Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2003 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2002, n. 282
Testo del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 301 del 24 dicembre 2002), coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2003, n. 27 (in questo stesso supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e di procedure di contabilita'".

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. l0, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1. Completamento degli adempimenti comunitari a seguito di condanna per
aiuti di Stato

1. In ulteriore attuazione della decisione della Commissione delle Comunita' europee dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, e ferma quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, le banche effettuano, entro la data del 31 dicembre 2002, il versamento di un importo corrispondente alle imposte non corrisposte in conseguenza del predetto regime e relative ai periodi di imposta nei quali tale regime e' stato fruito, nonche' degli interessi sull'importo dovuto, calcolati nella misura del 5,5 per cento annuo per il periodo intercorrente fra la data in cui il regime di aiuti e' divenuto disponibile per ciascuna banca e la data di effettivo versamento. In caso di mancato versamento entro il 31 dicembre 2002, dal 1 gennaio 2003 e' dovuta, oltre agli interessi, una sanzione pari allo 0,5 per cento per semestre o sua frazione, calcolata sulle somme di cui al periodo precedente.
2. Per la riscossione coattiva delle somme di cui al comma 1, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvede il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate.
Riferimenti normativi:
- La decisione della Commissione delle Comunita'
europee 11 dicembre 2001, n. 2002/581 (decisione della
Commissione relativa al regime di aiuti di Stato cui
l'Italia ha dato esecuzione in favore delle banche), nella
Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 184 del
13 luglio 2002.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5 del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni
finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione,
razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei
prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti
comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del
patrimonio e finanziamento delle infrastrutture, nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2002), convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112
(nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2002):
"Art. 5 (Adempimenti comunitari iniziali a seguito di
condanna per aiuti di Stato). - 1. In attuazione della
decisione della Commissione delle Comunita' europee
dell'11 dicembre 2001, relativa al regime di aiuti di Stato
che l'Italia ha reso disponibile in favore delle banche, ed
in attesa della definizione dei ricorsi promossi contro la
medesima decisione innanzi alle autorita' giudiziarie
dell'Unione europea, il regime delle agevolazioni rese
disponibili in favore delle banche in forza della legge
23 dicembre 1998, n. 461, e, conseguentemente, degli
articoli 16, commi 3 e 5, 22, comma 1, 23, comma 1, e 24,
comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e'
sospeso a decorrere dal periodo d'imposta per il quale,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e'
ancora aperto il termine per la presentazione della
relativa dichiarazione dei redditi. E' analogamente sospeso
il regime di agevolazione reso disponibile in forza
dell'art. 27, comma 2, del citato decreto legislativo n.
153 del 1999, nella misura in cui la duplice operazione
costituita dall'attribuzione delle quote di partecipazione
al capitale della Banca d'Italia alla societa' conferitaria
e dal successivo trasferimento alla fondazione produca
effetti sul bilancio della societa' conferitaria. I periodi
d'imposta per i quali operano tali sospensioni, ivi incluso
il periodo di imposta 2001, non sono computati ai fini
della consecutivita' di cui all'art. 22, comma 1, del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Resta fermo
quanto disposto dalla citata legge n. 461 del 1998 e dal
medesimo decreto legislativo n. 153 del 1999, in tema di
fondazioni, in ragione del loro regime giuridico
privatistico, speciale rispetto a quello delle altre
fondazioni, in quanto ordinato per legge in funzione:
a) della loro particolare operativita', inclusa la
possibilita' di partecipare al capitale della Banca
d'Italia;
b) della struttura organizzativa, basata sulla
previsione di organi obbligatori e su uno specifico regime
di requisiti di professionalita', di onorabilita' e di
incompatibilita';
c) dei criteri obbligatori di gestione del patrimonio
e di dismissione dei cespiti;
d) della facolta' di emettere titoli di debito
convertibili o con opzioni di acquisto;
e) dei vincoli di economicita' della gestione e di
separazione patrimoniale;
f) dei vincoli di destinazione del reddito, delle
riserve e degli accantonamenti;
g) delle speciali norme in materia di contabilita' e
di vigilanza;
h) del criterio secondo cui le norme del codice
civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via
residuale e in quanto compatibili.
La disposizione di cui al precedente periodo
costituisce norma di interpretazione autentica della legge
23 dicembre 1998, n. 461, e del decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153.
2. Le somme recuperate ai sensi del presente articolo
sono versate in apposita contabilita' speciale di
tesoreria. Con successivo decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
contabili di acquisizione delle relative somme.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 del
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della
disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma
dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337, nel
supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 53
del 5 marzo 1999):
"Art. 17 (Entrate riscosse mediante ruolo). - 1. Salvo
quanto previsto dal comma 2, si effettua mediante ruolo la
riscossione coattiva delle entrate dello Stato, anche
diverse dalle imposte sui redditi, e di quelle degli altri
enti pubblici, anche previdenziali, esclusi quelli
economici.
2. Puo' essere effettuata mediante ruolo affidato ai
concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle
regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli
altri enti locali.
3. Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la
riscossione delle entrate gia' riscosse con tali sistemi in
base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto.".
 
Art. 1-bis. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee sull'attivita' di spedizioniere (( 1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee dell'8 giugno 2000, nella causa n. 264/99, all'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in Italia l'attivita' di spedizione in qualita' di prestatori di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ne' all'obbligo di iscrizione all'elenco autorizzato istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui alla legge 14 novembre 1941, n. 1442" ))
.
Riferimenti normativi:
- Il testo della sentenza della Corte di giustizia
C.E.E. - Sezione IV, nella causa n. 264/99, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 dell'8 giugno
2002.
- Si trascrive il testo dell'art. 11, come modificato
dalla legge qui pubblicata, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento
recante norme per la semplificazione della disciplina in
materia di registro delle imprese, nonche' per la
semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di
inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo
delle imprese artigiane o al registro delle imprese per
particolari categorie di attivita' soggette alla verifica
di determinati requisiti tecnici nella Gazzetta Ufficiale
n. 272 del 21 novembre 2000):
"Art. 11 (Esercizio dell'attivita' sul territorio
nazionale). - 1. Alle procedure di cui agli articoli 7, 9 e
10 del presente regolamento si applicano le disposizioni di
cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione
europea che intendano aprire sedi o unita' locali sul
territorio nazionale per svolgere una delle attivita' di
cui agli articoli 7, 9 e 10 hanno titolo all'iscrizione nel
registro delle imprese e nel REA qualora sussistano i
requisiti prescritti dalla normativa dello Stato di
provenienza per lo svolgimento delle predette attivita'.
3. L'impresa avente sede in uno Stato membro
dell'Unione europea che, in base alle leggi di quello
Stato, e' abilitata a svolgere l'attivita' di
spedizioniere, puo' liberamente prestare tale attivita' sul
territorio italiano anche senza stabilirvi una sede.
3-bis. Gli spedizionieri comunitari che esercitano in
Italia l'attivita' di spedizione in qualita' di prestatori
di servizi non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel
registro delle imprese ne' all'obbligo di iscrizione
all'elenco autorizzato istituito presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di cui
alla legge 14 novembre 1941, n. 1442.
4. (Comma non ammesso al "Visto della Corte dei
conti).".
 
Art. 2. Riapertura di termini in materia di rivalutazione di beni di impresa
e di rideterminazione di valori di acquisto
1. Le disposizioni dell'articolo 3, commi 7, 8 e 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 novembre 2002 ed entro il 30 aprile 2003. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 10 del citato articolo 3 della legge n. 448 del 2001 sono effettuati entro, rispettivamente, il 15 maggio 2003, il 16 luglio 2003 ed il 16 novembre 2003.
2. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentari e dei terreni edificabili o con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2003; sull'importo delle rate successive alla primo sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2003.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, commi 7,
8, 9 e 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato, nel supplemento ordinario n. 285
alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001):
"7. Le disposizioni contenute nell'art. 29 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 13
della legge 18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche
alle assegnazioni poste in essere ed alle trasformazioni
effettuate entro il 30 novembre 2002. In tale caso, tutti i
soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove
prescritto, alla data del 30 settembre 2001, ovvero devono
essere iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge in forza di titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre
2001.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano, alle
stesse condizioni e relativamente ai medesimi beni, anche
alle cessioni a titolo oneroso ai soci aventi i requisiti
di cui al citato comma 7. In tale caso, ai fini della
determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo
della cessione, se inferiore al valore normale del bene,
determinato ai sensi dell'art. 9 del citato testo unico
delle imposte sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del
comma 3 del citato art. 29 della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e' computato in misura non inferiore ad uno dei due
valori.
9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati
regolamentati il valore del patrimonio netto deve risultare
da relazione giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del
codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale esistente ad una data compresa nei
trenta giorni che precedono quella in cui l'assegnazione o
la cessione e' stata deliberata o realizzata.
10. Le societa' che si avvalgono delle disposizioni del
presente articolo devono versare il 40 per cento
dell'imposta sostitutiva entro il 16 maggio 2003 e la
restante parte in quote di pari importo entro il 16 luglio
2003 ed il 16 novembre 2003, con i criteri di cui al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la
riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
- Si trascrive il testo vigente degli articoli 5 e 7
della legge n. 448/2001:
"Art. 5 (Rideterminazione dei valori di acquisto di
partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati). -
1. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere c) e
c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, per i titoli, le
quote o i diritti non negoziati nei mercati regolamentati,
posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere
assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore
a tale data della frazione del patrimonio netto della
societa', associazione o ente, determinato sulla base di
una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 del
codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti
all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali, nonche' nell'elenco dei revisori
contabili, a condizione che il predetto valore sia
assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi, secondo quanto disposto nei commi da 2 a 7.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento per le partecipazioni che risultano qualificate,
ai sensi dell'art. 81, comma 1, lettera c), del citato
testo unico delle imposte sui redditi, alla data del 1
gennaio 2002, e al 2 per cento per quelle che, alla
predetta data, non risultano qualificate ai sensi del
medesimo art. 81, comma 1, lettera c-bis), ed e' versata,
con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. Il valore periziato e' riferito all'intero
patrimonio sociale; la perizia, unitamente ai dati
identificativi dell'estensore della perizia e al codice
fiscale della societa' periziata, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per
conto della stessa societa' od ente nel quale la
partecipazione e' posseduta, la relativa spesa e'
deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se la relazione giurata di stima e' predisposta
per conto di tutti o di alcuni dei possessori dei titoli,
quote o diritti alla data del 1 gennaio 2002, la relativa
spesa e' portata in aumento del valore di acquisto della
partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5
quale valore di acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai sensi dei commi 3 e 4
dell'art. 82 del citato testo unico delle imposte sui
redditi.
7. Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio
2002, per i quali il contribuente si e' avvalso della
facolta' di cui al comma 1, gli intermediari abilitati
all'applicazione dell'imposta sostitutiva a norma degli
articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461, e successive modificazioni, tengono conto del nuovo
valore, in luogo di quello del costo o del valore di
acquisto, soltanto se prima della realizzazione delle
plusvalenze e delle minusvalenze ricevono copia della
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della perizia stessa e al codice fiscale della societa'
periziata.".
"Art. 7 (Rideterminazione dei valori di acquisto dei
terreni edificabili e con destinazione agricola). - 1. Agli
effetti della determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze di cui all'art. 81, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni, per i terreni
edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data
del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo del costo
o valore di acquisto, il valore a tale data determinato
sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica
l'art. 64 del codice di procedura civile, redatta da
soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli
architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli
agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali
edili, a condizione che il predetto valore sia assoggettato
ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4
per cento del valore determinato a norma del comma 1 ed e'
versata, con le modalita' previste dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 dicembre
2002.
3. L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad
un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire
dalla predetta data del 16 dicembre 2002. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi
nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia, unitamente ai dati identificativi
dell'estensore della perizia e al codice fiscale del
titolare del bene periziato, nonche' alle ricevute di
versamento dell'imposta sostitutiva, e' conservata dal
contribuente ed esibita o trasmessa a richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione
ed il giuramento della perizia devono essere effettuati
entro il termine del 16 dicembre 2002.
5. Il costo per la relazione giurata di stima e'
portato in aumento del valore di acquisto del terreno
edificabile e con destinazione agricola nella misura in cui
e' stato effettivamente sostenuto ed e' rimasto a carico.
6. La rideterminazione del valore di acquisto dei
terreni edificabili di cui ai commi da 1 a 5 costituisce
valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte
sui redditi, dell'imposta di registro e dell'imposta
ipotecaria e catastale.".
 
Art. 3. Proroga delle disposizioni in materia di affrancamento di riserve e disposizioni in materia di bilanci delle societa' sportive
professioniste.
1. Le previsioni dell'articolo 4 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, si applicano anche alle riserve e agli altri fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2002. L'imposta sostitutiva e' versata in unica soluzione ovvero in tre rate annuali entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi dell'esercizio indicato al periodo precedente e dei due successivi. (( 1-bis. Dopo l'articolo 18 della legge 23 marzo 1981, n. 91, e' aggiunto il seguente:
"Art. 18-bis (Disposizioni in materia di bilanci). - 1. Le societa' sportive previste dalla presente legge possono iscrivere in apposito conto nel primo bilancio successivamente alla data di entrata in vigore dalla presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.
2. Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo" ))
.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge
28 dicembre 2001, n. 448:
"Art. 4 (Riserve e fondi in sospensione di imposta). -
1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta,
anche se imputati al capitale sociale o al fondo di
dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2001,
possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
2. L'imposta sostitutiva e' liquidata nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di cui al
comma 1 ed e' versata in tre rate annuali, entro il termine
di versamento del saldo delle imposte sui redditi
dell'esercizio di cui al medesimo comma 1 e dei due
successivi, rispettivamente nella misura del 45 per cento
per il primo esercizio, del 35 per cento per il secondo e
del 20 per cento per il terzo. Sull'importo delle rate
successive alla prima sono dovuti gli interessi nella
misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a
ciascuna rata.
3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati
all'imposta di cui al comma 1 non concorrono a formare il
reddito imponibile dell'impresa; tuttavia, rilevano, agli
effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte
di cui al comma 4 dell'art. 105 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, secondo i criteri previsti per i proventi di
cui al numero 1) del citato comma 4 dell'art. 105; a tal
fine si considera come provento non assoggettato a
tassazione la quota pari al 47,22 per cento di detto
reddito.
4. L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere
imputata, in tutto o in parte. alle riserve o altri fondi
del bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e'
imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la
corrispondente riduzione e' operata, anche in deroga
all'art. 2365 del codice civile, con le modalita' di cui
all'art. 2445, secondo comma, del medesimo codice.
5. L'ammontare delle riserve o fondi assoggettati
all'imposta sostitutiva di cui al comma 1, con la relativa
denominazione risultante in bilancio nonche' gli eventuali
utilizzi, deve essere indicato nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio di cui al medesimo comma 1.
6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
i rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.".
- La legge 23 marzo 1981, n. 91 (norme in materia di
rapporti tra societa' e sportivi professionisti) e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 27 marzo
1981.
 
