Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 11 febbraio 2003
Nuovo ordinamento per i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
delegato per la pesca e l'acquacoltura

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, recante disciplina della pesca marittima:
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, riguardante il regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni, recante piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000, concernente l'adozione del VI Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura 2000-2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2000, e prorogato per l'anno 2003 dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'art. 69, comma 14;
Visto il decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44, concernente l'affidamento della gestione sperimentale della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di gestione, al fine di un razionale prelievo della risorsa e di un incremento della stessa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 1995;
Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515, concernente il regolamento recante disciplina dell'attivita' dei consorzi di gestione dei molluschi bivalvi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 1999;
Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2001, con riferimento all'art. 2 concernente l'affidamento, in via definitiva, della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi istituiti ai sensi dei richiamati regolamenti n. 44/95 e n. 515/98;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2001, recante la disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
Visto il decreto ministeriale 17 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000, e successive modificazioni, concernente la sperimentazione dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi nell'ambito regionale marittimo veneto;
Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, concernente la sperimentazione dell'attivita' di pesca dei molluschi bivalvi nei compartimenti marittimi di Ancona e San Benedetto del Tronto;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, recante la proroga al 30 aprile 2002 della gestione sperimentale da parte dei consorzi nonche' al 31 dicembre 2001 della presentazione della relazione sulla gestione sperimentale di cui al predetto decreto 19 dicembre 2000;
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2002, recante, anche per il consorzio costituito nell'ambito del Compartimento marittimo di Molfetta, la proroga della gestione sperimentale al 30 aprile 2002;
Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2002, concernente la proroga al 30 giugno 2002 della sperimentazione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia;
Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2002, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato onorevole Paolo Scarpa Bonazza Buora;
Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2002, concernente i consorzi di gestione e tutela dei molluschi bivalvi;
Visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana nel testo modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, con particolare riferimento al comma 2, lettera s);
Visto il parere n. 4515/02 reso dal Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 20 dicembre 2002 concernente la costituzione dei consorzi tra imprese di pesca per la cattura dei molluschi bivalvi;
Ritenuto di dover conformare al predetto parere del Consiglio di Stato la disciplina per l'affidamento, in via definitiva, della gestione della pesca dei molluschi bivalvi ai consorzi;
Considerata la competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ecosistema in base alla quale si ritiene di dover stabilire tempi e linee guida comuni affinche' le regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Veneto esplichino le rispettive competenze in materia di consorzi gestionali sulla base di criteri armonizzati di sostenibilita' ecosistemica;
Decreta:
Art. 1.
1. La gestione e la tutela dei molluschi bivalvi su base compartimentale, ai sensi dei regolamenti n. 44/1995 e n. 515/1998, puo' essere affidata in via definitiva ai consorzi istituiti nei compartimenti marittimi di Ancona, Chioggia, Molfetta, Manfredonia, Monfalcone, Napoli, Pesaro, Pescara, Ravenna, Rimini, Roma, San Benedetto del Tronto, Termoli e Venezia.
2. Le regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia e Veneto, sedi dei consorzi di cui al precedente comma, provvedono, entro trenta giorni dall'adozione del programma pluriennale di cui all'art. 2, all'affidamento di cui al comma precedente ai consorzi esistenti e/o all'istituzione di nuovi consorzi anche su base sub-compartimentale nel rispetto dei principi di tutela dei molluschi bivalvi e dell'ecosistema della fascia costiera di cui al presente decreto.
 
Art. 2.
1. Per le finalita' di cui al precedente art. 1, comma 2, si ritiene opportuno che le regioni adottino, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un programma pluriennale che, tenendo conto delle specificita' geomorfologiche di ciascun areale, garantisca, nel territorio di competenza, l'equilibrio tra prelievo dei molluschi bivalvi e reali capacita' di riproduzione degli stessi anche attraverso la determinazione di quantitativi massimi di cattura di molluschi bivalvi distinti per specie, l'indicazione di modalita' per l'attuazione del ripopolamento nonche' i tempi e/o gli areali per i periodi di riposo biologico.
2. Il programma, sulla base delle risultanze scientifiche fornite da istituti di ricerca riconosciuti e dei pareri delle commissioni consultive locali per la pesca marittima di cui alla legge n. 963/1965, indica altresi' ogni altra misura di razionalizzazione del funzionamento dei consorzi di gestione volta a garantire il rispetto delle pertinenti norme comunitarie anche attraverso la previsione di attivita' di vigilanza in aggiunta alle forze di polizia cui compete per legge.
3. Ciascuna regione, con proprio atto normativo da emanarsi entro il medesimo termine di cui al comma 1, puo' dispone che, per il territorio di competenza, l'attivita' consortile rimanga disciplinata interamente o in parte dalla disciplina nazionale preesistente al decreto ministeriale 5 agosto 2002 nelle premesse indicato che e' abrogato, fatto salvo l'art. 3, comma 11, unitamente ai decreti ministeriali 17 dicembre 1999 e 21 dicembre 2001 per la parte concernente l'istituzione dei comitati ivi indicati. Nel medesimo termine, ciascuna regione puo' prevedere l'istituzione di un fondo di solidarieta' per fronteggiare le calamita' che compromettono lo stato dei molluschi bivalvi, richiedendo un contributo all'avvio del Fondo medesimo alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura che provvedera' a gravare sui pertinenti fondi, allo scopo destinati dall'atto di proroga del VI Piano triennale citato nelle premesse.
4. Compatibilmente con le disposizioni del precedente comma, nelle more dell'intervento normativo regionale, vigono tutte le norme preesistenti al decreto ministeriale 5 agosto 2002 in materia di gestione e tutela dei molluschi bilvalvi.
 
Art. 3.
1. Fermo restando il totale numerico della flotta italiana autorizzata alla draga idraulica, gia' fissato fino al 2008, ai sensi della legge n. 164/1998, con decreto ministeriale 21 luglio 1998, la regione puo', nel territorio di competenza, rideterminare, su base compartimentale, la distribuzione della flotta in misura eco-compatibile sulla base delle risultanze scientifiche disponibili per l'areale.
 
Art. 4.
1. Su richiesta di almeno cinque regioni, ove hanno sede i consorzi di cui all'art. 1, comma 1, il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui alla legge n. 963/1965, istituisce un Consiglio permanente Stato-regioni per il coordinamento nazionale della gestione e della tutela dei molluschi bivalvi.
 
Art. 5.
1. I progetti di ricerca in materia di tutela e gestione dei molluschi bivalvi, su proposta della regione, sono trasmessi alla Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura per la sottoposizione al parere del Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'art. 6 della legge n. 41/1982.
Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 11 febbraio 2003
Il Sottosegretario di Stato
Scarpa Bonazza Buora
 
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