Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 novembre 2002
Modalita' operative del Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale e le modifiche introdotte dalla legge 15 ottobre 1981, n. 590;
Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, sulla nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, sull'assicurazione agricola agevolata;
Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Nuove norme procedurali in materia di assicurazioni agricole agevolate";
Visto in particolare il comma 3, dell'art. 127 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che istituisce presso l'ISMEA un Fondo per la riassicurazione dei rischi agricoli, al fine di sostenere la competitivita' delle imprese e favorire la riduzione delle conseguenze dei rischi atmosferici;
Ritenuto di stabilire le modalita' operative del Fondo, per la riassicurazione dei rischi agricoli, come previsto dal medesimo comma 3 dell'art. 127, avanti richiamato;
Visto il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 24 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1.
Disposizioni generali
1. Il Fondo riassicurativo di cui all'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, di seguito denominato "Fondo", provvede alla compensazione dei rischi agricoli coperti da polizze assicurative agevolate con il contributo pubblico sulla spesa per il pagamento dei premi, in conformita' alle disposizioni di legge, regolamenti e deliberazioni, dell'Unione europea, dello Stato nazionale, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e di altri enti territoriali competenti in materia.
2. Le azioni del Fondo devono garantire un adeguato vantaggio per i produttori agricoli e sono rivolte prioritariamente alle coperture assicurative multirischio, sui ricavi e sul reddito.
3. Compatibilmente con le priorita' di cui al precedente comma 2, e nei limiti delle disponibilita' finanziarie, il Fondo puo' intervenire anche a sostegno delle coperture assicurative monorischio e pluririschio concernenti contratti assicurativi gia' consolidati sul mercato.
4. L'ISMEA e' autorizzata alla gestione del Fondo per la riassicurazione dei rischi con l'obbligo di una contabilita' separata e del rendiconto, cosi' come previsto dall'art. 4 del regolamento di amministrazione e contabilita' dell'ente, approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 5 febbraio 2002, n. 729.
5. L'ISMEA provvede alla gestione del Fondo nell'ambito dell'autonomia di cui all'art. 1, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n. 200, attraverso una struttura dedicata, ovvero ramo d'azienda, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
 
Art. 2.
Tipologie di polizze
1. Si intendono per:
a) polizze sui rischi singoli o monorischio, i contratti assicurativi che coprono i danni prodotti da un solo evento dannoso a carico di una o piu' colture;
b) polizze sui rischi combinati o pluririschio, i contratti assicurativi che coprono i danni prodotti da piu' eventi dannosi a carico di una o piu' colture;
c) polizze sui rischi produttivi o multirischio, i contratti assicurativi che coprono il risultato della produzione, misurato come quantita' prodotta per superficie coltivata tenendo conto, eventualmente, anche della compromissione della qualita';
d) polizze sui ricavi, i contratti assicurativi che coprono il ricavo calcolato come prodotto fra resa dell'attivita' produttiva e prezzo della produzione alla raccolta;
e) polizze sul reddito, i contratti assicurativi che coprono il risultato complessivo di una o piu' attivita' produttive o dell'insieme delle attivita' produttive aziendali, formato dai ricavi al netto dei costi di produzione.
 
Art. 3.
Adempimenti del Fondo
1. Il Fondo assume in riassicurazione i rischi agricoli agevolati contrattati dalle imprese di assicurazione. I medesimi rischi possono essere immessi sul mercato per la cessione anche parziale alle imprese di riassicurazione.
2. La copertura riassicurativa delle polizze multirischio, sui ricavi e sul reddito, puo' essere assunta dal Fondo a condizioni piu' favorevoli per incentivare la loro diffusione, nei termini stabiliti dal decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200.
3. Al pagamento dei risarcimenti, secondo le disposizioni contrattuali stabilite dai contraenti, provvedono le imprese di assicurazione che assumono le polizze.
 
Art. 4.
Entrate del Fondo
1. Le entrate del Fondo sono costituite:
a) dagli stanziamenti di bilancio recati dall'art. 13, comma 4-sexies, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e dalla legge finanziaria annuale;
b) dai premi di riassicurazione versati dalle imprese di assicurazione.
2. Nell'ambito della gestione finanziaria del Fondo e' costituita una riserva di stabilizzazione per fronteggiare le imprevedibili eccedenze di rischio, alimentata annualmente da una aliquota percentuale applicata sulle entrate.
 
Art. 5.
Piano riassicurativo agricolo annuale
1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo, e' approvato il piano riassicurativo agricolo annuale. Nel piano riassicurativo agricolo annuale sono stabilite:
a) la percentuale dei rischi, per ogni tipologia di polizza, che il Fondo puo' assumere in riassicurazione dalle imprese di assicurazione che contrattano le polizze agevolate;
b) la percentuale dei rischi delle diverse tipologie di polizze agevolate, che il Fondo puo' mantenere a proprio carico;
c) la percentuale dei premi che le imprese di assicurazione possono cedere al Fondo ai fini della copertura riassicurativa;
d) le modalita' di accertamento delle condizioni contrattuali che determinano l'intervento del Fondo per il pagamento dei risarcimenti;
e) l'aliquota percentuale da applicare alle entrate del Fondo, da destinare alla riserva di stabilizzazione;
f) le specialita' delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, notificato alla Commissione europea e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 novembre 2002
Il Ministro: Alemanno

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2002 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 2 .br, Politiche agricole e forestali, foglio n. 132
 
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