Art. 4.
Disposizioni in materia di concessionari della riscossione
1. Nell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "23,5 per cento", sono sostituite dalla seguenti: "32 per cento";
b) al comma 2, le parole: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze", sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto ministeriale". (( 1-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
"9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta giorni dalla prescritta scadenza; in tal caso, non si applicano interessi".
1-ter. Le penalita' previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di riscossione e per il ritardato riversamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al dieci per cento dell'importo risultante dall'applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative convenzioni.
1-quater. Il beneficio previsto dal comma 1-ter si applica a condizione che il ritardato invio dei flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse siano stati effettuati entro il 31 dicembre 2001 e che il versamento della penalita' ridotta avvenga:
a) per le penalita' gia' contestate alla data del 31 dicembre 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
b) per le penalita' non ancora contestate alla predetta data del 31 dicembre 2002, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate.
1-quinquies. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalita' gia' versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ))
.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 9, come modificato
dalla legge qui pubblicata, del decreto-legge 28 marzo
1997, n. 79 (misure urgenti per il riequilibrio della
finanza pubblica), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
29 marzo 1997, n. 74, e convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 29 maggio 1997, n. 123:
"Art. 9 (Obblighi di versamento a carico dei
concessionari della riscossione). - 1. I concessionari
della riscossione, entro il 30 dicembre di ogni anno,
versano il 32 per cento delle somme riscosse nell'anno
precedente per effetto delle disposizioni attuative della
delega legislativa prevista dal comma 138 dell'art. 3 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la
disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici
finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto ministeriale, emanato annualmente, sono
stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto
sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai
servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei
rispettivi ambiti territoriali, le modalita' di versamento,
nonche' ogni altra disposizione attuativa del presente
articolo.
3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel
termine previsto dal presente articolo, si applicano le
disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi
all'espropriazione della cauzione, del decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.
4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma
1 e' determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo
che complessivamente garantisca maggiori entrate per il
bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno
1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi,
rispettivamente, per anni 1998 e 1999.".
- Si trascrive il testo dell'art. 3, come modificato
dalla legge qui pubblicata, del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138 (interventi urgenti in materia tributaria, di
privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica e
per il sostegno dell'economia anche nelle aree
svantaggiate), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 luglio
2002, n. 158, e convertito, con modificazioni, dalla legge
8 agosto 2002, n. 178, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
10 agosto 2002, n. 187, supplemento ordinario:
"Art. 3 (Potenziamento dell'attivita' di riscossione
dei tributi e sistema di remunerazione del servizio
nazionale della riscossione). 1. (Sostituisce l'art. 87 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602).
2. Se il debitore, a seguito del ricorso di cui al
comma 1 o su iniziativa di altri creditori, e' dichiarato
fallito, ovvero sottoposto a liquidazione coatta
amministrativa, il concessionario chiede, sulla base del
ruolo, per conto dell'Agenzia delle entrate l'ammissione al
passivo della procedura.".
2. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 19:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' sui nuovi beni la cui esistenza
e' stata comunicata dall'ufficio ai sensi del comma 4; ;
1.2) (Aggiunge la lettera d-bis) al comma 2
dell'art. 19, decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112);
1.3) alla lettera e) dopo la parola: "compiute ,
sono inserite le seguenti: "nell'attivita' di notifica
della cartella di pagamento e ;
2) (Sostituisce il comma 4 dell'art. 19, decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112);
b) all'art. 20:
1) al comma 1 dopo le parole: "lettere a), d) ,
sono inserite le seguenti: ", d-bis) ";
2) al comma 3 le parole da: "dell'importo fino alla
fine sono sostituite dalle seguenti: "pari ad un quarto
dell'importo iscritto a ruolo, ed alla totalita' delle
spese di cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente
creditore. ;
c) (Aggiunge il comma 3-bis dall'art. 57, decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112).
3. L'Agenzia delle entrate, dopo l'inizio
dell'esecuzione coattiva, puo' procedere alla transazione
dei tributi iscritti a ruolo dai propri uffici il cui
gettito e' di esclusiva spettanza dello Stato in caso di
accertata maggiore economicita' e proficuita' rispetto alle
attivita' di riscossione coattiva, quando nel corso della
procedura esecutiva emerga l'insolvenza del debitore o
questi e' assoggettato a procedure concorsuali. Alla
transazione si procede con atto approvato dal direttore
dell'Agenzia, su conforme parere obbligatorio della
Commissione consultiva per la riscossione di cui all'art. 6
del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, acquisiti
altresi' gli altri pareri obbligatoriamente prescritti
dalle vigenti disposizioni di legge. I pareri si intendono
rilasciati con esito favorevole decorsi quarantacinque
giorni dalla data di ricevimento della richiesta, se non
pronunciati espressamente nel termine predetto. La
transazione puo' comportare la dilazione del pagamento
delle somme iscritte a ruolo anche a prescindere dalla
sussistenza delle condizioni di cui all'art. 19, commi 1 e
2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
3-bis. Il pagamento rateale dei debiti per contributi,
premi e accessori di legge, iscritti a ruolo dagli enti
gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie,
puo' essere consentito, in deroga a quanto previsto
dall'art. 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389, nei limite massimo di sessanta mesi con
provvedimento motivato degli stessi enti impositori.
4. Negli anni 2002 e 2003 la remunerazione dei
concessionari e dei commissari governativi, per i ruoli
emessi da uffici statali anche prima della data di entrata
in vigore del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
si compone:
a) di una indennita' fissa, pari, nei due anni,
rispettivamente a euro 370 milioni ed a euro 335 milioni;
b) di un importo variabile, costituito da un aggio,
di percentuale pari a quella vigente al 31 dicembre 2001,
sulle somme effettivamente riscosse, da erogare entro il
30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
5. Con decreto ministeriale, da adottare entro il
31 luglio di ciascun anno, l'indennita' di cui al comma 4
e' ripartita, per una quota non inferiore al 96 per cento,
tra i concessionari e i commissari governativi secondo la
percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della
clausola di salvaguardia, e, per la restante quota, tra
tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i
quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
6. Per il conseguimento dell'importo variabile di cui
al comma 4, ai concessionari e commissari governativi e'
fissato l'obiettivo di un incremento della riscossione
delle somme iscritte nei ruoli degli uffici statali,
rispetto ai livelli della corrispondente riscossione
conseguiti nell'anno 2001, in misura complessiva non
inferiore a euro 520 milioni, per l'anno 2002, ed a euro
1040 milioni, per l'anno 2003. Con il decreto di cui al
comma 5, l'incremento complessivo della riscossione e'
suddiviso nelle quote di competenza di ciascun
concessionario e commissario governativo, nel rispetto dei
seguenti criteri:
a) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno
2002, determinazione di uguali quote di incremento delle
percentuali derivanti dal rapporto tra quanto riscosso nel
2001 ed il carico medio netto del triennio 1998-2000, tra i
soli concessionari e commissari governativi le cui
attivita' di riscossione sono risultate, nell'anno 2001,
inferiori alla mediana del medesimo anno, assumendosi
questa nel valore percentuale dato dal rapporto tra la
riscossione effettuata ed il relativo carico medio netto
del predetto triennio; per lo stesso anno 2002, l'obiettivo
proprio dei concessionari e dei commissari governativi le
cui attivita' di riscossione sono risultate, nell'anno
2001, pari o superiori alla mediana del medesimo anno, e'
costituito dal mantenimento di un identico valore
percentuale di riscossione;
b) relativamente all'obiettivo stabilito per l'anno
2003, divisione dello stesso in modo che le uguali quote di
incremento di cui alla lettera a), per le concessioni
situate al di sopra della mediana siano pari alla meta' di
quelle previste per le concessioni al di sotto della stessa
mediana.
7. Fermo l'aggio di cui al comma 4, lettera b), i
concessionari e i commissari governativi anticipano
comunque, senza diritto ad interessi, il versamento degli
importi corrispondenti agli obiettivi stabiliti nel comma
6, lettera a), entro il 30 novembre 2002, in misura pari a
euro 260 milioni, e, entro il 27 dicembre 2002, in misura
pari alla differenza tra il valore dell'obiettivo assegnato
e l'importo di quanto anticipato o effettivamente riscosso
al 13 dicembre 2002. Il 50 per cento della quota di
obiettivo non conseguito nell'anno 2002 dai concessionari e
commissari governativi e' comunque computato in aumento
delle loro quote di obiettivo per l'anno 2003. Per la
restituzione dell'anticipo, in due quote uguali negli anni
2003 e 2004, i concessionari e commissari governativi
effettuano compensazione, da regolare contabilmente, fino
ad estinzione del credito, con gli importi dei riversamenti
dovuti nei predetti anni. La mancata effettiva riscossione
delle somme anticipate comporta l'obbligo di restituzione
dell'aggio.
7-bis. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), per la
quota corrispondente alla differenza tra il valore
dell'obiettivo assegnato per il 2002 e l'importo
effettivamente riscosso in detto anno, puo' essere
imputato, in deroga ai principi di competenza, al risultato
civilistico e fiscale dell'esercizio 2002.
8. L'aggio di cui al comma 4, lettera b), e' aumentato
del 50 per cento sulle maggiori riscossioni realizzate
rispetto agli obiettivi ed e' ridotto, per il mancato
conseguimento degli obiettivi riferiti all'anno 2003, nelle
misure stabilite con il decreto di cui al comma 5, in
misura percentuale pari a quella di scostamento
dall'obiettivo, con un massimo del 20 per cento.
9. Il concessionario o il commissario governativo che
non esegue, in tutto o in parte, alla prescritta scadenza
le anticipazioni previste dal comma 7 e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; in tale caso,
si applicano inoltre le disposizioni degli articoli 30 e 55
del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999.
9-bis. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista
dal comma 9 non si applica in caso di versamento delle
anticipazioni di cui al comma 7 entro il termine di trenta
giorni dalla prescritta scadenza; in tale caso, non si
applicano interessi.
10. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'art. 4, comma 1, secondo periodo, le parole:
"Fino al 31 dicembre 2002 sono sostituite dalle seguenti:
"Fino al 31 dicembre 2003 ;
b) nell'art. 4-bis, comma 1, le parole: 1 gennaio
2003 "sono sostituite dalle seguenti: 1o ennaio 2004 .
11. All'art. 77, comma 1, lettera d), della legge 21
novembre 2000, n. 342, le parole: "1 gennaio 2003 sono
sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2004 .
12. Sono abrogati il comma 5 dell'art. 17 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112 e, fermo quanto disposto
dall'art. 15, l'art. 16-quinquies del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 16. Per i ruoli emessi da uffici
statali non si applica la maggiorazione dell'aggio di cui
all'art. 17, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
13. L'Agenzia delle entrate provvede a maggiori
accertamenti per 146 milioni di euro, nell'anno 2002, per
635 milioni di euro nell'anno 2003 e per 455 milioni di
euro nell'anno 2004. A tale fine, fermo restando per i
professori della Scuola inquadrati nel ruolo di cui
all'art. 5, comma 5, del decreto ministeriale 28 settembre
2000, n. 301, del Ministro delle finanze il diritto
potestativo di opzione per il rientro nei ruoli di
provenienza, con automatico riconoscimento alla presa
d'atto della riammissione a tutti gli effetti del servizio
prestato presso la Scuola, la Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, per gli anni 2002, 2003 e
2004, realizza un programma straordinario di
qualificazione, riqualificazione e formazione del personale
del Ministero del economia e delle finanze e delle agenzie
fiscali, attraverso adeguata reingegnerizzazione dei propri
processi produttivi, per le esigenze connesse all'immediato
potenziamento dell'attivita' di accertamento fiscale e di
contrasto all'economia sommersa, utilizzando le risorse di
cui all'unita' previsionale di base 6.1.1.1. "Spese
generali di funzionamento , capitolo 3542, dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno finanziario 2002 e corrispondenti unita'
previsionali di base per gli anni 2003 e 2004.
13-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'art. 30, comma 1, primo periodo, le parole:
"dall'art. 47 sono sostituite dalle seguenti: "dal capo IV
;
b) all'art. 55, comma 1, le parole: "dall'art. 47
sono sostituite dalle seguenti: "dal presente capo ;
c) all'art. 57, comma 1, le parole da: "Fatte salve
fino a: "commissari governativi sono sostituite dalle
seguenti: "Fino all'anno 2004 e anche in deroga all'art.
12, comma 3, primo periodo, il servizio di riscossione
resta affidato, nei singoli ambiti, ai soggetti che alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, lo gestiscono a titolo
di commissari governativi .
13-ter. La riscossione coattiva dei crediti dell'erario
relativa alle prestazioni rese dai soggetti di cui al regio
decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla
legge 3 aprile 1937, n. 526, fino alla soppressione
dell'art. 10, n. 26), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si intende consentita
nei limiti dell'applicazione della predetta disposizione.
Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi o recuperi di
somme gia' versate.
13-quater. La riscossione coattiva dei fondi a
disposizione del Corpo delle capitanerie di porto avviene
ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio
1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
luglio 1994, n. 460".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 19, commi 5 e
6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (norme di
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 28 luglio 1997, n. 174, supplemento ordinario:
"5. Con convenzione approvata con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
tenendo conto dei termini di cui all'art. 13 del
regolamento concernente l'istituzione del conto fiscale,
adottato con decreto 28 dicembre 1993, n. 567, del Ministro
delle finanze, nonche' le penalita' per l'inadempimento
degli obblighi nascenti dalla convenzione stessa e la
misura del compenso per il servizio svolto dalle banche.
Quest'ultima e' determinata tenendo conto del costo di
svolgimento del servizio, del numero dei moduli presentati
dal contribuente e di quello delle operazioni in esso
incluse, della tipologia degli adempimenti da svolgere e
dell'ammontare complessivo dei versamenti gestito dal
sistema. La convenzione ha durata triennale e puo' essere
tacitamente rinnovata.
6. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri del tesoro e delle poste e delle
telecomunicazioni, la delega di pagamento puo' essere
conferita all'Ente poste italiane, secondo modalita' e
termini in esso fissati. All'Ente poste italiane si
applicano le disposizioni del presente decreto.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (riordino
della disciplina della riscossione mediante ruolo a norma
dell'art. 1, comma 1, lettere a) e c), della legge 28
settembre 1998, n. 337), pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 25 febbraio 1999, n. 46:
"2. Con convenzione, approvata con decreto del
Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del
lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti le
modalita' di conferimento della delega e di svolgimento del
servizio, i dati delle operazioni da trasmettere e le
relative modalita' di trasmissione e di conservazione,
nonche' le penalita' per l'inadempimento degli obblighi
nascenti dalla convenzione stessa e la misura del compenso
per il servizio svolto dai concessionari; quest'ultima e'
determinata tenendo conto del costo di svolgimento del
servizio, del numero dei moduli presentati dal contribuente
e di quello delle operazioni in essi incluse, della
tipologia degli adempimenti da svolgere e dell'ammontare
complessivo dei versamenti gestito dal sistema; la
convenzione ha durata triennale".
 
Art. 5.
Disposizioni in materia di chiusura delle partite IVA inattive
1. I soggetti cui e' stato attribuito il numero di partita IVA, che non hanno effettuato nell'anno 2002 alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono sanare tutte le irregolarita' derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonche' delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa o di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, nei quali non sia stata effettuata alcuna operazione imponibile e non imponibile, nonche' le violazioni di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, versando la somma di 100,00 euro entro il (( 6 aprile 2003 )). Tali versamenti sono effettuati secondo le modalita' previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, esclusa la compensazione ivi prevista.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono definite le modalita' per la comunicazione alla medesima Agenzia, anche mediante sistemi telematici, della data di cessazione dell'attivita' e degli estremi dell'avvenuto versamento della somma di cui al comma 1, ai fini della cancellazione delle partite IVA. (( 2-bis. All'articolo 5, secondo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "di cui all'articolo 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597,", sono inserite le seguenti: "nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917," )). Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'art. 3, comma 133, lettera q) della legge 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, supplemento ordinario:
"6. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio, variazione o cessazione di attivita', previste nel primo e terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove e' esercitata l'attivita' o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti e' punito con sanzione da lire un milione a lire quattro milioni. La sanzione e' ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche.
2-bis. (soppresso).".
- Si trascrive il testo dell'art. 5, come modificato dalla legge qui pubblicata, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 novembre 1972, n. 292, supplemento ordinario:
"Art. 5 (Esercizio di arti e professioni). - Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di qualsiasi attivita' di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di societa' semplici o di associazioni senza personalita' giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attivita' stesse.
Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'art. 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attivita' di lavoro autonomo. Non si considerano altresi' effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attivita' di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonche' le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.".
 
