Gazzetta n. 56 del 8 marzo 2003 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2003
Approvazione del modello di dichiarazione, con le relative istruzioni, per l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi degli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati in via telematica.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Dispone:

1. Approvazione del modello di dichiarazione per l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili.
1.1. a' approvato il modello di dichiarazione da utilizzare per l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, con le relative istruzioni per la compilazione, ai sensi degli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.
1.2. Il modello di cui al punto 1.1 e' composto: dal frontespizio, concernente i dati del dichiarante, del legale rappresentante, di eventuali operazioni straordinarie, dell'intermediario incaricato della trasmissione telematica, nonche' il campo per la sottoscrizione della dichiarazione e il campo per la data ed il timbro del soggetto che riceve la dichiarazione presentata in forma riservata; dal quadro A, concernente i dati relativi all'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002; dal quadro B, concernente i dati relativi ai contributi previdenziali; dal quadro C, concernente i dati relativi alla definizione automatica per gli anni pregressi, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 289 del 2002; dal quadro D, concernente i dati relativi alla regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 289 del 2002; dal quadro E, concernente i dati relativi alla definizione dei ritardati od omessi versamenti, ai sensi dell'articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002; dal quadro F, concernente i dati relativi al prospetto degli importi da versare; dal quadro G, concernente i dati relativi ai prospetti di versamento per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma riservata nonche' il campo per la sottoscrizione del prospetto da parte del dichiarante ed il campo per la data ed il timbro del soggetto che riceve la dichiarazione.
2. Modalita' di presentazione e di compilazione del modello.
2.1. Il modello di cui al punto 1 puo' essere presentato in forma non riservata ovvero in forma riservata.
2.2. La presentazione in forma non riservata e' effettuata in via telematica, direttamente o tramite soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero avvalendosi di un ufficio locale dell'Agenzia delle entrate. La prova della presentazione e' costituita dalla comunicazione telematica che attesta l'avvenuto ricevimento della dichiarazione.
2.3. La presentazione della dichiarazione in forma riservata e' effettuata consegnando il modello cartaceo ai soggetti convenzionati di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, inserito in una normale busta da corrispondenza, priva delle indicazioni del destinatario e del mittente, sulla quale devono essere apposti esclusivamente il codice fiscale del dichiarante e la dicitura, in caratteri evidenti: "DICHIARAZIONE RISERVATA - Legge 27 dicembre 2002 n. 289". La dichiarazione in forma riservata deve essere prodotta in due esemplari: uno per il soggetto che riceve la dichiarazione ed un altro per il dichiarante. La prova dell'avvenuta presentazione e' costituita dall'esemplare della dichiarazione restituito al dichiarante con apposti la data ed il timbro del soggetto che la riceve.
2.4. Nel modello di cui al punto 1 gli importi devono essere indicati in unita' di euro con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi ovvero per difetto se inferiore a detto limite.
3. Reperibilita' del modello e autorizzazione alla stampa.
3.1. Il modello di cui al punto 1 e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico e puo' essere prelevato dai siti Internet www.agenziaentrate.it e www.finanze.it
3.2. Il modello di cui al punto 1 puo' essere altresi' prelevato da altri siti Internet a condizione che lo stesso sia conforme per struttura e sequenza a quello approvato con il presente provvedimento e rechi l'indirizzo del sito dal quale e' stato prelevato nonche' gli estremi del presente provvedimento.
3.3. Il modello di cui al punto 1 puo' essere riprodotto con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti, che comunque garantiscano la chiarezza e la leggibilita' del modello stesso nel tempo.
4. Disposizioni in materia di trasmissione telematica e di versamento.
4.1. I soggetti che presentano le dichiarazioni in via telematica, direttamente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto n. 322 del 1998, devono trasmettere i dati contenuti nel modello di cui al punto 1 secondo le specifiche tecniche contenute nell'allegato al presente provvedimento. a' fatto comunque obbligo ai predetti soggetti incaricati della trasmissione telematica di rilasciare al contribuente la dichiarazione su modelli conformi per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento.
4.2. Per consentire il versamento delle somme risultanti dal modello di dichiarazione di cui al punto 1 sono istituiti appositi codici tributo con separato provvedimento.

