazioni diplomatiche con entrambe le Parti
Contraenti. La designazione degli Arbitri, se necessario e secondo
le regole dell'UNCITRAL, dovra' essere fatta dal Presidente
dell'Istituto Arbitrale di Stoccolma, nella sua capacita' di
autorita' designata. L'Arbitrato avra' luogo a Stoccolma, a meno
che le due parti contraenti si siano accordate diversamente.

b) Nell'emettere la sua decisione, il Tribunale Arbitrale applichera'
le disposizioni di questo Accordo, i principi generali di diritto
internazionale, cosi' come altri accordi applicati da entrambe le
Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'applicazione del lodo
arbitrale sul territorio di entrambe le Parti Contraenti
avverranno sulla base dei rispettivi ordinamenti di legge, in
conformita' con le pertinenti Convenzioni Internazionali di cui
entrambi le parti sono membri.

5. Con riferimento all'articolo 13

Gli investitori richiamati nell'Art. 1 (2) (c) non possono appellarsi all'applicazione di questo Accordo qualora, sulla stessa materia, sia stato invocato il disposto di un altro Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti.

IN FEDE DI CHE i Sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Roma il 8 marzo duemila in due versioni originali, nelle lingue italiana, slovena e inglese, ciascun testo facente egualmente fede.

In caso di ogni divergenza sull'interpretazione prevarra' il testo inglese.

Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Slovenia (Firma illegibile) (Firma illegibile)

----> Vedere Accordo in lingua originale <----
 
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