Art. 5-bis.
Modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (( 1. Alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7:
1) al comma 3:
1.1) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le parole: , relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16;
1.2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente;
d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di definizione automatica ;
2) al comma 4, le parole da: la definizione fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia' pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti ;
3) al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: oggetto di definizione sono inserite le seguenti: aumentati a 600 euro per i soggetti cui si applicano gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica ; all'ottavo periodo, la parola: 2.000 euro e 5.000 euro sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: 3.000 euro e 6.000 euro e le parole: 20 giugno 2004 ed entro il 20 giugno 2005 sono sostituite dalle seguenti: 30 novembre 2003 ed entro il 20 giugno 2004 :
4) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 600 euro per ciascuna annualita' ;
5) al comma 10, secondo periodo, dopo le parole: secondo le disposizioni del presente articolo sono inserite le seguenti: , esclusa la somma di 300 euro prevista dal comma 5, sesto periodo ; all'ultimo periodo, le parole: e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, sono soppresse;
6) al comma 14, le parole: , tenuto conto degli indici di coerenza economica, sono soppresse;
7) al comma 15, dopo le parole: entro il 31 luglio 2003 sono inserite le seguenti; , ovvero entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10, secondo periodo ;
8) dopo il comma 15, e' inserito il seguente:
15-bis. All'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: Ferma la disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, e le parole: entro il 30 novembre 2002 sono soppresse ;
b) all'articolo 8:
1) al comma 1, dopo le parole: dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, sono inserite le seguenti: del contributo straordinario per l'Europa, di cui all'articolo 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,";
2) al comma 3:
2.1) al primo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003";
2.2) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: "Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto per l'omessa osservanza degli obblighi di cui agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in detrazione; la disposizione opera a condizione che il contribuente si avvalga della definizione di cui all'articolo 9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere indicati, a pena di nullita', maggiori importi dovuti almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta";
2.3) al secondo periodo, le parole: ", salvo che per i periodi d'imposta 1996 e 1997, per i quali la dichiarazione e' presentata su supporto cartaceo" sono soppresse;
2.4) al terzo periodo, le parole: "per ciascun periodo di imposta" sono soppresse; le parole; "2.000 euro" e "5.000 euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "3.000 euro e "6.000 euro , le parole: "16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005 sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004 , e le parole: "17 marzo 2003 sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
3) al comma 4, le parole: "21 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "24 aprile 2003", ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli istituti previdenziali non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a conoscenza";
4) al comma 5, primo periodo, le parole: "13 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento";
5) al comma 6:
5.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:
"6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il perfezionamento della procedura prevista dal presente articolo comporta per ciascuna annualita' oggetto di integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute aumentate del 50 per cento";
5.2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490, 491-bis e 492 del codice penale, nonche' degli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati sono stati commessi per eseguire od occultare i predetti reati tributari, ovvero per conseguire il profitto e siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. L'esclusione di cui alla predetta lettera non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa";
5.3.) la lettera d) e' abrogata;
6) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualita' oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta sul valore aggiunto e all'eccedenza rispetto alle ritenute aumentate ai sensi del comma 6";
7) al comma 7, le parole: "alle lettere c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alla lettera c)".
8) al comma 10:
8.1.) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contradditorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16, in caso di avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di integrazione ovvero di cui all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con l'esclusione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa' luogo al rimborso di quanto gia' pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600, del 1973, e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti":
8.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) e' stata esercitata l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il contribuente ha avuto la formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione integrativa";
9) al comma 11, primo periodo, le parole: "16 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio 2003 ; al secondo periodo, le parole: "20 giugno 2003 sono sostituite dalle seguenti: "16 settembre 2003":
c) all'articolo 9;
1) al comma 1, primo periodo, le parole da: "chiedendo" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "concernente, a pena di nullita', tutti i periodi d'imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione automatica per tutte le imposte di cui al comma 2, lettera a), nonche', anche separatamente, per l'imposta sul valore aggiunto";
2) al comma 2:
2,1) alla lettera a), le parole: "al 18 per cento", "16 per cento" e "13 per cento" sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "all'8 per cento", "6 per cento" e "4 per cento"; dopo le parole: "dell'imposta regionale sulle attivita' produttive", sono inserite le seguenti: "del contributo straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,";
2,2) alla lettera b), le parole: "ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle operazioni imponibili effettuate nel periodo di imposta e del 2 per cento dell'imposta detraibile nel massimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente per le quali l'imposta e' divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo", le parole: "se l'imposta relativa alle operazioni imponibili ovvero l'imposta detraibile" sono sostituite dalle seguenti: "se l'imposta esigibile ovvero l'imposta detratta":
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa' semplici titolari di redditi diversi da quelli d'impresa e da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le societa' e le associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonche' per i soggetti di cui all'articolo 87 del medesimo testo unico:
1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 50.000 euro;
2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi non e' superiore a 180.000 euro;
3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei compensi e' superiore a 180.000 euro;
4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei quali non sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, possono effettuare la definizione automatica ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore di cui al citato articolo 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza economica, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 700 euro per ciascuna annualita'";
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in ciascun periodo d'imposta almeno pari a:
a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore a 50.000 euro;
b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non e' superiore a 180.000 euro;
c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari e' superiore a 180.000 euro";
6) al comma 7, primo periodo, dopo la parola: "originarie" sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383": il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Il riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite stesse";
7) al comma 10, lettera c), le parole: "I predetti effetti operano" sono sostituite dalle seguenti: "i predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal codice penale e dal codice civile, operano", le parole: "di tutte le attivita'" sono sostituite dalle seguenti: "delle attivita'"; le parole: ", fermo restando la decadenza dal beneficio in caso di parziale regolarizzazione delle attivita' medesime" sono soppresse; l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "L'esclusione di cui alla presente lettera non si applca in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica";
8) al comma 12, primo periodo, le parole: ", per ciascun periodo di imposta,", sono soppresse; al medesimo comma, le parole: "2.000 euro" e "5.000 euro" sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: "3.000 euro" e "6.000 euro", le parole "16 marzo 2004 ed il 16 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004" e le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
9) al comma 14;
9.1.) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
"a) alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16 della presente legge; in caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esecuzione delle sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' pagato. Per i periodi d'imposta per i quali sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi restando gli effetti dei suddetti atti";
9.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) e' stata esercitare l'azione penale per gli illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di presentazione della dichiarazione per la definizione automatica";
10) al comma 17, secondo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al terzo periodo, le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
d) dopo l'articolo 9 e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis (Definizione dei ritardati od omessi versamenti). - 1. Le sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai contribuenti e ai sostituti d'imposta che alla data del 16 aprile 2003 provvedono ai pagamenti delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali presentate entro il 31 ottobre 2003, per le quali il termine di versamento e' scaduto anteriormente a tale data. Se gli importi da versare per ciascun periodo di imposta eccedono, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 aprile 2003, possono essere versati in tre rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003, il 30 giugno 2004 e il 30 novembre 2004.
2. Se le imposte e le ritenute non versate e le relative sanzioni sono state iscritte in ruoli gia' emessi, le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo; le sanzioni di cui al comma 1 non sono dovute anche relativamente alla rate scadute alla predetta data se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002, all'autorita' giudiziaria.
3. Per avvalersi delle disposizioni dei commi 1 e 2 i soggetti interessati sono tenuti a presentare una dichiarazione integrativa, in via telematica, direttamente ovvero avvalendosi degli intermediari abilitati indicati dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, indicato in apposito prospetto le imposte o le ritenute dovute per ciascun periodo di imposta e i dati del versamento effettuato, nonche' gli estremi della cartella di pagamento nei casi di cui al comma 2.
4. Sulla base della dichiarazione di cui al comma 3, gli uffici provvedono allo sgravio delle sanzioni indicate al comma 1 iscritte a ruolo, o al loro annullamento se ne e' stato intimato il pagamento con ingiunzione, non ancora versate alla data del 16 aprile 2003, sempre che il mancato pagamento non dipenda da morosita', ovvero al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima; il rimborso compete altresi' per le somme a tale titolo pagate anteriormente, se i soggetti interessati dimostrano che il versamento non e' stato eseguito tempestivamente per fatto doloso di terzi denunciato, anteriormente alla data del 31 dicembre 2002 all'autorita' giudiziaria. Restano fermi gli interessi iscritti in ruolo; le somme da versare, diverse da quelle iscritte a ruolo, devono essere maggiorata, a titolo di interessi del 3 per cento annuo";
e) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: "della presente legge," sono inserite le seguenti: "in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212"; al medesimo comma, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
f) all'articolo 11:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Definizione agevolata ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili. Proroga di termini)";
2) al comma 1, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; le parole: "a condizione che non sia stato precedentemente notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta" sono sostituite dalle seguenti: "a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica o liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva di effetti, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due anni";
3) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture, denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere definite con il pagamento delle maggiori imposte a condizione che il contribuente provveda a presentare entro il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di non volere beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione delle maggiori imposte";
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Se alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i termine per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3 dell'articolo 17 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovuti sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro il 16 aprile 2003";
g) all'articolo 12:
1) al comma 1, le parole: "30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2000";
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facolta' attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo e' versato entro il 16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento";
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea";
h) all'articolo 14:
1) al comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni";
2) al comma 4, primo periodo, le parole: "comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "comma 5";
3) al comma 5, le parole: "13 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "6 per cento", al primo periodo, dopo le parole: "in corso a tale data" sono inserite le seguenti: "nonche' negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni"; dopo le parole: "e' dovuta", sono inserite le seguenti: ", entro il 16 aprile 2003,"; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", a condizione che i soggetti si siano avvalsi delle disposizioni di cui all'articolo 9 relativamente alle imposte sui redditi";
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e familiare dell'imprenditore delle attivita' regolarizzate e assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6 per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la regolarizzazione, e' attribuito un credito d'imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata";
i) all'articolo 15:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Definizione degli accertamenti, degli atti di contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione)";
2) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: "interessi" sono inserite le seguenti: ", indennita' di mora", e sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis)"; il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "La definizione non e' ammessa per i soggetti nei cui confronti e' stata esercitata l'azione penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione";
3) al comma 2, alinea, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al medesimo comma, alle lettere a), b), e c), le parole: "maggiori imposte e contributi" sono sostituite dalle seguenti: "maggiori imposte, ritenute e contributi";
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso possono essere definiti mediante il pagamento del 10 per cento dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione";
5) al comma 4:
5.1) all'alinea, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003";
5.2) alla lettera a), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "18 per cento";
5.3) alla lettera b), le parole: "l'aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal" sono sostituite dalle seguenti: "la maggiore imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel";
5.4) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
"b-bis) per le violazioni per le quali non risulta applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime applicabili;
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa effettuazione di ritenute e il conseguente omesso veramente da parte del sostituito d'imposta, riducendo del 65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse risultante dal verbale stesso";
6) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
"4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni del presente articolo, le violazioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 19.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.";
7) al comma 5:
7.1) al primo periodo, le parole: "16 marzo 2003, secondo le modalita' previste dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista" sono sostituite dalle seguenti "16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni";
7.2) al secondo periodo, le parole: "2.000 euro" e "5.000 euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "3.000 euro" e "6.000 euro", le parole: "16 marzo 2004 ed entro il 16 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2003 ed il 20 giugno 2004", e le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
8) al comma 7, l'ultimo periodo e' sostituito: "e' altresi' esclusa, per le definizioni perfezionate, l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica in caso di esercizio dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di perfezionamento della definizione";
9) al comma 8, le parole: "18 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "18 aprile 2003"; dopo le parole "di cui al comma 1", sono inserite le seguenti: "gli atti di cui al comma 3-bis";
1) all'articolo 16:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio e anche a seguito di rinvio possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle seguenti somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000 euro: 150 euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore a 2.000 euro:
1) il 10 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, dalla data di presentazione della domanda di definizione della lite;
2) il 50 per cento del valore della lite, in caso di soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio, alla predetta data;
3) il 30 per cento del valore della lite nel caso in cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non sia stata gia' resa alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio";
2) al comma 2, primo periodo, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003"; al quarto periodo, le parole: "17 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "17 aprile 2003";
3) al comma 3:
3.1) alla lettera a), dopo le parole: "per lite pendente, quella" sono inserite le seguenti: "in cui e' parte dell'amministrazione finanziaria dello Stato";
3.2) alla lettera c), dopo le parole: "al netto degli interessi" sono inserite le seguenti: "delle indennita' di mora";
4) al comma 4, dopo la parola: "versamento", sono inserite le seguenti: ", se dovuto ai sensi del presente articolo", le parole: "21 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti "21 aprile 2003";
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si scomputano quelle gia' versate prima della presentazione della domanda di definizione, per effetto delle disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto dovuto per il perfezionamento della definizione stessa. Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea";
6) al comma 6 e' aggiunto, in fine il seguente periodo:
"Per le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente articolo sono altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la proposizione di ricorsi, appelli controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio";
7) il comma 7 e' abrogato;
8) al comma 8, le parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalla seguente: "competenti", dopo le parole: "corti di appello" sono inserite le seguenti: "nonche' alla Corte di cassazione"; le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2003"; le parole: "31 luglio 2005"; ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2004";
9) dopo il comma 9, e' inserito il seguente:
"9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale all'esito della definizione della lite trova applicazione l'articolo 27, primo comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente della Commissione o il Presidente della sezione alla quale e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere, mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni";
10) al comma 10, le parole: "fatta salva la disposizione dell'ultimo periodo del comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "fatte salve le disposizioni del comma 5";
m) all'articolo 17, comma 1, le parole: "16 marzo 2003" sono sostituite dalle seguenti: "16 aprile 2003";
n) all'articolo 20, i commi da 1 a 5 sono abrogati; conseguentemente, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Norme in materia di redditi di fonte estera e di trasferimenti da e per l'estero)";
o) all'articolo 22, comma 5, e' aggiunto, in fine il seguente periodo: "Resta ferma la disciplina dello spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni gioco al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a ruspe, pesca verticale di abilita', inseriti nell'elenco istituto ai sensi dell'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di cui al decreto interministeriale del Ministero dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo del 10 aprile 1991, e successive modificazioni che risultino gia' installati al 31 dicembre 2002, nelle attivita' dello spettacolo viaggiante di cui alla citata legge n. 337 del 1968".
2. Dopo l'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 16-bis (Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni). - 1. L'atto di contestazione previsto dell'articolo 16, relativo alle violazioni dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, e' notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla contestazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente. 2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 16, comma 7, e' ridotto alla meta'. 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle violazioni constatate a decorrere dal 1 aprile 2003". 3. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono destinate in via prioritaria agli interventi per la ricostruzione e per i danni causati dalle calamita' naturali verificatesi nel corso del 2002 ))
.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 7 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 7 (Definizione automatica di redditi di impresa e
di lavoro autonomo per gli anni pregressi mediante
autoliquidazione). - 1. I soggetti titolari di reddito di
impresa e gli esercenti arti e professioni, nonche' i
soggetti di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
dei redditi di impresa, di lavoro autonomo e di quelli
imputati ai sensi del predetto art. 5, relativi ad
annualita' per le quali le dichiarazioni sono state
presentate entro il 31 ottobre 2002, secondo le
disposizioni del presente articolo. La definizione
automatica, relativamente a uno o piu' periodi d'imposta,
ha effetto ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e si
perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione,
dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi
determinati sulla base dei criteri e delle metodologie
stabiliti con il decreto di cui al comma 14, tenendo conto,
in alternativa:
a) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, per i contribuenti cui si
applicano in ciascun periodo d'imposta i predetti studi;
b) dell'ammontare dei ricavi o compensi determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, per i contribuenti cui si applicano in
ciascun periodo d'imposta i predetti parametri;
c) della distribuzione, per categorie economiche
raggruppate in classi omogenee sulla base dei processi
produttivi, dei contribuenti per fasce di ricavi o di
compensi di importo non superiore a 5.164.569 euro annui e
di redditivita', risultanti dalle dichiarazioni, qualora
non siano determinabili i ricavi o compensi con le
modalita' di cui alle lettere a) e b).
2. La definizione automatica puo' altresi' essere
effettuata, con riferimento alle medesime annualita' di cui
al comma l, dagli imprenditori agricoli titolari
esclusivamente di reddito agrario ai sensi dell'art. 29 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e
successive modificazioni, nonche' dalle imprese di
allevamento di cui all'art. 78 del medesimo testo unico, e
successive modificazioni, ed ha effetto ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive. La definizione automatica da
parte dei soggetti di cui al periodo precedente avviene
mediante pagamento degli importi determinati, per ciascuna
annualita', sulla base di una specifica metodologia di
calcolo, approvata con il decreto di cui al comma 14, che
tiene conto del volume di affari dichiarato ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto.
3. La definizione automatica di cui ai commi 1 e 2 e'
esclusa per i soggetti:
a) che hanno omesso di presentare la dichiarazione,
ovvero non hanno indicato nella medesima reddito di impresa
o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario di cui
all'art. 29 del citato testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 917 del 1986;
b) che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo
annuo superiore a 5.164.569 euro;
c) ai quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e
16;
d) nei cui riguardi e' stata esercitata l'azione
penale per i reati previsti dal decreto legislativo 10
marzo 2000, n. 74, della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di definizione automatica.
4. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui
all'art. 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativi a redditi oggetto della definizione automatica,
ovvero di avvisi di accertamento di cui all'art. 54, quinto
e sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della
presente legge, la definizione e' ammessa a condizione che
il contribuente versi, entro la prima data di pagamento
degli importi per la definizione, le somme derivanti
dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e
degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di quanto gia'
pagato. Per i periodi di imposta per i quali sono divenuti
definitivi avvisi di accertamento diversi da quelli di cui
agli articoli 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54, quinto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, il contribuente ha comunque la facolta' di
avvalersi delle disposizioni del presente articolo fermi
restando gli effetti dei suddetti atti.
5. Per il periodo di imposta 1997, i soggetti di cui al
comma 1 possono effettuare la definizione automatica con il
versamento entro il 20 giugno 2003 esclusivamente di una
somma pari a 300 euro. Per i periodi di imposta successivi,
la definizione automatica si perfeziona con il versamento
entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la
metodologia di calcolo di cui al comma 1 applicabile al
contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore
ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro
per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri
soggetti. Sulle relative maggiori imposte non sono dovuti
gli interessi e le sanzioni. Le maggiori imposte
complessivamente dovute a titolo di definizione automatica
sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte
eccedente l'importo di 5.000 euro per le persone fisiche e
l'importo di 10.000 euro per gli altri soggetti. Gli
importi dovuti a titolo di maggiore imposta sono aumentati
di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualita'
oggetto di definizione, aumentati a 600 euro per i soggetti
cui si applicano gli studi di settore di cui all'art.
62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, e successive modificazioni, e nei confronti dei
quali sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, escluso il 1997. La somma di cui al periodo
precedente non e' dovuta dai soggetti di cui al comma 2.
Qualora gli importi da versare complessivamente per la
definizione automatica eccedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti la somma di
6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 30 novembre 2003 ed
entro il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali
a decorrere dal 21 giugno 2003. L'omesso versamento nei
termini indicati nel periodo precedente non determina
l'inefficacia della definizione automatica; per il recupero
delle somme non corrisposte alle predette scadenze si
applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, e sono altresi' dovuti una
sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme
non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive
scadenze, e gli interessi legali.
6. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di
ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base
degli studi di settore di cui all'art. 62-bis del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181 a
189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
di cui al comma 1 con il versamento di una somma pari a 300
euro per ciascuna annualita'. I soggetti che hanno
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del citato decreto-legge n. 331 del
1993, e nei confronti dei quali sono riscontrabili anomalie
negli indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione automatica con il versamento di una somma pari
a 600 euro per ciascuna annualita'.
7. La definizione automatica non si perfeziona se essa
si fonda su dati non corrispondenti a quelli contenuti
nella dichiarazione originariamente presentata, ovvero se
la stessa viene effettuata dai soggetti che versano nelle
ipotesi di cui al comma 3 del presente articolo; non si fa
luogo al rimborso degli importi versati che, in ogni caso,
valgono quali acconti sugli importi che risulteranno
eventualmente dovuti in base agli accertamenti definitivi.
8. La definizione automatica dei redditi d'impresa o di
lavoro autonomo esclude la rilevanza a qualsiasi effetto
delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. E
pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo
delle predette perdite. Se il riporto delle perdite di
impresa riguarda periodi d'imposta per i quali la
definizione automatica non e' intervenuta, il recupero
della differenza di imposta dovuta comporta l'applicazione
delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo, senza
applicazione di interessi.
9. La definizione automatica ai fini del calcolo dei
contributi previdenziali, rileva nella misura del 60 per
cento per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero
per la parte eccedente il dichiarato se superiore al
minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.
10. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,
nonche' i titolari dell'azienda coniugale non gestita in
forma societaria o dell'impresa familiare, che hanno
effettuato la definizione automatica secondo le modalita'
del presente articolo, comunicano alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
definizione, entro il 20 luglio 2003. La definizione
automatica da parte delle persone fisiche titolari dei
redditi prodotti in forma associata si perfeziona con il
versamento delle somme dovute entro il 16 settembre 2003,
secondo le disposizioni del presente articolo, escluse le
somme di 300 euro previste dal comma 5, sesto periodo: gli
interessi di cui al comma 5, ottavo periodo, decorrono dal
17 settembre 2003. La definizione effettuata dai soggetti
indicati dal primo periodo del presente comma costituisce
titolo per l'accertamento ai sensi dell'art. 41-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, nei confronti delle
persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti
in forma associata. Per il periodo di imposta 1997, la
definizione automatica effettuata dalle societa' o
associazioni nonche' dai titolari dell'azienda coniugale
non gestita in forma societaria o dell'impresa familiare
rende definitivi anche i redditi prodotti in forma
associata. La disposizione di cui al periodo precedente si
applica, altresi', per gli altri periodi d'imposta definiti
a norma del comma 6 dai predetti soggetti che abbiano
dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a
quelli determinabili sulla base degli studi di settore di
cui all'art. 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993, n. 427, e successive modificazioni, nonche' qualora
abbiano dichiarato ricavi e compensi di ammontare non
inferiore a quelli determinabili sulla base dei parametri
di cui all'art. 3, commi da 181 a 189, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.
11. La definizione automatica inibisce, a decorrere
dalla data del primo versamento e con riferimento a
qualsiasi organo inquirente, salve le disposizioni del
codice penale e del codice di procedura penale,
limitatamente all'attivita' di impresa e di lavoro
autonomo, l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32,
33, 38, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
agli articoli 51, 52, 54 e 55 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, ed esclude l'applicabilita' delle
presunzioni di cessioni e di acquisto, previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. L'inibizione
dell'esercizio dei poteri e l'esclusione
dell'applicabilita' delle presunzioni previsti dal periodo
precedente sono opponibili dal contribuente mediante
esibizione degli attestati di versamento e dell'atto di
definizione in suo possesso.
12. La definizione automatica non e' revocabile ne'
soggetta a impugnazione e non e' integrabile o modificabile
da parte del competente ufficio dell'Agenzia delle entrate,
e non rileva ai fini penali ed extratributari, fatto salvo
quanto previsto dal comma 9.
13. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del
controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633; le variazioni dei dati dichiarati non rilevano ai fini
del calcolo delle maggiori imposte dovute ai sensi del
presente articolo. La definizione automatica non modifica
l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti
dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui
redditi e delle relative addizionali, dell'imposta sul
valore aggiunto, nonche' dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive.
14. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto anche conto
delle informazioni dell'Anagrafe tributaria, sono definite
le classi omogenee delle categorie economiche, le
metodologie di calcolo per la individuazione degli importi
previsti al comma 1, nonche' i criteri per la
determinazione delle relative maggiori imposte, mediante
l'applicazione delle ordinarie aliquote vigenti in ciascun
periodo di imposta.
15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate sono definite le modalita' tecniche per l'utilizzo
esclusivo del sistema telematico per la presentazione delle
comunicazioni delle definizioni da parte dei contribuenti,
da effettuare comunque entro il 31 luglio 2003, ovvero
entro il 31 ottobre 2003 per i soggetti di cui al comma 10,
secondo periodo, e le modalita' di versamento, secondo
quanto previsto dall'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
in ogni caso la compensazione ivi prevista.
15-bis. All'art. 12, comma 1, del decreto legislativo
23 gennaio 2002, n. 10, sono premesse le parole: "Ferma la
disciplina riguardante le trasmissioni telematiche gestite
dal Ministero dell'economia e delle finanze," e le parole:
"entro il 30 novembre 2002" sono soppresse.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,
possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente
articolo sulla base delle dichiarazioni originarie
presentate. L'esercizio della facolta' di cui al periodo
precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli
delle dichiarazioni integrative presentate.".
- Il testo dell'art. 8 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come modificato dall'art. 5-bis, lettera b) del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
Art. 8 (Integrazione degli imponibili per gli anni
pregressi). - 1. Le dichiarazioni relative ai periodi
d'imposta per i quali i termini per la loro presentazione
sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere
integrate secondo le disposizioni del presente articolo.
L'integrazione puo' avere effetto ai fini delle imposte sui
redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive,
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese,
dell'imposta sul valore aggiunto, dall'imposta regionale
sulle attivita' produttive, del contributo straordinario
per l'Europa, di cui all'art. 3, commi 194 e seguenti,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei contributi
previdenziali e di quelli al Servizio sanitario nazionale.
I soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
obbligati ad operare ritenute alla fonte, possono
integrare, secondo le disposizioni del presente articolo,
le ritenute relative ai periodi di imposta di cui al
presente comma.
2. Soppresso.
3. L'integrazione si perfeziona con il pagamento
dei maggiori importi dovuti entro il 16 aprile 2003,
mediante l'applicazione delle disposizioni vigenti in
ciascun periodo di imposta relative ai tributi indicati nel
comma 1 nonche' dell'intero ammontare delle ritenute e
contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da
presentare, entro la medesima data, in luogo di quella
omessa ovvero per rettificare in aumento la dichiarazione
gia' presentata. Agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto, per l'omessa osservanza degli obblighi di cui
agli articoli 17, terzo e quinto comma, e 34, comma 6,
primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e all'art. 47, comma 1, del
decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427,
l'integrazione deve operarsi esclusivamente con riferimento
all'imposta che non avrebbe potuto essere computata in
detrazione; la disposizione opera a condizione che il
contribuente si avvalga della definizione di cui all'art.
9-bis. Nella dichiarazione integrativa devono essere
indicati, a pena di nullita', maggiori importi dovuti
almeno pari a 300 euro per ciascun periodo di imposta. La
predetta dichiarazione integrativa e' presentata in via
telematica direttamente ovvero avvalendosi degli
intermediari abilitati indicati dall'art. 3 del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni. Qualora gli
importi da versare accedano, per le persone fisiche, la
somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di
6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in
due rate, di pari importo, entro il 20 novembre 2003 ed il
20 giugno 2004, maggiorati degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le date indicate non determina
l'inefficacia della integrazione; per il recupero delle
somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa di ammontare pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. La dichiarazione
integrativa non costituisce titolo per il rimborso di
ritenute, acconti e crediti d'imposta precedentemente non
dichiarati, ne' per il riconoscimento di esenzioni o
agevolazioni non richieste in precedenza, ovvero di
detrazioni d'imposta diverse da quelle originariamente
dichiarate; la differenza tra l'importo
dell'eventuale maggior credito risultante dalla
dichiarazione originaria e quello del minor credito
spettante in base alla dichiarazione integrativa, e'
versata secondo le modalita' previste dal presente
articolo. E' in ogni caso preclusa la deducibilita'
delle maggiori imposte e contributi versati. Per le
ritenute indicate nelle dichiarazioni integrative non puo'
essere esercitata la rivalsa sui percettori delle somme o
dei valori non assoggettati a ritenuta. I versamenti delle
somme dovute ai sensi del presente comma sono effettuati
secondo le modalita' previste dall'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
4. In alternativa alle modalita' di dichiarazione e
versamento di cui al comma 3, i soggetti di cui al comma l,
ad eccezione di quelli che hanno omesso la presentazione
delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di
cui al medesimo comma, possono presentare la dichiarazione
integrativa in forma riservata ai soggetti convenzionati di
cui all'art. 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Questi ultimi rilasciano agli interessati copia della
dichiarazione integrativa riservata, versano, entro il 24
aprile 2003, le maggiori somme dovute secondo le
disposizioni contenute nel capo III del predetto decreto
legislativo n. 241 del 1997, esclusa la compensazione di
cui all'art. 17 dello stesso decreto legislativo, e
comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare
complessivo delle medesime somme senza indicazione dei
nominativi dei soggetti che hanno presentato la
dichiarazione integrativa riservata. E' esclusa la
rateazione di cui al comma 3. Gli istituti previdenziali
non comunicano all'amministrazione finanziaria i dati
indicati nella dichiarazione riservata di cui vengono a
conoscenza.
5. Per i redditi e gli imponibili conseguiti all'estero
con qualunque modalita', anche tramite soggetti non
residenti o loro strutture interposte, e' dovuta un'imposta
sostitutiva di quelle indicate al comma 1, pari al 6 per
cento. Per la dichiarazione e il versamento della predetta
imposta sostitutiva si applicano le disposizioni dei
commi 3 e 4.
6. Salvo quanto stabilito al comma 7, il
perfezionamento della procedura prevista dal presente
articolo comporta per ciascuna annualita' oggetto di
integrazione ai sensi dei commi 3 e 4 e limitatamente ai
maggiori imponibili o alla maggiore imposta sul valore
aggiunto risultanti dalle dichiarazioni integrative
aumentati del 100 per cento, ovvero alle maggiori ritenute
aumentate del 50 per cento:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e
dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario e
contributivo;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative
tributarie e previdenziali, ivi comprese quelle accessorie,
nonche', ove siano stati integrati i redditi di cui al
comma 5, e ove ricorra la ipotesi di cui all'art. 14,
comma 4, delle sanzioni previste dalle disposizioni sul
monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227.
c) l'esclusione ad ogni effetto della punibilita' per
i reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i
reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli
2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti
reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria.
L'esclusione di cui alla presente lettera non si applica in
caso di esercizio dell'azione penale della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione della dichiarazione integrativa.
d) abrogata.
6-bis. In caso di accertamento relativo ad annualita'
oggetto di integrazione, le maggiori imposte e le maggiori
ritenute dovute sono comunque limitate all'eccedenza
rispetto alle maggiori imposte corrispondenti agli
imponibili integrati, all'eccedenza rispetto all'imposta
sul valore aggiunto ed all'eccedenza rispetto alle
ritenute, aumentate ai sensi del comma 6.
7. Per i redditi di cui al comma 5 non opera l'aumento
del 100 per cento previsto dal comma 6 e gli effetti di cui
alla lettera c) del medesimo comma operano a condizione
che, ricorrendo la ipotesi di cui all'articolo 14, comma 4,
si provveda alla regolarizzazione contabile delle attivita'
detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste.
8. Gli effetti di cui ai commi 6 e 7 si estendono anche
nei confronti dei soggetti diversi dal dichiarante se
considerati possessori effettivi dei maggiori imponibili.
9. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha
presentato la dichiarazione riservata di cui al comma 4
puo' opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi,
estintivi e di esclusione della punibilita' di cui ai
commi 6 e 7 con invito a controllare la congruita' delle
somme di cui ai commi 3 e 5, in relazione all'ammontare
dei maggiori redditi e imponibili nonche' delle ritenute e
dei contributi indicati nella dichiarazione integrativa.
10. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e
16; in caso di avvisi di accertamento di cui all'art.
41-bis del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,
relativamente ai redditi oggetto di integrazione, ovvero di
cui all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a
condizione che il contribuente versi, entro la prima data
di pagamento degli importi per l'integrazione, le somme
derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle
sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo a rimborso di
quanto gia' pagato. Per i periodi di imposta per i quali
sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di
avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi
restando gli effetti dei suddetti atti.
b) e' stata esercitata l'azione penale per gli
illeciti di cui alla lettera c) del comma 6, della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
presentazione della dichiarazione integrativa.
11. Le societa' o associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nonche' i titolari dell'azienda
coniugale non gestita in forma societaria e dell'impresa
familiare, che hanno presentato la dichiarazione
integrativa secondo le modalita' del presente articolo,
comunicano, entro il 16 maggio 2003, alle persone fisiche
titolari dei redditi prodotti in forma associata l'avvenuta
presentazione della relativa dichiarazione. La integrazione
da parte delle persone fisiche titolari dei redditi
prodotti in forma associata si perfeziona presentando,
entro 16 settembre 2003, la dichiarazione integrativa di
cui al comma 3 e versando contestualmente le imposte e i
relativi contributi secondo le modalita' di cui al medesimo
comma 3. La presentazione della dichiarazione integrativa
da parte dei soggetti di cui al primo periodo del presente
comma costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi
dell'art. 41-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nei confronti dei soggetti che non hanno
integrato i redditi prodotti in forma associata.
12. La conoscenza dell'intervenuta integrazione dei
redditi e degli imponibili ai sensi del presente articolo
non genera obbligo o facolta' della segnalazione di cui
all'art. 331 del codice di procedura penale. L'integrazione
effettuata ai sensi del presente articolo non costituisce
notizia di reato.
13. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono definite le modalita' applicative
del presente articolo.".
- Il testo dell'art. 9. della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come modificato dall'art. 5-bis, lettera c), del
decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto dalla
legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 9 (Definizione automatica per gli anni
pregressi). - 1. I contribuenti, al fine di beneficiare
delle disposizioni di cui al presente articolo, presentano
una dichiarazione con le modalita' previste dai commi 3 e 4
dell'art. 8, concernente, a pena di nullita', tutti i
periodi d'imposta per i quali i termini per la
presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti
entro il 31 ottobre 2002, chiedendo la definizione
automatica per tutte le imposte di cui al comma 2,
lettera a), nonche', anche separatamente, per l'imposta sul
valore aggiunto. Non possono essere oggetto di definizione
automatica i redditi soggetti a tassazione separata,
nonche' i redditi di cui al comma 5 dell'art. 8, ferma
restando, per i predetti redditi, la possibilita' di
avvalersi della dichiarazione integrativa di cui al
medesimo art. 8, secondo le modalita' ivi indicate.".
2. La definizione automatica si perfeziona con il
versamento per ciascun periodo d'imposta:
a) ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, delle imposte sostitutive, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, del contributo
straordinario per l'Europa di cui all'art. 3, commi 194 e
seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'
dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi
restando i versamenti minimi di cui ai commi 3 e 4, di un
importo pari all'8 per cento delle imposte lorde e delle
imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione
originariamente presentata; se ciascuna imposta lorda o
sostitutiva e' risultata di ammontare superiore a
10.000 euro, la percentuale applicabile all'eccedenza e'
pari al 6 per cento mentre se e' risultata di ammontare
superiore a 20.000 euro, la percentuale applicabile a
quest'ultima eccedenza e' pari al 4 per cento.
b) ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fermi
restando i versamenti minimi di cui al comma 6, di un
importo pari alla somma del 2 per cento dell'imposta
relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di
servizi effettuate dal contribuente, per le quali l'imposta
e' divenuta esigibile nel periodo d'imposta, e del 2 per
cento dell'imposta detratta nel medesimo periodo; se
l'imposta esigibile, ovvero l'imposta detratta superano gli
importi di 200.000 euro, le percentuali applicabili a
ciascuna eccedenza sono pari all'1,5 per cento, e se i
predetti importi di imposta superano 300.000 euro le
percentuali applicabili a ciascuna eccedenza sono pari
all'1 per cento.".
3. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in
base al comma 2, lettera a), deve comunque essere, per
ciascun periodo d'imposta, almeno pari:
a) a 100 euro, per le persone fisiche e le societa'
semplici titolari di redditi diversi da quelli di impresa e
da quelli derivanti dall'esercizio di arti e professioni;
b) ai seguenti importi, per le persone titolari di
reddito d'impresa, per gli esercenti arti e professioni,
per le societa' e le associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, nonche' per i soggetti di cui
all'art. 87 del medesimo testo unico:
1) 400 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi non e' superiore a 50.000 euro;
2) 500 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi non e' superiore a 180.000 euro;
3) 600 euro, se l'ammontare dei ricavi e dei
compensi e' superiore a 180.000 euro.
3-bis. I soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base degli studi di settore di cui all'art. 62-bis
del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e
successive modificazioni, e nei confronti dei quali non
sono riscontrabili anomalie negli indici di coerenza
economica, nonche' i soggetti che hanno dichiarato ricavi e
compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili
sulla base dei parametri di cui all'art. 3, commi da 181
a 189, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive
modificazioni, possono effettuare la definizione automatica
ai fini di tutte le imposte di cui al comma 2 del presente
articolo con il versamento di una somma pari a 500 euro per
ciascuna annualita'. I soggetti che hanno dichiarato ricavi
e compensi di ammontare non inferiore a quelli
determinabili sulla base degli studi di settore di cui al
citato art. 62-bis del decreto-legge n. 331 del 1993, e nei
confronti dei quali sono riscontrabili anomalie negli
indici di coerenza economica, possono effettuare la
definizione automatica con il versamento di una somma pari
a 700 euro per ciascuna annualita'.
4. Ai fini della definizione automatica, le persone
fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata ai
sensi dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il
titolare e i collaboratori dell'impresa familiare nonche'
il titolare e il coniuge dell'azienda coniugale non gestita
in forma societaria, indicano nella dichiarazione
integrativa, per ciascun periodo d'imposta, l'ammontare
dell'importo minimo da versare determinato, con le
modalita' indicate nel comma 3, lettera b), in ragione
della propria quota di partecipazione. In nessun caso tale
importo puo' risultare di ammontare inferiore a 200 euro.
5. In presenza di importi minimi di cui ai commi 3 e 4
deve essere versato quello di ammontare maggiore.
6. Il versamento delle maggiori imposte calcolate in
base al comma 2, lettera b), deve comunque essere, in
ciascun periodo d'imposta, almeno pari a:
a) 500 euro, se l'ammontare del volume d'affari non
e' superiore a 50.000 euro;
b) 600 euro, se l'ammontare del volume d'affari non
e' superiore a 180.000 euro;
c) 700 euro, se l'ammontare del volume d'affari e'
superiore a 180.000 euro.
7. Ai fini della definizione automatica e' esclusa la
rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite
risultanti dalle dichiarazioni originarie, fatta eccezione
di quelle determinate dall'applicazione delle disposizioni
di cui a all'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383. Il
riporto a nuovo delle predette perdite e' consentito con il
versamento di una somma pari al 10 per cento delle perdite
stesse. Per la definizione automatica dei periodi d'imposta
chiusi in perdita o in pareggio e' versato un importo
almeno pari a quello minimo di cui al comma 3, lettera b),
per ciascuno dei periodi stessi.
8. Nel caso di omessa presentazione delle dichiarazioni
relative ai tributi di cui al comma 1, e' dovuto, per
ciascuna di esse e per ciascuna annualita', un importo pari
a 1.500 euro per le persone fisiche, elevato a 3.000 euro
per le societa' e le associazioni di cui all'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e per i soggetti di cui all'art.
87 del medesimo testo unico.
9. La definizione automatica, limitatamente a ciascuna
annualita', rende definitiva la liquidazione delle imposte
risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla
spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal
contribuente o all'applicabilita' di esclusioni. Sono fatti
salvi gli effetti della liquidazione delle imposte e del
controllo formale in base rispettivamente all'art. 36-bis
ed all'art. 36-ter del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, nonche' gli effetti derivanti dal controllo
delle dichiarazioni IVA ai sensi dell'art. 54-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, e successive modificazioni; le variazioni dei dati
dichiarati non rilevano ai fini del calcolo delle maggiori
imposte dovute ai sensi del presente articolo. La
definizione automatica non modifica l'importo degli
eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni
presentate ai fini delle imposte sui redditi e relative
addizionali, dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. La
dichiarazione integrativa non costituisce titolo per il
rimborso di ritenute, acconti e crediti d'imposta
precedentemente non dichiarati, ne' per il riconoscimento
di esenzioni o agevolazioni non richieste in precedenza,
ovvero di detrazioni d'imposta diverse da quelle
originariamente dichiarate.
10. Il perfezionamento della procedura prevista dal
presente articolo comporta:
a) la preclusione, nei confronti del dichiarante e
dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario;
b) l'estinzione delle sanzioni amministrative
tributarie, ivi comprese quelle accessorie;
c) l'esclusione della punibilita' per i reati
tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i reati
previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli
2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare i predetti
reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria; i
predetti effetti, limitatamente ai reati previsti dal
codice penale e dal codice civile, operano a condizione
che, ricorrendo le ipotesi di cui all'art. 14, comma 5,
della presente legge si provveda alla regolarizzazione
contabile, delle attivita', anche detenute all'estero,
secondo le modalita' ivi previste. L'esclusione di cui alla
presente lettera non si applica in caso di esercizio
dell'azione penale della quale il contribuente ha avuto
formale conoscenza entro la data di presentazione della
dichiarazione per la definizione automatica.
11. Restano ferme, ad ogni effetto, le disposizioni sul
monitoraggio fiscale di cui al decreto-legge 28 giugno
1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 agosto 1990, n. 227, salvo che, ricorrendo le ipotesi di
cui all'art. 14, comma 5, della presente legge si provveda
alla regolarizzazione contabile di tutte le attivita'
detenute all'estero secondo le modalita' ivi previste,
ferma restando la decadenza dal beneficio in caso di
parziale regolarizzazione delle attivita' medesime.
12. Qualora gli importi da versare ai sensi del
presente articolo eccedano complessivamente, per le persone
fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti,
la somma di 6.000 euro gli importi eccedenti possono essere
versati in due rate, di pari importo, entro il 30 novembre
2003 ed il 20 giugno 2004, maggiorati degli interessi
legali a decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento
delle predette eccedenze entro le date indicate non
determina l'inefficacia della integrazione, per il recupero
delle somme non corrisposte a tali scadenze si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.
13. In caso di accesso, ispezione o verifica, ovvero di
altra attivita' di controllo fiscale, il soggetto che ha
presentato la dichiarazione riservata puo' opporre agli
organi competenti gli effetti preclusivi, estintivi e di
esclusione della punibilita' di cui al comma 10, con invito
a controllare la congruita' delle somme versate ai fini
della definizione e indicate nella medesima dichiarazione.
14. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano qualora:
a) alla data di entrata in vigore della presente
legge, sia stato notificato processo verbale di
constatazione con esito positivo, ovvero avviso di
accertamento ai fini delle imposte sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, nonche' invito al
contraddittorio di cui all'art. 5 del decreto legislativo
19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non e' stata
perfezionata la definizione ai sensi degli articoli 15 e 16
della presente legge; in caso di avvisi di accertamento
parziale di cui all'art. 41-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, ovvero di avvisi di accertamento di cui
all'art. 54, quinto comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in
vigore della presente legge, la definizione e' ammessa a
condizione che il contribuente versi, entro la prima data
di pagamento degli importi per la definizione, le somme
derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle
sanzioni e degli interessi. Non si fa luogo al rimborso di
quanto gia' pagato. Per i periodi d'imposta per i quali
sono divenuti definitivi avvisi di accertamento diversi da
quelli di cui ai citati articoli 41-bis del decreto del
Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54, quinto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633
del 1972, il contribuente ha comunque la facolta' di
avvalersi delle disposizioni del presente articolo, fermi
restando gli effetti dei suddetti atti;
b) e' stata esercitata l'azione penale per gli
illeciti di cui alla lettera c) del comma 10, della quale
il contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data
di presentazione della dichiarazione per la definizione
automatica;
c) il contribuente abbia omesso la presentazione di
tutte le dichiarazioni relative a tutti i tributi di cui al
comma 2 e per tutti i periodi d'imposta di cui al comma 1.
15. Le preclusioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 14 si applicano con esclusivo riferimento ai periodi
d'imposta ai quali si riferiscono gli atti e i procedimenti
ivi indicati. La definizione automatica non si perfeziona
se essa si fonda su dati non corrispondenti a quelli
contenuti nella dichiarazione originariamente presentata,
ovvero se la stessa viene effettuata dai soggetti che
versano nelle ipotesi di cui al comma 14 del presente
articolo; non si fa luogo al rimborso degli importi versati
che, in ogni caso, valgono quali acconti sugli importi che
risulteranno eventualmente dovuti in base agli accertamenti
definitivi.
16. I contribuenti che hanno presentato successivamente
al 30 settembre 2002 una dichiarazione integrativa ai sensi
dell'art. 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
successive modificazioni, possono avvalersi delle
disposizioni di cui al presente articolo sulla base delle
dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della
facolta' di cui al periodo precedente costituisce rinuncia
agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative
presentate.
17. I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre
1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati ai sensi dell'art. 3 dell'O.M.
21 dicembre 1990 del Ministro per il coordinamento della
protezione civile, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
299 del 24 dicembre 1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a
titolo di tributi e contributi, possono definire in maniera
automatica la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992. La definizione si perfeziona versando, entro
il 16 aprile 2003, l'intero ammontare dovuto per ciascun
tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 10
per cento; il perfezionamento della definizione comporta
gli effetti di cui al comma 10. Qualora gli importi da
versare complessivamente ai sensi del presente comma
eccedano la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti
possono essere versati in un massimo di otto rate
semestrali con l'applicazione degli interessi legali a
decorrere dal 17 aprile 2003. L'omesso versamento delle
predette eccedenze entro le scadenze delle rate semestrali
non determina l'inefficacia della definizione automatica;
per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le
disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni, e sono altresi' dovuti una sanzione
amministrativa pari al 30 per cento delle somme non
versate, ridotta alla meta' in caso di versamento eseguito
entro i trenta giorni successivi alla scadenza medesima, e
gli interessi legali.".
18. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sono definite le modalita' applicative
del presente articolo.".
- Il testo dell'art. 10, comma 1, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 5-bis,
comma 1, lettera e), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, introdotto dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"1. Per i contribuenti che non si avvalgono delle
disposizioni recate dagli articoli da 7 a 9 della presente
legge, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui
all'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e
all'art. 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono
prorogati di due anni.".
- Il testo dell'art. 11 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
f), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 11 (Definizione agevolata ai fini delle imposte
di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni e sull'incremento di valore degli immobili.
Proroga di termini). - 1. Ai fini delle imposte di
registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni e sull'incremento di valore degli immobili, per
gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate
e le scritture private registrate entro la data del 30
novembre 2002 nonche' per le denunce e le dichiarazioni
presentate entro la medesima data, i valori dichiarati per
i beni ovvero gli incrementi di valore assoggettabili a
procedimento di valutazione sono definiti, ad istanza dei
contribuenti da presentare entro il 16 aprile 2003, con
l'aumento del 25 per cento, a condizione che non sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione
della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della
presente legge. Per gli stessi tributi, qualora l'istanza
non sia stata presentata, o ai sensi del comma 3 sia priva
di effetti, in deroga all'art. 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, i termini per la rettifica e la
liquidazione della maggiore imposta sono prorogati di due
anni.
1-bis. Le violazioni relative all'applicazione, con
agevolazioni tributarie, delle imposte su atti, scritture,
denunce e dichiarazioni di cui al comma 1, possono essere
definite con il pagamento delle maggiori imposte a
condizione che il contribuente provveda a presentare entro
il 16 aprile 2003 istanza con contestuale dichiarazione di
non voler beneficiare dell'agevolazione precedentemente
richiesta. La disposizione non si applica qualora, alla
data di entrata in vigore della presente legge, sia stato
notificato avviso di rettifica e liquidazione
delle maggiori imposte.
2. Alla liquidazione dei tributi provvede il competente
ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenuto conto di quanto
corrisposto in via principale, con esclusione di sanzioni e
interessi.
3. Qualora non venga eseguito il pagamento dell'imposta
entro sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di
liquidazione, la domanda di definizione e' priva di
effetti.
4. Se alla data di entrata in vigore della presente
legge sono decorsi i termini per la registrazione ovvero
per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, ovvero
per l'esecuzione dei versamenti annuali di cui al comma 3
dell'art. 17 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, non sono dovute
sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei
tributi e all'adempimento delle formalita' omesse entro il
16 aprile 2003.".
- Il testo dell'art. 12 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come modificato dall'art. 5-bis comma 1, lettera
g), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 12 (Definizione dei carichi di ruolo pregressi).
- 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da
uffici statali e affidati ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, i
debitori possono estinguere il debito senza corrispondere
gli interessi di mora e con il pagamento:
a) di una somma pari al 25 per cento dell'importo
iscritto a ruolo;
b) delle somme dovute al concessionario a titolo di
rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive
eventualmente effettuate dallo stesso.
2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata
in vigore della presente disposizione, relativamente ai
ruoli affidati tra il 1 gennaio 1997 ed il 31 dicembre
2000, i concessionari informano i debitori di cui al comma
1 che, entro il 16 aprile 2003, possono sottoscrivere
apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della
facolta' attribuita dal citato comma 1, versando
contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al
medesimo comma 1. Il residuo importo e' versato entro il
16 aprile 2004. Sulle somme riscosse, ai concessionari
spetta un aggio pari al 4 per cento.
2-bis. Restano comunque dovute per intero le somme
relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate e' approvato il modello dell'atto di cui al comma 2
e sono stabilite le modalita' di versamento delle somme
pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte
dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse,
di invio dei relativi flussi informativi e di definizione
dei rapporti contabili connessi all'operazione.".
- Il testo dell'art. 14 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
h), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 14 (Regolarizzazione delle scritture contabili).
- 1. Le societa' di capitali e gli enti equiparati, le
societa' in nome collettivo e in accomandita semplice e
quelle ad esse equiparate, nonche' le persone fisiche e gli
enti non commerciali, relativamente ai redditi d'impresa
posseduti, che si avvalgono delle disposizioni di cui
all'art. 8, possono specificare in apposito prospetto i
nuovi elementi attivi e passivi o le variazioni di elementi
attivi e passivi, da cui derivano gli imponibili,
i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle
dichiarazioni stesse; con riguardo ai predetti
imponibili, maggiori imponibili o minori perdite non si
applicano le disposizioni del comma 4 dell'art. 75 del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, e del terzo comma dell'art. 61
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni. Il predetto
prospetto e' conservato per il periodo previsto dall'art.
43, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e deve essere esibito o trasmesso su
richiesta dell'ufficio competente.
2. Sulla base delle quantita' e valori evidenziati ai
sensi del comma 1, i soggetti ivi indicati possono
procedere ad ogni effetto alla regolarizzazione delle
scritture contabili apportando le conseguenti variazioni
nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso
al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data nonche' negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni. Le quantita' e i valori cosi'
evidenziati si considerano riconosciuti ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive relative ai periodi di imposta
successivi, con esclusione dei periodi d'imposta per i
quali non e' stata presentata la dichiarazione integrativa
ai sensi dell'art. 8, salvo che non siano oggetto di
accertamento o rettifica d'ufficio.".
3. I soggetti indicati nel comma 1 possono altresi'
procedere, nei medesimi documenti di cui al comma 2, alla
eliminazione delle attivita' o delle passivita' fittizie,
inesistenti o indicate per valori superiori a quelli
effettivi. Dette variazioni non comportano emergenza di
componenti positivi o negativi ai fini della determinazione
del reddito d'impresa ne' la deducibilita' di quote di
ammortamento o accantonamento corrispondenti alla riduzione
dei relativi Fondi.
4. I soggetti indicati al comma 1, che si sono avvalsi
delle disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 8, possono
procedere, nel rispetto dei principi civilistici di
redazione del bilancio, alla regolarizzazione contabile, ai
sensi dei commi da 1 a 3, delle attivita' detenute
all'estero alla data del 31 dicembre 2001, con le modalita'
anche dichiarative di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art.
8. Dette attivita' si considerano riconosciute ai fini
delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal terzo periodo di
imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31
dicembre 2002.
5. I soggetti di cui al comma 1 che si sono avvalsi
delle disposizioni di cui all'art. 9 possono procedere alla
regolarizzazione delle scritture contabili di cui al comma
3 con gli effetti ivi previsti, nonche', nel rispetto dei
principi civilistici di redazione del bilancio, alle
iscrizioni nell'inventario, nel rendiconto o nel bilancio
chiuso al 31 dicembre 2002, ovvero in quelli del periodo di
imposta in corso a tale data, nonche' negli altri libri e
registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle
vigenti disposizioni di attivita' in precedenza omesse; in
tal caso, sui valori o maggiori valori dei beni iscritti e'
dovuta, entro il 16 aprile 2003, un'imposta sostitutiva del
6 per cento dei predetti valori. L'imposta sostitutiva di
cui al periodo precedente e' dovuta anche con riferimento
alle attivita' detenute all'estero alla data del
31 dicembre 2001 che siano oggetto di regolarizzazione
contabile ai sensi del periodo precedente. In tale ultima
ipotesi si applicano le modalita' dichiarative di cui ai
commi 3 e 4 dell'art. 8. L'imposta sostitutiva del 6 per
cento non e' dovuta se i soggetti si sono avvalsi anche
della facolta' prevista dal comma 5 dell'art. 8. I maggiori
valori iscritti ai sensi del presente comma si considerano
riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a
decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello
chiuso o in corso al 31 dicembre 2002. L'imposta
sostitutiva e' indeducibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive, a condizione che i soggetti si siano avvalsi
delle disposizioni di cui all'art. 9 relativamente alle
imposte sui redditi.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di
assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee
all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale e
familiare dell'imprenditore delle attivita' regolarizzate
ed assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 6
per cento, in data anteriore a quella di inizio del terzo
periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al
31 dicembre 2002, al soggetto che ha effettuato la
regolarizzazione, e' attribuito un credito d'imposta, ai
fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o
dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, pari
all'ammontare dell'imposta sostitutiva pagata.".
- Il testo dell'art. 15 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
i), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 15 (Definizione degli accertamenti, degli atti di
contestazione, degli avvisi di irrogazione delle sanzioni,
degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di
constatazione). - 1. Gli avvisi di accertamento per i quali
alla data di entrata in vigore della presente legge non
sono ancora spirati i termini per la proposizione del
ricorso, gli inviti al contraddittorio di cui agli articoli
5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per
i quali, alla data di entrata in vigore della presente
legge, non e' ancora intervenuta la definizione, nonche' i
processi verbali di constatazione relativamente ai quali,
alla data di entrata in vigore della presente legge, non e'
stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto
invito al contraddittorio, possono essere definiti secondo
le modalita' previste dal presente articolo, senza
applicazione di interessi, indennita' di mora e sanzioni
salvo quanto previsto dal comma 4, lettera b-bis). La
definizione non e' ammessa per i soggetti nei cui confronti
e' stata esercitata l'azione penale per i reati previsti
dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, di cui il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
perfezionamento della definizione.
2. La definizione degli avvisi di accertamento e degli
inviti al contraddittorio di cui al comma 1, si perfeziona
mediante il pagamento, entro il 16 aprile 2003, degli
importi che risultano dovuti per effetto dell'applicazione
delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a
ciascuno scaglione:
a) 30 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro;
b) 32 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, superiori a 15.000 euro ma non
superiori a 50.000 euro;
c) 35 per cento delle maggiori imposte, ritenute e
contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli
inviti al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.".
3. La definizione di cui al comma 2 e' altresi' ammessa
nelle ipotesi di rettifiche relative a perdite dichiarate,
qualora dagli atti di cui al medesimo comma 2 emergano
imposte o contributi dovuti. In tal caso la sola perdita
risultante dall'atto e' riportabile nell'esercizio
successivo nei limiti previsti dalla legge.
3-bis. Gli atti di contestazione e gli avvisi di
irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata
in vigore della presente legge non sono ancora spirati i
termini per la proposizione del ricorso possono essere
definiti mediante il pagamento del 10 per cento
dell'importo contestato o irrogato a titolo di sanzione.
4. La definizione dei processi verbali di constatazione
di cui al comma 1 si perfeziona mediante il pagamento,
entro il 16 aprile 2003, di un importo calcolato:
a) per le imposte sui redditi, relative addizionali
ed imposte sostitutive, applicando l'aliquota del 18 per
cento alla somma dei maggiori componenti positivi e minori
componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale
medesimo;
b) per l'imposta regionale sulle attivita'
produttive, l'imposta sul valore aggiunto e le altre
imposte indirette, riducendo del 50 per cento la maggiore
imposta dovuta sulla base dei rilievi formulati nel verbale
stesso;
b-bis) per le violazioni per le quali non risulta
applicabile la procedura di irrogazione immediata prevista
dall'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472, riducendo del 90 per cento le sanzioni minime
applicabili;
b-ter) per le violazioni concernenti l'omessa
effettuazione di ritenute e il conseguente omesso
versamento da parte del sostituto d'imposta, riducendo del
65 per cento l'ammontare delle maggiori ritenute omesse
risultante dal verbale stesso.
4-bis. Non sono definibili, in base alle disposizioni
del presente articolo, le violazioni di cui all'art. 3,
comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002,
n. 73.
4-ter. Restano comunque dovute per intero le somme
relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione
europea.
5. I pagamenti delle somme dovute ai sensi del presente
articolo sono effettuati entro il 16 aprile 2003, secondo
le ordinarie modalita' previste per il versamento diretto
dei relativi tributi, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Qualora gli
importi da versare complessivamente per la definizione
eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e,
per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi
eccedenti possono essere versati in due rate, di pari
importo, entro il 30 novembre 2003 ed il 20 giugno
2004, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17
aprile 2003. L'omesso versamento e le predette eccedenze
entro le date indicate non determina l'inefficacia della
definizione; per il recupero delle somme non corrisposte a
tali scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, e sono altresi' dovuti
una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle
somme non versate, ridotta alla meta' in caso di versamento
eseguito entro i trenta giorni successivi alla scadenza
medesima, e gli interessi legali. Entro dieci giorni dal
versamento dell'intero importo o di quello della prima rata
il contribuente fa pervenire all'ufficio competente la
quietanza dell'avvenuto pagamento unitamente ad un
prospetto esplicativo delle modalita' di calcolo seguite.".
6. La definizione non si perfeziona se essa si fonda su
dati non corrispondenti a quelli contenuti negli atti
indicati al comma 1, ovvero se la stessa viene effettuata
dai soggetti che versano nelle ipotesi di cui all'ultimo
periodo del medesimo comma; non si fa luogo al rimborso
degli importi versati che, in ogni caso, valgono quali
acconti sugli importi che risulteranno eventualmente dovuti
in base agli accertamenti definitivi.
7. Il perfezionamento della definizione comporta
l'esclusione, ad ogni effetto, della punibilita' per i
reati tributari di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 10 del
decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nonche' per i
reati previsti dagli articoli 482, 483, 484, 485, 489, 490,
491-bis e 492 del codice penale, nonche' dagli articoli
2621, 2622 e 2623 del codice civile, quando tali reati
siano stati commessi per eseguire od occultare i citati
reati tributari, ovvero per conseguirne il profitto e siano
riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria. E'
altresi' esclusa, per le definizioni perfezionate,
l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui all'art. 12
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e
all'art. 21 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
472. L'esclusione di cui al presente comma non si applica
in caso di esercizio dell'azione penale della quale il
contribuente ha avuto formale conoscenza entro la data di
perfezionamento della definizione.
8. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
e fino al 18 aprile 2003 restano sospesi i termini per la
proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento
di cui al comma 1, gli atti di cui al comma 3-bis, nonche'
quelli per il perfezionamento della definizione di cui al
citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente
agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo comma
1.".
- Il testo dellart. 16 della legge 27 dicembre 2002, n.
289, come modificato dall'art. 5-bis comma 1, lettera l),
del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 16 (Chiusura delle liti fiscali pendenti). - 1.
Le liti fiscali pendenti, ai sensi del comma 3, dinanzi
alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni
grado del giudizio ed anche a seguito di rinvio possono
essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto
l'atto introduttivo del giudizio, con il pagamento delle
seguenti somme:
a) se il valore della lite e' di importo fino a 2.000
euro: 150 euro;
b) se il valore della lite e' di importo superiore a
2.000 euro:
1) 10 per cento del valore della lite in caso di
soccombenza dell'amministrazione finanziaria dello Stato
nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare
resa, sul merito ovvero sull'ammissibilita' dell'atto
introduttivo del giudizio, alla data di presentazione della
domanda di definizione della lite;
2) 50 per cento del valore della lite, in caso di
soccombenza del contribuente nell'ultima o unica pronuncia
giurisdizionale non cautelare resa, sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio,
alla predetta data;
3) 30 per cento del valore della lite nel caso in
cui, alla medesima data, la lite penda ancora nel primo
grado di giudizio e non sia stata gia' resa alcuna
pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito ovvero
sull'ammissibilita' dell'atto introduttivo del giudizio.
2. Le somme dovute ai sensi del comma 1 sono versate
entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita'
previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite
si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione
prevista dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni. Dette somme
possono essere versate anche ratealmente in un massimo di
sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di
dodici rate trimestrali se le somme dovute superano 50.000
euro. L'importo della prima rata e' versato entro il
termine indicato nel primo periodo. Gli interessi legali
sono calcolati dal 17 aprile 2003 sull'importo delle rate
successive. L'omesso versamento delle rate successive alla
prima entro le date indicate non determina l'inefficacia
della definizione; per il recupero delle somme non
corrisposte a tali scadenze si applicano le disposizioni
dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e sono
altresi' dovuti una sanzione amministrativa pari al 30 per
cento delle somme non versate, ridotta alla meta' in caso
di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi
alla scadenza medesima, e gli interessi legali.".
3. Ai fini del presente articolo si intende:
a) per lite pendente, quella in cui e' parte
l'Amministrazione finanziaria dello Stato avente ad oggetto
avvisi di acceramento, provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni e ogni altro atto di imposizione, per i quali alla
data di entrata in vigore della presente legge, e' stato
proposto l'atto introduttivo del giudizio, nonche' quella
per la quale l'atto introduttivo sia stato dichiarato
inammissibile con pronuncia non passata in giudicato. Si
intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data
del 29 settembre 2002, non sia intervenuta sentenza passata
in giudicato;
b) per lite autonoma, quella relativa a ciascuno
degli atti indicati alla lettera a) e comunque quella
relativa all'imposta sull'incremento del valore degli
immobili;
c) per valore della lite, da assumere a base del
calcolo per la definizione, l'importo dell'imposta che ha
formato oggetto di contestazione in primo grado, al netto
degli interessi, delle indennita' di mora e delle eventuali
sanzioni collegate al tributo, anche se irrogate con
separato provvedimento; in caso di liti relative alla
irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, delle
stesse si tiene conto ai fini del valore della lite; il
valore della lite e' determinato con riferimento a ciascun
atto introduttivo del giudizio, indipendentemente dal
numero di soggetti interessati e dai tributi in esso
indicati.".
4. Per ciascuna lite pendente e' effettuato, entro il
termine di cui al comma 2, un separato versamento, se
dovuto ai sensi del presente articolo, ed e' presentata,
entro il 21 aprile 2003, una distinta domanda di
definizione in carta libera, secondo le modalita' stabilite
con provvedimento del direttore del competente ufficio
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato parte nel
giudizio.
5. Dalle somme dovute ai sensi del presente articolo si
scomputano quelle gia' versate prima della presentazione
della domanda di definizione, per effetto delle
disposizioni vigenti in materia di riscossione in pendenza
di lite. Fuori dai casi di soccombenza dell'amministrazione
finanziaria dello Stato previsti al comma 1, lettera b), la
definizione non da' comunque luogo alla restituzione delle
somme gia' versate ancorche' eccedenti rispetto a quanto
dovuto per il perfezionamento della definizione stessa.
Restano comunque dovute per intero le somme relative ai
dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.
6. Le liti fiscali che possono essere definite ai sensi
del presente articolo sono sospese fino al 30 giugno 2003;
qualora sia stata gia' fissata la trattazione della lite
nel suddetto periodo, i giudizi sono sospesi a richiesta
del contribuente che dichiari di volersi avvalere delle
disposizioni del presente articolo. Per le liti fiscali che
possono essere definite ai sensi del presente articolo sono
altresi' sospesi, sino al 30 giugno 2003, i termini per la
proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi
per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione,
compresi i termini per la costituzione in giudizio.
7. Abrogato.
8. Gli uffici competenti trasmettono alle commissioni
tributarie, ai tribunali e alle corti di appello nonche'
alla Corte di cassazione, entro il 31 ottobre 2003, un
elenco delle liti pendenti per le quali e' stata presentata
domanda di definizione. Tali liti sono sospese fino al
31 luglio 2004. L'estinzione del giudizio viene dichiarata
a seguito di comunicazione degli uffici di cui al comma 1
attestante la regolarita' della domanda di definizione ed
il pagamento integrale di quanto dovuto. La predetta
comunicazione deve essere depositata nella segreteria della
commissione o nella cancelleria degli uffici giudiziari
entro il 31 luglio 2004. Entro la stessa data l'eventuale
diniego della definizione, oltre ad essere comunicato alla
segreteria della commissione o alla cancelleria degli
uffici giudiziari, viene notificato, con le modalita' di
cui all'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, all'interessato, il quale entro
sessanta giorni lo puo' impugnare dinanzi all'organo
giurisdizionale presso il quale pende la lite. Nel caso in
cui la definizione della lite e' richiesta in pendenza del
termine per impugnare, la sentenza puo' essere impugnata
unitamente al diniego della definizione entro sessanta
giorni dalla sua notifica.
9. In caso di pagamento in misura inferiore a quella
dovuta, qualora sia riconosciuta la scusabilita'
dell'errore, e' consentita la regolarizzazione del
pagamento medesimo entro trenta giorni dalla data di
ricevimento della relativa comunicazione dell'ufficio.
9-bis. Per l'estinzione dei giudizi pendenti innanzi
alla Commissione tributaria centrale all'esito della
definizione della lite trova applicazione l'art. 27, primo
comma, secondo e terzo periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636; il Presidente
della Commissione o il Presidente della sezione alla quale
e' stato assegnato il ricorso puo' delegare un membro della
Commissione a dichiarare cessata la materia del contendere,
mediante emissione di ordinanze di estinzione; il termine
per comunicare la data dell'udienza alle parti e per il
reclamo avverso tali ordinanze e' di trenta giorni.
10. La definizione di cui al comma 1 effettuata da
parte di uno dei coobbligati esplica efficacia a favore
degli altri, inclusi quelli per i quali la lite non sia
piu' pendente, fatte salve le disposizioni del comma 5.".
- Il testo dell'art. 17 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
m), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 17 (Regolarizzazione di inadempienze di natura
fiscale). - 1. Le violazioni relative al canone previsto
dal regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246,
convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive
modificazioni, nonche' alla tassa di concessione
governativa prevista, da ultimo, dall'art. 17 della tariffa
annessa al decreto ministeriale 28 dicembre 1995 del
Ministro delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 30 del 30 dicembre 1995, e succcessive modificazioni,
commesse fino al 31 dicembre 2002, possono essere definite,
entro il 16 aprile 2003, anche nelle ipotesi in cui vi sia
un procedimento amministrativo o giurisdizionale in corso,
con il versamento di una somma pari a 10 euro per ogni
annualita' dovuta. Il versamento e' effettuato con le
modalita' di cui all'art. 17 del decreto legislativo
9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa
in ogni caso la compensazione ivi prevista. Non si fa
comunque luogo a restituzione di quanto gia' versato.
2. Le violazioni ripetute e continuate delle norme in
materia di affissioni e pubblicita' commesse fino al 30
novembre 2002 mediante affissioni di manifesti politici
possono essere sanate in qualunque ordine e grado di
giudizio nonche' in sede di riscossione delle somme
eventualmente iscritte a titolo sanzionatorio, mediante il
versamento, a carico del committente responsabile, di
un'imposta pari, per il complesso delle violazioni commesse
e ripetute a 750 euro per anno e per provincia. Tale
versamento deve essere effettuato a favore della tesoreria
del comune competente o della provincia qualora le
violazioni siano state compiute in piu' di un comune della
stessa provincia; in tal caso la provincia provvede al
ristoro dei comuni interessati. La sanatoria di cui al
presente comma non da' luogo ad alcun diritto al rimborso
di somme eventualmente gia' riscosse a titolo di sanzioni
per le predette violazioni. Il termine per il versamento e'
fissato, a pena di decadenza dal beneficio di cui al
presente comma, al 31 marzo 2003. Non si applicano le
disposizioni dell'art. 15, commi 2 e 3, della legge 10
dicembre 1993, n. 515.".
- Il testo dell'art. 20 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, come modificato dall'art. 5-bis, comma 1, lettera
n), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, introdotto
dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 20 (Norme in materia di redditi di fonte estera e
di trasferimenti da e per l'estero).
1. Abrogato;
2. Abrogato;
3. Abrogato;
4. Abrogato;
5. Abrogato.
6. La definizione degli imponibili secondo le
disposizioni dell'art. 7 non ha effetto relativamente ai
redditi di fonte estera e alle violazioni riguardanti le
disposizioni di cui al decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227.".
- Il testo dell'art. 22, comma 5, della legge
27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 5-bis,
comma 1, lettera o), del decreto-legge 24 dicembre 2002, n.
282, introdotto dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"5. Per gli apparecchi per il gioco lecito impiegati
nell'ambito dello spettacolo viaggiante continuano ad
applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, e quelle dell'art. 14-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive modificazioni. Resta ferma la disciplina dello
spettacolo viaggiante in relazione alle attrazioni "gioco
al gettone azionato a mano, gioco al gettone azionato a
ruspe, pesca verticale di abilita' , inseriti nell'elenco
istituito ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968,
n. 337, di cui al decreto interministeriale del Ministero
dell'interno e del Ministero del turismo e dello spettacolo
del 10 aprile 1991 e successive modificazioni, che
risultino gia' installati al 31 dicembre 2002, nelle
attivita' dello spettacolo viaggiante di cui alla citata
legge n. 337 del 1968.".
 