Motivazioni.
La legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, ha previsto, tra l'altro, particolari disposizioni finalizzate ad agevolare la definizione delle situazioni e delle pendenze in materia di imposte sui redditi, I.R.A.P., I.V.A., imposta sul patrimonio netto, imposte indirette e dei tributi locali.
Nel capo II del titolo II della predetta legge, concernente "Disposizioni in materia di concordato", l'articolo 8 reca norme riguardanti l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, l'articolo 9 prevede disposizioni per la definizione automatica per gli anni pregressi, l'articolo 9-bis reca norme per la definizione dei ritardati od omessi versamenti e l'articolo 14 stabilisce disposizioni per la regolarizzazione delle scritture contabili.
In particolare, l'articolo 8, comma 13, e l'articolo 9, comma 18, della legge citata, dispongono che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalita' applicative dei medesimi articoli. L'articolo 9-bis, comma 3, della stessa legge prevede che per avvalersi delle disposizioni previste dal medesimo articolo i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa. L'articolo 14, commi 4 e 5, della stessa legge stabilisce che nei casi in cui ci si avvalga della regolarizzazione contabile ivi prevista si rendono applicabili le modalita' dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del predetto articolo 8.
Pertanto, il presente provvedimento approva il modello di dichiarazione per l'integrazione degli imponibili per gli anni pregressi, la definizione automatica per gli anni pregressi, la definizione dei ritardati od omessi versamenti e la regolarizzazione delle scritture contabili, ai sensi degli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, definendo le modalita' per la presentazione e la compilazione del modello, per la relativa reperibilita' e autorizzazione per la stampa. Inoltre, il presente provvedimento approva le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel predetto modello di dichiarazione.
Al fine di agevolare i contribuenti nei distinti adempimenti dichiarativi previsti dai suddetti articoli 8, 9, 9-bis e 14, il modello presenta una struttura unitaria, suddivisa in pia quadri in funzione delle varie tipologie di definizione contemplate dai medesimi articoli. Il modello e' completato, quindi, da diversi prospetti per il versamento degli importi dovuti. In particolare, al fine di agevolare gli adempimenti dei contribuenti e degli operatori interessati e' previsto un "Prospetto degli importi da versare" (quadro F), dedicato al riepilogo delle somme dovute risultanti dai diversi quadri di cui si compone la dichiarazione, che e' suddiviso in due distinte sezioni da compilare, alternativamente, a seconda che la dichiarazione sia presentata in forma non riservata (sezione I) ovvero in forma riservata (sezione II).
Quindi, nel caso di presentazione in forma non riservata, il versamento delle somme dovute, indicate nella sezione I del "Prospetto degli importi da versare" (quadro F), dovra' essere effettuato utilizzando il modello di pagamento unificato (mod. F24), secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Diversamente, nel caso di presentazione in forma riservata, il versamento delle somme dovute, indicate nella sezione II del "Prospetto degli importi da versare" (quadro F), dovra' essere effettuato utilizzando i "Prospetti di versamento per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma riservata" (quadro G), appositamente previsti dallo stesso modello di dichiarazione al fine di garantire la riservatezza di tale operazione.
Infatti, i soggetti convenzionati di cui all'art. 19 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 (banca convenzionata od ufficio postale), ai quali deve essere presentata la dichiarazione in forma riservata, effettueranno poi direttamente, con modalita' anonime, il versamento delle somme ricevute.
Pertanto, i predetti soggetti convenzionati devono ricevere dall'interessato, oltre alle somme oggetto del versamento dovuto, anche due copie del modello, di cui una deve essere restituita previa apposizione della data e del proprio timbro negli appositi spazi previsti sia nel frontespizio sia nei prospetti G del modello di dichiarazione, comprovanti, rispettivamente, l'avvenuta presentazione e l'avvenuto versamento di quanto dovuto.
In ogni caso, il versamento deve essere effettuato, anche per le somme dovute in base alla dichiarazione presentata in forma riservata, secondo le modalita' di cui all'articolo 17 del predetto decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione dallo stesso prevista.
Per cio' che attiene al versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione il presente provvedimento dispone, inoltre, che con apposito atto sono istituiti i relativi codici tributo.
Per cio' che concerne, invece, la presentazione in forma non riservata, il presente provvedimento dispone le modalita' finalizzate a consentire la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione, che puo' essere effettuata direttamente o tramite gli intermediari abilitati dall'Agenzia delle entrate ovvero avvalendosi di un ufficio locale della medesima Agenzia, utilizzando, a tal fine, le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.
La dichiarazione deve comunque essere presentata in forma non riservata, da parte dei soggetti che hanno omesso le dichiarazioni relative a tutti i periodi di imposta i cui termini di presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Inoltre, la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, secondo le suddette modalita', nel caso in cui riguardi la definizione dei ritardati od omessi versamenti di cui all'articolo 9-bis della legge n. 289 del 2002.
Il presente provvedimento dispone, infine, modalita' per la reperibilita' del modello, che e' reso disponibile gratuitamente in formato elettronico nei siti Internet dell'Amministrazione finanziaria, e l'autorizzazione per la stampa dello stesso. Infine, per cio' che concerne la compilazione, gli importi da indicare nel modello devono essere espressi in unita' di euro mediante arrotondamento per eccesso se la frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro ovvero per difetto se inferiori a detto limite (secondo le regole matematiche stabilite in materia dalla disciplina comunitaria e dal decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213).
Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate.
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Disciplina normativa di riferimento.
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, concernente norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni;
Decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, concernente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale; Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, recante disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita', convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 febbraio 2003
Il direttore: Ferrara
 
----> Vedere modello da pag. 9 a pag. 134 della G.U. <----
 
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