Gazzetta n. 55 del 7 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CASTENASO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Castenaso (provincia di Bologna) ha adottato il 27 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di determinare per l'anno 2003, per le ragioni esposte in premessa, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nelle misure seguenti:
aliquota del 5,4 per mille:
per le abitazioni principali dei soggetti passivi persone fisiche; dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune; degli anziani o dei disabili possessori di unita' immobiliare, a titolo di proprieta' o di usufrutto, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; del comodante di unita' immobiliari concesse, in uso gratuito, con contratto avente decorrenza idoneamente certificata cosi' come disciplinato dall'art. 4-bis del regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli Immobili, a parenti in linea retta fino al primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale, come da risultanze anagrafiche, a condizione che il comodante sia possessore sull'intero territorio nazionale, a titolo di proprieta' o di altro diritto reale, esclusivamente dell'immobile in cui abita e di quello concesso in uso gratuito e delle relative pertinenze disciplinate dall'art. 5 del predetto regolamento;
per le pertinenze dell'abitazione principale cosi' come regolamentato dalle norme soprarichiamate;
aliquota del 9 per mille per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (non occupati), per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, adottando cosi' uno strumento fiscale per favorire l'incremento dell'offerta sul mercato delle locazioni;
aliquota del 7 per mille:
per i fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo non locati (non occupati) da un periodo inferiore a due anni;
per i restanti fabbricati non locati (non occupati) indipendentemente dalla durata della mancata locazione;
aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili (fabbricati non compresi nelle altre categorie, terreni agricoli ed aree edificabili);
aliquota dello 0,5 per mille per le abitazioni date in locazione a titolo di abitazione principale a canone concordato ai sensi della legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 2, comma 3. Al fine di usufruire di tale agevolazione il contribuente dovra' trasmettere tramite raccomandata a.r. o a mano all'Ufficio tributi del comune di Castenaso - P.zza Bassi n. 1, entro il 20 dicembre dell'anno di stipulazione del contratto, copia dello stesso. Negli anni successivi tale adempimento dovra' essere ripetuto solo in caso di variazione del contraente locatario prima della scadenza naturale del contratto.
2. di applicare l'aliquota del 6,5 per mille ai fabbricati catastalmente destinati ad uso abitativo oggetto degli interventi di cui alla legge regionale n. 31 del 25 novembre 2002, art. 8 e alla legge n. 457 del 5 agosto 1978 art. 31 lettera a) e b) purche' tale situazione venga attestata con autocertificazione riportante gli estremi dell'atto autorizzatorio rilasciato dal competente Ufficio comunale, e/o della denuncia di inizio attivita' presentata dal contribuente e la data di inizio lavori.
3) di riconoscere ai contribuenti che si trovano nelle condizioni sotto specificate una ulteriore detrazione di Euro 61,98 da aggiungere alla detrazione di Euro 103,30 prevista dalla normativa vigente per le abitazioni principali:
a) nuclei familiari con presenza di un portatore di handicap:
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare:
2. avere nel nucleo familiare un portatore di handicap;
b) famiglie con minorenni in affido:
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2. avere un nucleo familiare uno o piu' minorenni in affido;
c) famiglie con tre o piu' figli:
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2. essere componente di una famiglia con almeno tre figli;
d) giovani coppie:
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2. avere costituito un nucleo familiare (coppia sposata o convivente) da non piu' di cinque anni e dimostrare di avere contratto un mutuo di prima casa presso un Istituto di credito o di avere usufruito della cessione del quinto dello stipendio, a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il trentesimo anno di eta'.
e) famiglie con redditi bassi:
1. possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2. essere componente di una famiglia il cui reddito riferito all'anno 2002 non sia superiore a Euro 7.993,18 annui lordi per ogni componente il nucleo familiare se lavoratori dipendenti o pensionati e non superiore ad Euro 6.399,42 annui lordi per ogni componente se lavoratori autonomi;
f) famiglie con almeno tre componenti e al cui interno e' presente un anziano:
1) possesso del solo appartamento abitato su tutto il territorio nazionale ed eventuali pertinenze, annesse alle quali, comunque, non puo' essere applicata alcuna detrazione. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2) avere un nucleo familiare, composto da almeno 3 persone, un anziano che abbia eta' uguale o superiore a 75 anni.
Il riconoscimento del beneficio dell'ulteriore detrazione di Euro 61,98 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti il nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare e al rispetto dei seguenti criteri applicativi:
il contribuente deve presentare ogni anno, con riferimento al singolo periodo d'imposta, una richiesta - autocertificazione nella quale deve dichiarare il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale, e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla ulteriore detrazione;
la richiesta - autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro i termini previsti per il pagamento del saldo dell'imposta all'Ufficio tributi del comune di Castenaso, p.zza Bassi 1 - 40055 Castenaso, oppure consegnata a mano al medesimo indirizzo;
i contribuenti che avranno inviato la richiesta entro i termini suddetti potranno al momento del pagamento gia' tener conto della ulteriore detrazione richiesta.
L'amministrazione si riserva di richiedere documentazione integrativa che comprovi quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992.
La mancata presentazione ogni anno, con riferimento al singolo periodo d'imposta, dell'autocertificazione comportera' il recupero dell'imposta non versata con applicazione di sanzioni ed interessi, nell'espletamento dell'attivita' di liquidazione/accertamento dell'imposta comunale sugli immobili posta in essere dall'Ufficio tributi nei termini stabiliti dal decreto legislativo n. 504/1992.
4) di riconoscere altresi' una ulteriore detrazione di imposta di Euro 61,98 da aggiungere alle detrazioni di Euro 103,30 agli alloggi regolarmente assegnati dall'Azienda Casa Emilia-Romagna (ACER).
(Omissis).
 
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