Art. 5-ter.
Disposizioni in materia di versamenti e
di definizione degli accertamenti (( 1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' abrogato con effetto dal 1 gennaio 2003. I versamenti effettuati sulla base della disposizione di cui al citato comma 2 dell'articolo 8 della legge n. 289 del 2002 prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al precedente periodo sono restituiti ai contribuenti dell'Amministrazione finanziaria ovvero dalla stessa trattenuti, anche in acconto, se i relativi importi sono dovuti ad altro titolo.
2. Si intendono esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'articolo 5-bis del presente decreto, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto di imposizione o, comunque di pretesa di pagamento relativi alle imposte di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16 ))
.
Riferimenti normativi:
- Per il testo dell'art. 15 della legge 27 dicembre
2002, n. 289, vedi note all'art. 5-bis.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 4, comma 1,
lettera b), numero 2) del decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504:
"1. Le aliquote dell'imposta unica sono stabilite nelle
misure seguenti:
a) omissis;
b) per le scommesse:
1) omissis;
2) per ogni altro tipo di scommessa: 20,20 per
cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna
scommessa.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 8, commi 1 e
2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16:
"1. Con decreto interdirigenziale, adottato entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente
decreto, sono stabiliti criteri oggettivi e determinati per
la ridefinizione in via amministrativa, fatto salvo il
diritto di recesso del concessionario, delle condizioni
economiche, e delle relative garanzie, previste dalle
convenzioni accessive alle concessioni per il servizio di
raccolta delle scommesse ippiche e sportive, nel rispetto,
in particolare, del principio della riduzione equitativa
della misura vigente del corrispettivo minimo garantito
nonche' della previsione di un incremento di tale misura
ridefinita, fino a scadenza della concessione, direttamente
proporzionato all'effettiva variazione dei volumi di
raccolta delle scommesse.
2. La ridefinizione di cui al comma 1 assicura, in ogni
caso, congrue forme di adempimento delle somme
corrispettive e delle quote di prelievo dovute dai
concessionari, per capitale ed interessi, sino alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con eventuale
ripartizione del debito nell'arco temporale residuo delle
concessioni.".
 
