Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 24 gennaio 2003
Autorizzazione all'organismo di controllo denominato "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo" registrata in ambito Unione europea ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/1992.

IL DIRETTORE GENERALE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari
e la tutela del consumatore

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 16, lettera d);
Visto il regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'articolo 10 concernente i controlli;
Visto il regolamento della Commissione CE n. 1263/1996 del 1 luglio 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo", nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento CEE n. 2081/1992 del Consiglio;
Visto l'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999 - il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
Visto il decreto 27 dicembre 2001 di autorizzazione all'organismo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimeneare S.r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo";
Visto il decreto 20 novembre 2002 di proroga dell'autorizzazione all'organismo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo";
Visto il decreto 24 gennaio 2003 con il quale l'organismo di controllo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." e' stato cancellato nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificita' (STG) ai sensi del comma 7, dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito ed e' stato revocato il provvedimento autorizzatorio all'organismo medesimo per effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo";
Visto il decreto 23 gennaio 2003 con il quale l'organismo "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." e' stato iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (D.O.P.), le indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le attestazioni di specificita' (STG) ai sensi del comma 7, dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
Vista l'indicazione espressa dalla regione autonoma Valle d'Aosta, che preso atto della cancellazione dall'elenco degli organismi sopra citato dell'organismo di controllo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l." e della conseguente revoca del provvedimento autorizzatorio, ha ritenuto segnalare l'organismo "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, in quanto iscritto nell'elenco citato con il decreto 23 gennaio 2003 in precedenza richiamato;
Vista la documentazione agli atti del Ministero;
Considerata la necessita' di assicurare le attivita' di controllo svolte sulla denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo" gia' espletate dell'organismo "C.S.Q.A. Certificazione qualita' agroalimentare S.r.l.";
Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;
Decreta:
Art. 1.
L'organismo di controllo "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." con sede in Thiene (VI), via S. Gaetano n. 74, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (D.O.P.), le Indicazioni geografiche protette (I.G.P.) e le Attestazione di specificita' (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'articolo 53, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999 n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1999, e' autorizzato ai sensi del comma 1, del medesimo articolo 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'articolo 10 del regolamento CEE del Consiglio n. 2081/1992 per la denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo", registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento CE della Commissione n. 1263/1996 del 10 luglio 1996.
 
Art. 2.
La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito, con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
 
Art. 3.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Valle d'Aosta Fromadzo", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento CEE 2081/1992".
 
Art. 4.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." non puo' modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualita', le modalita' di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo", cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
L'organismo comunica ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.
Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.
 
Art. 5.
L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dalla data del presente decreto e cessera' il 15 aprile 2003.
Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, l'organismo di controllo "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." e' tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.
 
Art. 6.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo", anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.
 
Art. 7.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'articolo 6, sono simultaneamente resi noti anche alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo".
 
Art. 8.
L'organismo autorizzato "C.S.Q.A. Certificazioni S.r.l." e' sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dalle Regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Valle d'Aosta Fromadzo", ai sensi dell'articolo 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 gennaio 2003
Il direttore generale: Abate
 
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