Gazzetta n. 57 del 10 marzo 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 21 gennaio 2003
Modalita' di applicazione del regolamento CE n. 1392/2001 in materia di quote latte.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 25 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Visto il regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001 recante modalita' d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990)";
Considerato che ai fini di assicurare, in via continuativa, ai produttori di latte la possibilita' di effettuare le consegne ad un acquirente riconosciuto e' opportuno differire di sei mesi l'efficacia della revoca disposta dalle amministrazioni regionali;
Considerata la necessita' di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni recate dal predetto regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano espresso nella seduta del 19 dicembre 2002;

Adotta
il seguente decreto:
Art. 1.

1. I prodotti lattiero-caseari diversi dal latte sono convertiti in equivalente latte utilizzando le equivalenze di cui all'allegato 1.
2. Per tutti i tipi di formaggio non compresi nell'allegato 1 dovranno essere utilizzati i coefficienti normalmente praticati nella regione per i tipi di formaggio interessato.
 
Art. 2.

1. Ogni anno, anteriormente il 15 maggio, l'acquirente trasmette alla regione competente ed all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) la dichiarazione dei conteggi effettuati per ciascun produttore che deve contenere tutti gli elementi indicati all'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
2. L'acquirente deve inviare la dichiarazione di cui al comma 1 anche nel caso in cui non ha ricevuto consegne nel periodo in questione.
3. Il produttore, titolare di vendite dirette, deve trasmettere alla regione competente ed all'AGEA la dichiarazione di cui all'art. 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1392/2001, anche nel caso in cui non ha venduto latte o altri prodotti lattiero-caseari nel periodo in questione.
 
Art. 3.

1. La regione competente procede alla revoca del riconoscimento dell'acquirente qualora non sussistano i requisiti di cui all'art. 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001 della Commissione del 9 luglio 2001.
2. Il riconoscimento e', altresi', revocato qualora l'acquirente non ha rispettato, in due periodi nell'arco di un quinquennio, gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale in materia.
3. La revoca del riconoscimento deve essere notificata dalla regione competente all'acquirente interessato nonche' resa nota ai produttori che conferiscono il latte all'acquirente medesimo.
4. La revoca ha efficacia a decorrere dai sei mesi successivi alla notifica di cui al comma 3.
5. La revoca del riconoscimento deve risultare, a cura della regione, nell'Albo nazionale degli acquirenti gestito, anche per via informatica, dall'AGEA.
6. L'acquirente, cui e' stato revocato il riconoscimento, puo' presentare apposita istanza, non prima di sei mesi dall'efficacia della revoca, alla regione competente per ottenere un nuovo riconoscimento. A tal fine la regione deve verificare, con uno specifico ed approfondito controllo da espletare anche presso i locali dell'impresa acquirente, se sussistono tutti i prescritti requisiti.
7. La regione competente effettua il controllo di cui al comma 6, nei due mesi successivi alla presentazione della istanza da parte dell'acquirente.
8. La regione che, a seguito del controllo di cui al comma 6, procede al riconoscimento dell'acquirente, gia' revocato, provvede all'aggiornamento dell'Albo nazionale degli acquirenti.
 
Art. 4.

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal periodo 2003/2004.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 gennaio 2003
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2003

Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Attivita' produttive, foglio n. 124
 
Allegato 1

ELENCO DEI COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE IN EQUIVALENTE LATTE NEI
FORMAGGI

=====================================================================
Parmigiano reggiano.... | 15,15 ===================================================================== Grana padano.... | 15,15 Asiago d'allevo.... | 10,54 Asiago pressato.... | 8,95 Montasio.... | 10,00 Fontina, Bitto, Branzi.... | 9,35 Altri a pasta semicotta.... | 10,50 Provolone Valpadana.... | 11,11 Caciocavallo silano.... | 10,52 Mozzarella.... | 7,92 Scamorza.... | 8,33 Gorgonzola.... | 8,33 Ialico.... | 8,65 Crescenza, Casatella, Stracchino.... | 6,66 Taleggio, Quartirolo lombardo.... | 8,33 Robiola.... | 7,00 Bra duro.... | 11,11 Bra tenero.... | 9,50 Raschera.... | 11,00 Castelmagno.... | 11,50 Toma piemontese.... | 9,09 Caciotta.... | 11,00 Yogurt.... | 1,12
 
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