Art. 5-quater.
Definizione del diritto annuale di cui all'articolo 18
della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (( 1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica anche alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con riferimento al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.
2. Con decreto del Ministro delle attivita' produttive, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' di applicazione dell'articolo 44 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche con specifico riferimento alle violazioni concernenti i diritti dovuti per gli anni 2001 e 2002 ))
.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 13 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289:
"Art. 13 (Definizione dei tributi locali). - 1. Con
riferimento ai tributi propri, le regioni, le province e i
comuni possono stabilire, con le forme previste dalla
legislazione vigente per l'adozione dei propri atti
destinati a disciplinare i tributi stessi, la riduzione
dell'ammontare delle imposte e tasse loro dovute, nonche'
l'esclusione o la riduzione dei relativi interessi e
sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine
appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a
sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto, i
contribuenti adempiano ad obblighi tributari
precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.
2. Le medesime agevolazioni di cui al comma 1 possono
essere previste anche per i casi in cui siano gia' in corso
procedure di accertamento o procedimenti contenziosi in
sede giurisdizionale. In tali casi, oltre agli eventuali
altri effetti previsti dalla regione o dall'ente locale in
relazione ai propri procedimenti amministrativi, la
richiesta del contribuente di avvalersi delle predette
agevolazioni comporta la sospensione, su istanza di parte,
del procedimento giurisdizionale, in qualunque stato e
grado questo sia eventualmente pendente, sino al termine
stabilito dalla regione o dall'ente locale, mentre il
completo adempimento degli obblighi tributari, secondo
quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale,
determina l'estinzione del giudizio.
3. Ai fini delle disposizioni del presente articolo, si
intendono tributi propri delle regioni, delle province e
dei comuni i tributi la cui titolarita' giuridica ed il cui
gettito siano integralmente attribuiti ai predetti enti,
con esclusione delle compartecipazioni ed addizionali a
tributi erariali, nonche' delle mere attribuzioni ad enti
territoriali del gettito, totale o parziale, di tributi
erariali.
4. Per le regioni a statuto speciale e per le province
autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle
disposizioni del presente articolo avviene in conformita' e
compatibilmente con le forme e condizioni di speciale
autonomia previste dai rispettivi statuti.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 18 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'art.
17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:
"Art. 18 (Finanziamento delle camere di commercio). -
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si
provvede mediante:
a) i contributi a carico del bilancio dello Stato
quale corrispettivo per l'esercizio di funzioni di
interesse generale svolte per conto della pubblica
amministrazione;
b) il diritto annuale come determinato ai sensi dei
commi 3, 4 e 5;
c) i proventi derivanti dalla gestione di attivita' e
dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
d) le entrate e i contributi derivanti da leggi
statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti in
relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
e) i diritti di segreteria sull'attivita'
certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi,
registri e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
f) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni
di cittadini o di enti pubblici e privati;
g) altre entrate e altri contributi.
2. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di
cui alla lettera e) del comma 1 sono modificati e
aggiornati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, tenendo conto dei costi medi di gestione e di
fornitura dei relativi servizi.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, determina ed
aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre
dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le
organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad
ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa
iscritta o annotata nei registri di cui all'art. 8, da
applicare secondo le modalita' di cui al comma 4, ivi
compresi gli importi minimi, che comunque non possono
essere inferiori a quelli dovuti in base alla normativa
vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, e quelli massimi, nonche' gli importi del
diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono
altresi' determinati gli importi del diritto applicabili
alle unita' locali, nonche' le modalita' e i termini di
liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di
tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione
amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento
dell'ammontare del diritto dovuto, secondo le disposizioni
in materia di sanzioni amministrative di cui al decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
4. Il diritto annuale di cui al comma 3 e' determinato
in base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per
l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di
commercio e' tenuto a fornire sull'intero territorio
nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed
economiche di cui all'art. 2, nonche' a quelle attribuite
dallo Stato e dalle regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a)
di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale
di efficienza del sistema delle camere di commercio
nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita
l'Unioncamere;
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali
fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni
speciali del registro delle imprese, e mediante
applicazione di diritti commisurati al fatturato
dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti;
d) nei primi due anni di applicazione l'importo non
potra' comunque essere superiore del 20 per cento rispetto
al diritto annuale riscosso in base alla normativa vigente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Con il decreto di cui al comma 3, si determinano una
quota del diritto annuale da riservare ad un fondo di
perequazione istituito presso l'Unioncamere, nonche'
criteri per la ripartizione del fondo stesso tra le camere
di commercio, al fine di rendere omogeneo su tutto il
territorio nazionale l'espletamento delle funzioni
amministrative attribuite da leggi dello Stato al sistema
delle camere di commercio.
6. Per il cofinanziamento di iniziative aventi per
scopo l'aumento della produzione e il miglioramento delle
condizioni economiche della circoscrizione territoriale di
competenza, le camere di commercio, sentite le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative a livello
provinciale, possono aumentare per gli esercizi di
riferimento la misura del diritto annuale fino a un massimo
del 20 per cento.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 44 della
legge 12 dicembre 2002, n. 273:
"Art. 44 (Modifica all'art. 18 della legge 29 dicembre
1993, n. 580). - 1. Al terzo periodo del comma 3 dell'art.
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come sostituito
dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le
parole: "nel rispetto dei principi e del procedimento di
cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 sono sostituite
dalle seguenti: "secondo le disposizioni in materia di
sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472 .
2. Le disposizioni di cui alla lettera d) del comma 4
dell'art. 18 della citata legge n. 580 del 1993, e
successive modificazioni, si applicano per gli anni 2003,
2004 e 2005.".
 
