Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI TERRASINI
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Terrasini (provincia di Palermo) ha adottato il 13 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
Di stabilire e confermare a decorrere dal 1 gennaio 2003 l'aliquota, i benefici e le detrazioni come di seguito indicati:
Aliquota del 5 per mille per le seguenti categorie di immobili
1) Unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente ascritte dalla cat. A2 e sino alla cat. A9 e relative pertinenze.
2) Unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibiti ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune.
3) Unita' immobiliare concesse in uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa, che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedano anagraficamente. I soggetti interessati devono produrre al comune di Terrasini - Settore Tributi - specifica istanza annuale, in carta libera, di richiesta di concessione del beneficio entro la scadenza della prima rata di versamento.
Aliquota del 4 per mille
Per i fabbricati appartenenti a soggetti che svolgono attivita' dirette alla costruzione e vendita di beni immobili per tre anni successivi alla data di ultimazione dei lavori a condizione che detti fabbricati non siano concessi in locazione.
Aliquota del 5,9 per mille
L'Unita' abitativa concessa in locazione con esclusione degli alloggi locati esclusivamente per finalita' turistiche, a soggetti residenti che la utilizzano come abitazione principale mediante contratto di affitto regolarmente registrato. Per potere beneficiare dell'aliquota ridotta al 5,9 per mille il proprietario dovra' preventivamente richiedere l'applicazione di tale aliquota con apposita istanza corredata dalla copia del contratto di affitto registrato entro la scadenza della prima rata.
Aliquota del 6,5 per mille
Per tutti gli altri casi non compresi nella fattispecie precedente.
(Detrazioni dall'imposta)
Con la presente disposizione la giunta municipale disciplina i criteri di commisurazione della detrazione di Euro 103,29 fino a Euro 154,94 da applicare all'I.C.I. dovuta per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.
(Misura delle detrazioni)
Le detrazioni dell'imposta vengono definite secondo i seguenti criteri:
a) criterio automatico - detrazione di Euro 113,62 per le abitazioni principali e relative pertinenze, per unita' immobiliare concesse a uso gratuito dai genitori ai figli e viceversa, che la utilizzano come abitazione principale e vi risiedano anagraficamente, ed unita' immobiliare appartenente a cooperativa edilizia a proprieta' indivisa, adibiti ad abitazione principale del socio assegnatario residente nel comune;
b) criterio speciale - detrazione di Euro 154,94 per le abitazioni possedute da contribuenti con particolari situazioni di carattere sociale.
(Attribuzione delle detrazioni)
1) La detrazione di Euro 113,62 e' attribuita nel rispetto della normativa di cui all'art. 8 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 504/92, sostituendo con le norme dell'art. 3, comma 55 della legge finanziaria per il 1997 n. 662 del 23 dicembre 1996 e secondo il criterio definito al precedente art. 2 comma 1 lettera a).
2) La detrazione di Euro 154,94 e' attribuita nel rispetto della normativa gia' richiamata al comma 1 e secondo il criterio definito al precedente art. 2, comma 1 lettera b), ai soggetti passivi di imposta indicati nel successivo articolo.
(Beneficiari di detrazione di Euro 154,94)
1. L'elevazione della detrazione per l'abitazione principale nella misura massima di Euro 154,94 compete quando nel nucleo familiare, costituito dai richiedente e dai conviventi, siano presenti invalidi o portatori di handicap, che non siano a totale carico di enti pubblici, con attestati rilasciati dalle competenti autorita' per le seguenti categorie:
a) invalidi civili non inferiori al 100%;
b) sordomuti;
c) ciechi assoluti;
d) grandi invalidi con invalidita' non inferiore all'80% invalidi Inail.
e) inabili Inps.
f) titolari di pensione privilegiata di guerra o ordinaria non inferiore alla prima categoria, tab. A;
g) portatori di handicap con connotazione di gravita', legge 5 febbraio 1992 n. 104;
h) con reddito complessivo lordo, come definito ai fini Irpef del nucleo familiare non superiore a Euro 30.987,41;
2) L'elevazione della detrazione per l'abitazione principale nella misura massima di Euro 154,94 viene inoltre concessa, alle condizioni di cui ai successivi commi, ai seguenti soggetti passivi di imposta:
a) pensionati ultra sessantacinquenni;
b) assistiti in via continuativa dal comune.
3) I soggetti interessati devono produrre al comune di Terrasini - Settore tributi - specifica istanza annuale in carta libera di richiesta di concessione del beneficio entro la scadenza della prima rata di versamento.
4) Il beneficio di cui al comma 2 viene concesso a condizione che:
a) i componenti del nucleo familiare, costituito dal richiedente e dai conviventi, non possiedano oltre all'abitazione principale - su tutto il territorio nazionale altre unita' immobiliari accatastate in categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 di valore superiore a complessive Euro 15.493,71;
b) il reddito del nucleo familiare non superi i seguenti redditi complessivi lordi, come definito ai fini dell'lrpef:
1 componente Euro 9.921,60;
2 componenti Euro 14.882,40;
3 componenti Euro 19.843,20;
4 componenti Euro 24.804,00;
5 componenti Euro 29.764.80;
6 componenti Euro 34.725.60;
7 componenti e oltre Euro 39.686,40.
Il reddito del primo componente e' costituito dall'ammontare di due trattamenti minimi di pensione Inps, per ogni componente oltre il primo viene aggiunto un importo corrispondente a un trattamento minimo di pensione anno 2003;
Nella determinazione del reddito complessivo non si tiene conto dei redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, delle rendite erogate dall'Inail (esclusa l'indennita' giornaliera), nonche' delle pensioni privilegiate ordinarie militari tabellari ed equiparate.
5) I richiedenti devono allegare all'istanza certificazione e/o autocertificazione comprovanti il diritto alla concessione del beneficio della detrazione a Euro 154,94;
6) Le dichiarazioni mendaci verranno sanzionale conformemente alle vigenti disposizioni di legge.
(Concessioni del beneficio di Euro 154,94 - pari a L. 300.000)
1. Il funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili, provvede ad istruire le istanze pervenute ed a concedere o respingere la richiesta di elevazione del beneficio di Euro 154,94 sulla scorta della documentazione prodotta;
2. Il funzionario responsabile dell'imposta comunale sugli immobili, puo' convocare i soggetti richiedenti, disporre accertamenti inerenti il diritto al beneficio, avvalendosi anche della collaborazione degli organi del comando di Polizia municipale;
3. Le decisioni del funzionario responsabile, devono pervenire ai soggetti richiedenti entro il termine utile del 30 ottobre 2003;
4. In caso di diniego, da parte del funzionario responsabile, il richiedente potra' produrre nuova istanza motivata entro 30 giorni dalla comunicazione e potra' richiedere che il funzionario riesamini la decisione e decide in via definitiva dandone motivata comunicazione ai soggetti richiedenti entro il termine utile per il pagamento della seconda rata a saldo dell'imposta;
5. Il beneficio ha validita' solo per l'anno per cui e' stato richiesto e concesso.
 
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