Art. 5-quinquies.
Definizione della tassa automobilistica erariale (( 1. Le violazioni commesse entro il 31 dicembre 2001, connesse al mancato pagamento della tassa automobilistica erariale, possono essere definite mediante il pagamento della tassa stessa entro il 16 aprile 2003, secondo le ordinarie modalita' di versamento. In tale caso non sono dovuti interessi e sanzioni.
2. Qualora sia stata notificata cartella di pagamento relativa alla tassa di cui al comma 1, le violazioni possono essere definite mediante il pagamento al concessionario della riscossione della tassa medesima entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Non si fa luogo al rimborso delle somme eccedenti pagate entro la medesima data ))
.
 
Art. 5-sexies.
Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi

(( 1. A valere sulle maggiori entrate recate dal presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 363, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e comunque, entro il 31 luglio 2004 )).
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 4, comma 1, della legge
18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio
dell'economia), e' il seguente:
"Art. 4 (Detassazione del reddito di impresa e di
lavoro autonomo reinvestito). - 1. E' escluso
dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro
autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in
beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge
successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di
imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli
investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta
precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della
media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore.".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 ottobre 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 258 del
4 novembre 2002) reca disposizioni relative alla
dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi
fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica
dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli
eventi sismici concernenti la medesima area.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 ottobre 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 258 del
4 novembre 2002) reca disposizioni relative alla
dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi
eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel
territorio della provincia di Campobasso.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
8 novembre 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 267 del
14 novembre 2002) reca disposizioni relative all'estensione
territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza
in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno
31 ottobre 2002 che hanno interessato il territorio della
provincia di Campobasso anche al territorio della provincia
di Foggia.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
29 novembre 2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 288 del
9 dicembre 2002) reca disposizioni relative alla
dichiarazione dello stato di emergenza a seguito di
eccezionali eventi metereologici verificatisi nel
territorio della regione Liguria, in provincia di Savona
nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La
Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di
Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre
2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno, in
provincia di Bologna, a causa del crollo di una parete
rocciosa veriticatosi il 15 ottobre 2002, e per gli
eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002
che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte
Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.
 
Art. 6.
Emersione di attivita' detenute all'estero
1. Le disposizioni del capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, nonche' dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, si applicano alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione effettuate (( fino al 30 giugno 2003, relativamente ad attivita' detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001 )), fatte salve le disposizioni che seguono:
a) la somma da versare e' pari al 4 per cento dell'importo dichiarato; il versamento della somma e' effettuato in denaro ed e' conseguentemente esclusa la facolta' di corrisponderla nelle forme previste dall'articolo 12, comma 2, del predetto decreto-legge n. 350 del 2001; (( b) per la determinazione del controvalore in euro delle attivita' finanziarie e degli investimenti rimpatriati o regolarizzati si applica il tasso di cambio individuato dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 ));
c) il modello di dichiarazione riservata e' approvato entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
d) relativamente alle attivita' oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione gli interessati non sono tenuti ad effettuare le dichiarazioni di cui agli articoli 2 e 4 del (( decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 )), per il periodo d'imposta in corso alla data di presentazione della dichiarazione riservata, nonche' per il periodo d'imposta precedente; restano fermi gli obblighi di dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti dall'articolo 3 del predetto decreto-legge;
e) la determinazione dei redditi derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate percepiti dal (( 31 dicembre 2001 )) e fino alla data di presentazione della dichiarazione riservata puo' essere effettuata sulla base del criterio presuntivo indicato nell'articolo 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni. In tale caso sui redditi cosi' determinati l'intermediario, al quale e' presentata la dichiarazione riservata, applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27 per cento. L'imposta sostitutiva e' prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita provvista dagli interessati, ed e' versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui si e' perfezionata l'operazione di rimpatrio; (( f) nella dichiarazione riservata di cui alla lettera c) gli interessati devono attestare che le attivita' oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione erano da essi detenute fuori dal territorio dello Stato alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione di cui all'articolo 19, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, si applica con riferimento alla data del 31 dicembre 2001 )).
2. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' per i trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche' detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi".
3. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.".
4. Il comma 4-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'articolo 4, comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente effettuati o ricevuti e dei corrispettivi o altri introiti realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1.".
5. Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e' sostituito dal seguente:
"1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 e degli altri dati e notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere limitati per specifiche categorie o causali e possono esserne variati gli importi.".
6. Relativamente alle operazioni di rimpatrio e di regolarizzazione effettuate entro il (( 16 aprile 2003 )) nell'ambito delle disposizioni che disciplinano l'emersione delle attivita' detenute all'estero di cui al capo III del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, la somma da versare e' pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato. La disposizione del presente comma puo' essere modificata solo in modo espresso e si applica anche alle operazioni di emersione regolate da disposizioni diverse da quelle di cui ai commi da 1 a 5.
Riferimenti normativi:
- Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (in
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2001),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409/2001,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre
2001, reca: "Disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei
redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita'
detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie". Il Capo III di detto decreto
concerne disposizioni relative all'emersione di attivita'
detenute all'estero.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 1, comma 2-bis,
del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 (Disposizioni
urgenti per il completamento delle operazioni di emersione
di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare, in
Gazzetta Ufficiale n. 46 del 23 febbraio 2002) convertito
in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n.
73/2002 (in Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2002):
"2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle
attivita' rimpatriate per i quali i soggetti interessati
possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8
dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 puo'
essere effettuata sulla base del criterio presuntivo
indicato nell'art. 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui
redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e'
presentata la dichiarazione riservata applica una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27
per cento.
- Si riporta il testo vigente dell'art. 12 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (in Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2001), convertito in
legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge n.
409/2001 (in Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre
2001), recante "Disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei
redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita'
detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie":
"Art. 12 (Rimpatrio). - 1. Nel periodo tra il 1
novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati
fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso
gli intermediari, denaro e altre attivita' finanziarie
detenute almeno al 1 agosto 2001, fuori del territorio
dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui
al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli
effetti indicati nell'art. 14 con il versamento di una
somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle
attivita' finanziarie medesime, che non e' deducibile, ne'
compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o
contributo. Le attivita' cosi' rimpatriate possono essere
destinate a qualunque finalita', rientrano nel patrimonio
personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente
nel reddito imponibile.
2. In luogo del versamento della somma di cui al comma
1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli
interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al
12 per cento dell'ammontare delle attivita' finanziarie
rimpatriate, titoli di Stato di cui all'art. 18, comma 2,
con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla
somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la
quotazione di mercato.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 13, comma 1,
del decreto-legge n. 350/2002:
"Art. 13 (Adempimenti). - 1. Gli interessati presentano
agli intermediari una dichiarazione riservata delle
attivita' finanziarie rimpatriate, conferendo l'incarico di
ricevere in deposito le attivita' provenienti dall'estero e
optando per il versamento della somma di cui all'art. 12,
comma 1, ovvero per il conferimento del mandato alla
sottoscrizione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2.
Nella dichiarazione gli interessati devono inoltre
attestare che le attivita' da rimpatriare erano da essi
detenute fuori dal territorio dello Stato, ai sensi
dell'art. 12, comma 1, almeno al 1 agosto 2001. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, e' approvato il modello di
dichiarazione riservata. Per la determinazione del
controvalore in euro delle attivita' finanziarie espresse
in valuta viene utilizzato il cambio stabilito con apposito
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana entro il 31 ottobre 2001, sulla base della media
dei cambi fissati, ai sensi dell'art. 76, comma 7, del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, per il periodo da settembre 2000 ad agosto 2001.
Nei casi diversi dal rimpatrio di denaro la somma di cui
all'art. 12, comma 1, e' commisurata all'ammontare delle
altre attivita' finanziarie rimpatriate indicato nella
dichiarazione riservata.
- Si riporta il testo vigente degli articoli 2 e 4 del
decreto-legge n. 167/1990 (Rilevazione a fini fiscali di
taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori, in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990,
n. 227 (in Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1990):
"Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1.
Le persone fisiche, gli enti non commerciali, nonche' le
societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia, che
effettuano trasferimenti da o verso l'estero di denaro,
certificati in serie o di massa o titoli attraverso non
residenti, senza il tramite degli intermediari di cui
all'art. 1, sono tenuti a indicare i trasferimenti medesimi
nella dichiarazione annuale dei redditi quando risultano
superati gli importi indicati nel comma 5 dell'art. 4,
ovvero nel comma 2 dell'art. 5.
1-bis. In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.".
"Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e
le attivita). - 1. Le persone fisiche, gli enti non
commerciali, e le societa' semplici ed equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che al
termine del periodo d'imposta detengono investimenti
all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria,
attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte
estera imponibili in Italia, devono indicarli nella
dichiarazione dei redditi. Agli effetti dell'applicazione
della presente disposizione si considerano di fonte estera
i redditi corrisposti da non residenti, soggetti
all'imposta sostitutiva di cui all'art. 2, commi 1-bis e
1-ter, del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, o
soggetti alla ritenuta prevista nel terzo comma dell'art.
26 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre, n. 600, nonche' i redditi derivanti da beni
che si trovano al di fuori del territorio dello Stato.
2. Nella dichiarazione dei redditi deve essere altresi'
indicato l'ammontare dei trasferimenti da verso e
sull'estero che nel corso dell'anno hanno interessato gli
investimenti all'estero e le attivita' estere di natura
finanziaria. Tale obbligo sussiste anche nel caso in cui al
termine del periodo di imposta i soggetti non detengono
investimenti e attivita' finanziarie della specie.
3. In caso di esonero dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi, i dati devono essere indicati su
apposito modulo, conforme a modello approvato con decreto
del Ministro delle finanze, da presentare entro gli stessi
termini previsti per la presentazione della dichiarazione
dei redditi.
4. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei
redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per i
certificati in serie o di massa ed i titoli affidati in
gestione od in amministrazione agli intermediari residenti
indicati nell'art. 1, per i contratti conclusi attraverso
il loro intervento, anche in qualita' di controparti,
nonche' per i depositi ed i conti correnti, a condizione
che i redditi derivanti da tali attivita' estere di natura
finanziaria siano riscossi attraverso l'intervento degli
intermediari stessi.
5. L'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2 e 3
non sussiste se l'ammontare complessivo degli investimenti
ed attivita' al termine del periodo d'imposta, ovvero
l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso
dell'anno, non supera l'importo di 12.500 euro.
6. Ai fini del presente articolo viene annualmente
stabilito, con decreto del Ministro delle finanze, il
controvalore in lire degli importi in valuta da dichiarare,
calcolato in base alla media annuale che l'Ufficio italiano
dei cambi determinera' con riferimento ai dati di chiusura
delle borse valori di Milano e di Roma.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
partire dalla prima dichiarazione dei redditi da presentare
successivamente al 31 dicembre 1990; gli investimenti
all'estero e le attivita' estere di natura finanziaria
oggetto di tale dichiarazione, per i quali non siano stati
compiuti atti, anche preliminari, di accertamento
tributario o valutario, si considerano effettuati, anche
agli effetti fiscali, nell'anno l990.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 6 del
decreto-legge n. 167/1990 (Rilevazione a fini fiscali di
taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e
valori, in Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990),
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990.
n. 227 (Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1990, n. 186):
"Art. 6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di
cui all'art. 4, comma 1, le somme in denaro, i certificati
in serie o di massa od i titoli trasferiti o costituiti
all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi
effettivi, si presumono, salvo prova contraria, fruttiferi
in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto vigente
in Italia nel relativo periodo d'imposta, a meno che nella
dichiarazione non venga specificato che si tratta di
redditi la cui percezione avviene in un successivo periodo
d'imposta. La prova contraria puo' essere data dal
contribuente entro sessanta giorni dal ricevimento della
espressa richiesta notificatagli dall'ufficio delle
imposte.".
- Si riporta il testo vigente dell'art. 19, comma
2-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (in
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2001),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409/2001 (in
Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2001), recante
"Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro
in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria,
di emersione di attivita' detenute all'estero, di
cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie":
"2-bis. L'interessato che attesta falsamente nella
dichiarazione prevista dall'art. 13 la detenzione fuori del
territorio dello Stato del denaro o delle attivita'
rimpatriate alla data indicata ai sensi dell'art. 12, comma
1, e' punito con la reclusione da tre mesi a un anno.".
- Il testo dell'art. 10, comma 4, del decreto
legislativo n. 461/1997 (Riordino della disciplina
tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a
norma dell'art. 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662), come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il
seguente:
"4. Gli obblighi di rilevazione previsti dall'art. 1
del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, non si
applicano per i trasferimenti da e verso l'estero relativi
ad operazioni effettuate nell'ambito dei contratti e dei
rapporti di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto,
relativamente ai quali il contribuente abbia esercitato le
opzioni previste negli articoli stessi, nonche' per i
trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni
suscettibili di produrre redditi di capitale sempreche'
detti redditi siano stati assoggettati dall'intermediario
residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi.".
- Il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 167/1990
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori, in Gazzetta
Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990), convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 (Gazzetta
Ufficiale n. 186 del 10 agosto 1990), come modificato dalla
legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1.
Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare e
l'Ente poste italiane mantengono evidenza, anche mediante
rilevazione elettronica, dei trasferimenti da o verso
l'estero di denaro, titoli o certificati in serie o di
massa, di importo superiore a 12.500 euro, effettuati,
anche attraverso movimentazione di conti o mediante assegni
postali, bancari e circolari, per conto o a favore di
persone fisiche, enti non commerciali e di societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, residenti in Italia. Tali evidenze riguardano le
generalita' o la denominazione o la ragione sociale, il
domicilio, il codice fiscale del soggetto residente in
Italia per conto o a favore del quale e' effettuato il
trasferimento, nonche' la data, la causale e l'importo del
trasferimento medesimo e gli estremi identificativi degli
eventuali conti di destinazione.
2. Analoghe evidenze sono mantenute da societa'
finanziarie, fiduciarie, e da ogni altro intermediario,
diverso da quelli indicati al comma 1, che per ragioni
professionali effettua il trasferimento o comunque si
interpone nella sua esecuzione.
3. Le evidenze di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a
disposizione dell'amministrazione finanziaria per cinque
anni e trasmesse alla stessa secondo le modalita' stabilite
con i provvedimenti di cui all'art. 7, comma 1.
4. Gli obblighi previsti dal presente articolo si
applicano altresi' per gli acquisti e le vendite di
certificati in serie o di massa o di titoli esteri
effettuati da persone fisiche, enti non commerciali e di
societa' semplici e associazioni equiparate ai sensi
dell'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi,
residenti in Italia, e nei quali comunque intervengono le
banche, le societa' d'intermediazione mobiliare e gli altri
soggetti indicati nei commi 1 e 2.
4-bis. Gli intermediari di cui ai commi 1 e 2 possono
effettuare, per conto dei soggetti indicati nell'art. 4,
comma 1, non residenti, trasferimenti verso l'estero nei
limiti dei trasferimenti dall'estero complessivamente
effettuati o ricevuti, e dei corrispettivi o altri introiti
realizzati in Italia, documentati all'intermediario secondo
i criteri stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 7,
comma 1.".
- Il testo dell'art. 7 del decreto-legge n. 167/1990
(Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e
per l'estero di denaro, titoli e valori, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1990), convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227
(Gazzetta Ufficiale 10 agosto 1990, n. 186), come
modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 7 (Criteri e modalita' di applicazione). - 1. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,
sono stabilite particolari modalita' per l'adempimento
degli obblighi, nonche' per la trasmissione delle evidenze
di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 e degli altri dati e
notizie di cui al presente decreto. Con gli stessi
provvedimenti tali obblighi ed adempimenti possono essere
limitati per specifiche categorie o causali e possono
esserne variati gli importi.
1-bis. L'amministrazione finanziaria procede, anche
sulla base di criteri selettivi adottati per i controlli
annuali, a verifiche nei confronti delle persone fisiche,
degli enti non commerciali e delle societa' semplici e
associazioni equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
1-ter. Per l'inosservanza degli obblighi stabiliti dai
decreti emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo,
si applicano le sanzioni di cui all'art. 13, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 605.".
- Il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
26 settembre 2001) convertito in legge, con modificazioni,
dalla legge n. 409/2001 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 24 novembre 2001), reca "Disposizioni
urgenti in vista dell'introduzione dell'euro in materia di
tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione
di attivita' detenute all'estero, di cartolarizzazione e di
altre operazioni finanziarie.".
Il capo III di detto decreto concerne disposizioni
relative all'emersione di attivita' detenute all'estero.
 
Art. 6-bis.
Attivita' regolarizzate e successivamente rimpatriate (( 1. Il denaro e le altre attivita' finanziarie, gia' oggetto di regolarizzazione nel periodo dal 1 gennaio al 30 giugno 2002 ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere trasferiti in Italia dopo la data di presentazione della relativa dichiarazione riservata, ma non oltre il 30 giugno 2003, con l'applicazione delle disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001.
2. Ai fini del riconoscimento degli effetti di cui al comma 1, gli interessati presentano richiesta scritta agli intermediari ai quali e' stata presentata la dichiarazione riservata relativa all'operazione di regolarizzazione, conferendo agli intermediari, stessi l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attivita' finanziarie provenienti dall'estero. Nel caso in cui il rimpatrio avvenga per il tramite di intermediari diversi da quelli a cui e' stata presentata la dichiarazione riservata, una copia di quest'ultima va allegata alla richiesta di cui al periodo precedente.
3. Se l'importo totale del denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati ai sensi del comma 1 e' superiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano limitatamente all'ammontare indicato nella dichiarazione riservata. All'eventuale eccedenza le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 di applicano a condizione che i soggetti interessati attestino che si tratta di redditi relativi al denaro e alle altre attivita' finanziarie trasferiti in Italia, percepiti dopo la data del 27 settembre 2001, con esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001. Sono altresi' applicabili le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter, primo periodo, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73. Se l'importo totale del denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati e' inferiore a quello risultante dalla dichiarazione riservata, le disposizioni in materia di rimpatrio di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 si applicano con riferimento all'ammontare trasferito in Italia.
4. Relativamente alle operazioni di rimpatrio di cui al comma 1 effettuate dopo il 16 aprile 2003 e' dovuta una somma pari allo 0,5 per cento del denaro e delle altre attivita' finanziarie rimpatriati. Gli intermediari ai quali e' conferito l'incarico di ricevere in deposito il denaro e le altre attivita' finanziarie verranno la somma dello 0,5 per cento secondo le disposizioni contenute nel capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza effettuare la compensazione di cui all'articolo 17 dello stesso decreto, entro il 16 del mese successivo a quello in cui il denaro e le altre attivita' finanziarie sono stati rimpatriati, trattenendone l'importo dal denaro rimpatriato, ovvero, ove l'interessato non fornisca direttamente la provvista corrispondente, effettuando i disinvestimenti necessari ))
.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente degli artt. 14 e 15 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2001),
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n.
409/2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del
24 novembre 2001), recante "Disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei
redditi di natura finanziaria, di emersione di attivita'
detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie":
"Art. 14 (Effetti del rimpatrio). - 1. Salvo quanto
stabilito dal comma 7, il rimpatrio delle attivita'
finanziarie effettuato ai sensi dell'art. 12 e nel rispetto
delle modalita' di cui all'art. 13:
a) preclude nei confronti del dichiarante e dei
soggetti solidalmente obbligati, ogni accertamento
tributario e contributivo per i periodi d'imposta per i
quali non e' ancora decorso il termine per l'azione di
accertamento alla data di entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente agli imponibili rappresentati dalle
somme o dalle altre attivita' costituite all'estero e
oggetto di rimpatrio;
b) estingue le sanzioni amministrative, tributarie e
previdenziali e quelle previste dall'art. 5 del
decreto-legge n. 167 del 1990, relativamente alla
disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate;
c) esclude la punibilita' per i reati di cui agli
artt. 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonche'
per i reati di cui al decreto-legge n. 429 del 1982, ad
eccezione di quelli previsti dall'art. 4, lettere d) e f),
del predetto decreto n. 429 del 1982, relativamente alla
disponibilita' delle attivita' finanziarie dichiarate.
2. Fermi rimanendo gli obblighi in materia di
antiriciclaggio indicati all'art. 17 e quelli di
rilevazione e comunicazione previsti dagli artt. 1, commi 1
e 2, e 3-ter del decreto-legge n. 167 del 1990, gli
intermediari non effettuano le comunicazioni
all'amministrazione finanziaria previste dall'art. 1, comma
3, del decreto-legge n. 167 del 1990. Gli intermediari non
devono comunicare all'amministrazione finanziaria, ai fini
degli accertamenti tributari, dati e notizie concernenti le
dichiarazioni riservate, ivi compresi quelli riguardanti la
somma e i titoli di cui all'art. 12, commi 1 e 2.
3. Per quanto riguarda la non comunicazione
all'amministrazione finanziaria disposta dal comma 2,
qualora non sia rispettata la limitazione ai dati e notizie
indicati nel comma 2, gli intermediari devono comunicare
alla medesima amministrazione i dati e le notizie relativi
alle dichiarazioni riservate, nonche' quelli eccedenti i
medesimi.
4. Gli intermediari sono obbligati, ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge, a fornire i dati e le
notizie relativi alle dichiarazioni riservate ove siano
richiesti in relazione all'acquisizione delle fonti di
prova e della prova nel corso dei procedimenti e dei
processi penali, nonche' in relazione agli accertamenti per
le finalita' di prevenzione e per l'applicazione di misure
di prevenzione di natura patrimoniale previste da
specifiche disposizioni di legge ovvero per l'attivita' di
contrasto del riciclaggio e di tutti gli altri reati, con
particolare riguardo alle norme antiterrorismo nonche' per
l'attivita' di contrasto del delitto di cui all'art.
416-bis del codice penale.
5. Relativamente alle attivita' finanziarie oggetto di
rimpatrio, gli interessati non sono tenuti ad effettuare le
dichiarazioni previste dagli articoli 2 e 4 del
decreto-legge n. 167 del 1990 per il periodo d'imposta in
corso alla data di presentazione della dichiarazione
riservata, nonche' per quello precedente, ove la
dichiarazione medesima sia presentata nel periodo dal 1
gennaio al 28 febbraio 2002. Restano fermi gli obblighi di
dichiarazione all'Ufficio italiano dei cambi previsti
dall'art. 3 del predetto decreto-legge n. 167 del 1990.
5-bis. Relativamente alle attivita' finanziarie
rimpatriate diverse dal denaro, gli interessati considerano
quale costo fiscalmente riconosciuto a tutti gli effetti,
in mancanza della dichiarazione di acquisto, l'importo
risultante da apposita dichiarazione sostitutiva di cui
all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre
1997, n. 461, ovvero quello indicato nella dichiarazione
riservata. In quest'ultimo caso gli interessati comunicano
all'intermediario, ai fini degli articoli 6 e 7 del
predetto decreto legislativo, la ripartizione dell'importo
complessivo indicato nella dichiarazione riservata fra le
diverse specie delle predette attivita'.
6. In caso di accertamento, gli interessati possono
opporre agli organi competenti gli effetti preclusivi e
estintivi di cui al comma 1 con invito a controllare la
congruita' della somma di cui all'art. 12, comma 1, in
relazione all'ammontare delle attivita' indicato nella
dichiarazione riservata, ovvero l'effettivita' della
sottoscrizione dei titoli di cui all'art. 12, comma 2.
Previa adesione dell'interessato, le basi imponibili
fiscali e contributive determinate dalle amministrazioni
competenti sono definite fino a concorrenza degli importi
dichiarati.
7. Il rimpatrio delle attivita' non produce gli effetti
di cui al presente articolo quando, alla data di
presentazione della dichiarazione riservata, una delle
violazioni delle norme indicate al comma 1 e' stata gia'
constatata o comunque sono gia' iniziati accessi, ispezioni
e verifiche o altre attivita' di accertamento tributario e
contributivo di cui gli interessati hanno avuto formale
conoscenza. Il rimpatrio non produce gli effetti estintivi
di cui al comma 1, lettera c), quando per gli illeciti
penali ivi indicati e' gia' stato avviato il procedimento
penale, di cui gli interessati hanno avuto formale
conoscenza.
8. Gli interessati possono comunicare agli intermediari
cui e' presentata la dichiarazione riservata i redditi
derivanti dalle attivita' finanziarie rimpatriate,
percepiti dopo la data di entrata in vigore del presente
decreto e prima della presentazione della dichiarazione
medesima, fornendo contestualmente la provvista
corrispondente alle imposte dovute, che sarebbero state
applicate dagli intermediari qualora le attivita'
finanziarie fossero gia' state depositate presso gli
stessi. Nei confronti degli intermediari si applica l'art.
13, comma 4.".
"Art. 15 (Regolarizzazione delle attivita' finanziarie
detenute all'estero). - 1. In conformita' alle disposizioni
del Trattato istitutivo della Comunita' europea in materia
di libera circolazione dei capitali, gli interessati che
comunque detengono all'estero alla data di entrata in
vigore del presente decreto attivita' finanziarie, possono
conseguire gli effetti indicati nell'art. 14, ad eccezione
del comma 8, relativamente alle attivita' finanziarie
mantenute all'estero e regolarizzate, con il versamento
della somma indicata nell'art. 12, comma 1, ovvero con le
modalita' indicate all'art. 12, comma 2, nel rispetto dei
termini previsti nel medesimo articolo.
2. Gli interessati presentano agli intermediari la
dichiarazione riservata di cui all'art. 13 delle attivita'
finanziarie oggetto di regolarizzazione, optando per il
versamento della somma di cui all'art. 12, comma 1, ovvero
per la sottoscrizione dei titoli di cui all'art. 12, comma
2. Alla dichiarazione riservata deve essere allegata una
certificazione degli intermediari non residenti che attesta
che le attivita' corrispondenti agli importi in essa
indicati sono in deposito presso i medesimi intermediari.
3. Gli intermediari versano, ai sensi dell'art. 13,
comma 2, la somma indicata all'art. 12, comma 1, ovvero
versano alla Banca d'Italia il controvalore dei titoli di
cui all'art. 12, comma 2, ed effettuano le relative
comunicazioni e attestazioni con le modalita' di cui
all'art. 13, commi 2, 3 e 4.
4. Gli intermediari effettuano le rilevazioni di cui
all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 167 del 1990
e le comunicazioni di cui al comma 3 dello stesso
articolo.".
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, commi
2-bis e 2-ter, del decreto-legge n. 12/2002 (Disposizioni
urgenti per il completamento delle operazioni di emersione
di attivita' detenute all'estero e di lavoro irregolare),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2002,
n. 46, e convertito, con modifiche, dalla legge n. 73/2002:
"2-bis. La determinazione dei redditi derivanti dalle
attivita' rimpatriate per i quali i soggetti interessati
possono avvalersi della disposizione contenuta nel comma 8
dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 puo'
essere effettuata sulla base del criterio presuntivo
indicato nell'art. 6 del decreto-legge 28 giugno 1990, n.
167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
1990, n. 227, e successive modificazioni. In tal caso, sui
redditi cosi' determinati, l'intermediario al quale e'
presentata la dichiarazione riservata applica una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 27
per cento.
2-ter. L'imposta sostitutiva di cui al comma 2-bis e'
prelevata dall'intermediario, anche ricevendo apposita
provvista dagli interessati, ed e' versata entro il
sedicesimo giorno del mese successivo a quello nel quale si
e' perfezionata l'operazione di rimpatrio. Per le
operazioni di rimpatrio gia' perfezionate alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, i soggetti interessati possono avvalersi della
disposizione contenuta nel comma 8 dell'art. 14 del citato
decreto-legge n. 350 del 2001 secondo le modalita' previste
dal comma 2-bis del presente articolo, mediante apposita
comunicazione da presentare entro il 15 maggio 2002
all'intermediario al quale e' stata presentata la
dichiarazione riservata. In tal caso, l'imposta sostitutiva
di cui al predetto comma 2-bis e' versata
dall'intermediario, ricevendo apposita provvista dagli
interessati, entro il sedicesimo giorno del mese successivo
a quello di ricezione della comunicazione.".
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio
1997), reca "Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni.".
Il capo III di detto decreto concerne disposizioni in
materia di riscossione.
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 17 dello
stesso decreto legislativo n. 241/1997:
"Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la
competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
tal caso non e' ammessa la compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche;
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali
dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di
cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento
rateale ai sensi dell'art. 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul
patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato
dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli
esercenti sale cinematografiche.
2-bis. Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'art. 73 del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.".
 
Art. 6-ter.
Comunicazione tra intermediari (( 1. Nel caso di trasferimento tra intermediari residenti in Italia di denaro e altre attivita' finanziarie oggetto di rimpatrio ai sensi del presente decreto, nonche' del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, l'intermediario che effettua il trasferimento rilascia contestualmente apposita comunicazione all'intermediario che riceve il trasferimento, attestando l'ammontare per il quale vige il regime della riservatezza ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del citato decreto-legge n. 350 del 2001, salva diversa indicazione da parte dell'interessato. L'intermediario che riceve il trasferimento e' tenuto al regime di riservatezza di cui al citato articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 350 del 2001, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di cui al periodo precedente )).
Riferimenti normativi:
- Per il decreto-legge n. 350/2001, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 409/2001, si vedano i
riferimenti normativi all'art. 6.
- Per l'art. 14 del citato decreto-legge n. 350/2001,
si vedano i riferimenti normativi all'art. 6-bis.
 
Art. 6-quater.
Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari (( 1. Gli omessi, ritardati o insufficienti versamenti della somma prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, possono essere regolarizzati dagli intermediari di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 350 del 2001 entro il 16 aprile 2003.
2. Gli intermediari possono altresi' regolarizzare, nei termini e con le modalita' di cui al comma 1, i versamenti relativi alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui all'articolo 14, comma 8, del citato decreto-legge n. 350 del 2001 e all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 ))
.
Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo vigente degli artt. 11 e 12 del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2001),
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 409/2001
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 24 novembre
2001), recante: "Disposizioni urgenti in vista
dell'introduzione dell'euro in materia di tassazione dei
redditi di natura finanziaria. di emersione di attivita'
detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre
operazioni finanziarie":
"Art. 11 (Definizioni). - 1. Ai fini delle disposizioni
di cui al presente capo, si intende per:
a) "interessati , le persone fisiche, gli enti non
commerciali, le societa' semplici e le associazioni
equiparate ai sensi dell'art. 5 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
b) "intermediari , le banche italiane, le societa'
d'intermediazione mobiliare previste dall'art. 1, comma 1,
lettera e), del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le societa' di
gestione del risparmio previste dall'art. 1, comma 1,
lettera o), dello stesso testo unico, limitatamente alle
attivita' di gestione su base individuale di portafogli di
investimento per conto terzi, le societa' fiduciarie di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, gli agenti di cambio
iscritti nel ruolo unico previsto dall'art. 201 del
predetto testo unico, le Poste italiane S.p.a., le stabili
organizzazioni in Italia di banche e di imprese di
investimento non residenti;
c) "decreto-legge n. 429 del 1982 , il decreto-legge
10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, recante norme per la
repressione della evasione in materia di imposte sui
redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la
definizione delle pendenze in materia tributaria;
d) "decreto-legge n. 167 del 1990 , il decreto-legge
28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive
modificazioni, recante norme in tema di rilevazione a fini
fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di
denaro, titoli e valori;
e) "decreto-legge n. 143 del 1991 , il decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni,
recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del
contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e
prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio;
f) "decreto legislativo n. 213 del 1998 , il decreto
legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni
per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a
norma dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997,
n. 433;
g) "decreto legislativo n. 319 del 1998 , il decreto
legislativo 26 agosto 1998, n. 319, recante il riordino
dell'Ufficio italiano dei cambi, a norma dell'art. 1, comma
1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
h) "decreto legislativo n. 74 del 2000 , il decreto
legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante la nuova
disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e
sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge
25 giugno 1999, n. 205.".
"Art. 12 (Rimpatrio). - 1. Nel periodo tra il 1
novembre 2001 e il 28 febbraio 2002 gli interessati
fiscalmente residenti in Italia che rimpatriano, attraverso
gli intermediari, denaro e altre attivita' finanziarie
detenute almeno al 1 agosto 2001, fuori del territorio
dello Stato, senza l'osservanza delle disposizioni di cui
al decreto-legge n. 167 del 1990, possono conseguire gli
effetti indicati nell'art. 14 con il versamento di una
somma pari al 2,5 per cento dell'importo dichiarato delle
attivita' finanziarie medesime, che non e' deducibile, ne'
compensabile, ai fini di alcuna imposta, tassa o
contributo. Le attivita' cosi' rimpatriate possono essere
destinate a qualunque finalita', rientrano nel patrimonio
personale e i relativi guadagni rientrano conseguentemente
nel reddito imponibile.
2. In luogo del versamento della somma di cui al comma
1, nel periodo di tempo di cui al medesimo comma, gli
interessati possono sottoscrivere, per un importo pari al
12 per cento dell'ammontare delle attivita' flnanziarie
rimpatriate, titoli di Stato di cui all'art. 18, comma 2,
con tasso di interesse tale da rendere equivalente alla
somma dovuta il differenziale tra il valore nominale e la
quotazione di mercato.".
- Per il testo dell'art. 14 del decreto-legge n.
350/2001, vedi riferimenti normativi all'art. 6-bis.
- Per il testo dell'art. 1, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 12/2002, vedi riferimenti normativi
all'art. 6.
 
Art. 6-quinquies. Compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento (( 1. Le somme restituite ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, possono essere compensate ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza limiti d'importo, a decorrere dalla data di ricezione dell'integrazione della dichiarazione riservata di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 4 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 13 marzo 2002.
2. Le eccedenze di versamento delle somme previste dagli articoli 6, comma 1, lettera a) e comma 6, e 6-bis, comma 4, del presente decreto, nonche' dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, rispetto a quelle effettivamente dovute essere compensate dagli intermediari con le stesse modalita' di cui al comma 1 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ))
.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 3-bis, del
decreto-legge n. 12/2002 (Disposizioni urgenti per il
completamento delle operazioni di emersione di attivita'
detenute all'estero e di lavoro irregolare), convertito,
con modificazioni, dalla legge n. 73/2002:
"3-bis. Se l'importo totale delle attivita' finanziarie
rimpatriate o regolarizzate risultante dall'integrazione
della dichiarazione riservata di cui alla lettera b) del
comma 2 e' inferiore a quello indicato nella dichiarazione
riservata di cui alla lettera a) dello stesso comma 2, la
somma di cui all'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge
n. 350 del 2001, versata in eccedenza, e' restituita
all'interessato, senza corresponsione di interessi e
l'intermediario procede alla relativa compensazione ai
sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, e successive modificazioni.
- Per il testo dell'art. 17 del decreto legislativo n.
241/1997, vedi riferimenti normativi all'art. 6-bis.
- Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate 4 marzo 2002 reca la seguente rubrica:
"Approvazione del modello di dichiarazione riservata delle
attivita' in corso di emersione e della relativa
integrazione, da utilizzare nei casi di cui all'art. 1,
comma 2, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12".
- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo n.
350/2001, si vedano i riferimenti normativi all'art. 6.
 
Art. 7.
Dismissione di beni immobili dello Stato
1. Nell'ambito delle azioni di perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, l'alienazione di tali immobili e' considerata urgente con prioritario riferimento a quelli il cui prezzo di vendita sia fissato secondo criteri e valori di mercato. L'Agenzia del demanio e' autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, i beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato di cui agli allegati A e B al presente decreto. La vendita fa venire meno l'uso governativo, le concessioni in essere e l'eventuale diritto di prelazione spettante a terzi anche in caso di rivendita. Si applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, nonche' al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 3, commi 17 e
18, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410:
"17. Il diritto di prelazione, eventualmente spettante
a terzi sui beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1,
non si applica al trasferimento ivi previsto e puo' essere
esercitato all'atto della successiva rivendita dei beni da
parte delle societa'. I trasferimenti di cui al comma 1 e
le successive rivendite non sono soogetti alle
autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ne' a quanto disposto
dal comma 113 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n.
662, concernente il diritto di prelazione degli enti locali
territoriali, e dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come modificato dall'art. 1 della legge 2 aprile
2001, n. 136, concernente la proposizione di progetti di
valorizzazione e gestione di beni immobili statali. Le
amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali
e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso
rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente
decreto. Il divieto previsto nel terzo periodo del presente
comma non si applica agli enti pubblici territoriali che
intendono acquistare beni immobili ad uso non residenziale
per destinarli a finalita' istituzionali degli enti
stessi.".
"18. Lo Stato e gli altri enti pubblici sono esonerati
dalla consegna dei documenti relativi alla proprieta' dei
beni e alla regolarita' urbanistica-edilizia e fiscale.
Restano fermi i vincoli gravanti sui beni trasferiti. Con i
decreti di cui al comma 1 puo' essere disposta in favore
delle societa' beneficiarie del trasferimento la garanzia
di un valore minimo dei beni ad esse trasferiti e dei
canoni di locazione.
 
Art. 8.
Disposizioni in tema di entrate statali in materia di giochi
1. Le funzioni statali esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, concernenti le entrate in materia di giochi di abilita', concorsi pronostici e scommesse, si intendono riferite alle entrate non tributarie, ivi incluse quelle per quote di prelievo, continuando ad essere attribuite alla Agenzia delle entrate l'amministrazione, la riscossione e il contenzioso concernenti le entrate tributarie riferite alla medesima materia, incluse le entrate derivanti dall'imposta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. (( Dal 1 aprile 2003 le funzioni dell'Amministrazione finaziaria in materia di amministrazione, riscossione e contenzioso delle entrate tributarie riferite ai giochi, anche di abilita', ai concorsi pronostici, alle scommesse e agli apparecchi da divertimento e intrattenimento, sono esercitate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Restano salvi gli effetti degli atti impositivi in materia di giochi, concorso pronostici e scommesse, emanati sino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'Agenzia delle entrate anche congiuntamente con l'Amministrazione autonoma del monopoli di Stato.
1-bis. Al secondo e terzo periodo del comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dal comma 4 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "15 febbraio" sono sostituite dalle seguenti: "21 marzo" ))
.
Riferimenti normativi:
- Il testo dell'art. 14-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito
dal comma 4 dell'art. 22 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 e da ultimo modificato dall'art. 8 del decreto-legge
24 dicembre 2002, n. 282, introdotto dalla legge qui
pubblicata e' il seguente:
"Art. 14-bis (Apparecchi da divertimento e
intrattenimento). - 1. Per gli apparecchi e congegni per il
gioco lecito di cui all'art. 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il
pagamento delle imposte, determinate sulla base
dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e
3, e' effettuato in unica soluzione, con le modalita'
stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo
di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo
a qello di prima installazione per gli apparecchi e
congegni installati dopo il 1 marzo. Entro il 21 marzo 2003
gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed
elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi
dell'art. 110, comma 7, del predetto testo unico,
installati prima del 1 gennaio 2003, devono essere
denunciati, con apposito modello approvato con decreto
dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che
rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a
condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute
previa dimostrazione, nelle forme di cui all'art. 38, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato
art. 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la
predetta ata del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per
l'anno 2003, nulla e' dovuto per gli anni precedenti e non
si fa luogo al rimborso di eventuali somme gia' pagate a
tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di
cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati
sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori
siano soggetti concessionari dell'amministrazione autonoma
dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di
polizia ai sensi dell'art. 88 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo
titolo.".
 
Art. 9. Potenziamento dell'attivita' di controllo e di monitoraggio degli
andamenti della finanza pubblica
1. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, i collegi di revisione o sindacali degli enti ed organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province, dei comuni e dalle comunita' montane e loro consorzi e associazioni, degli enti pubblici non economici regionali e locali, (( degli ordini dei collegi professionali )), sono integrati da un componente nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri a carico (( dello Stato )) e degli enti o degli organismi pubblici. Tale disposizione non opera quando nei collegi di revisione o sindacali dei suddetti enti ed organismi pubblici e' gia' prevista la presenza di uno o piu' componenti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
Riferimenti normativi:
- Si trascrive il testo vigente dell'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche, in Gazzetta Ufficiale n. 106 del
9 maggio 2001, supplemento ordinario n. 112/L):
"Art. 1 (Finalita' ed ambito di applicazione). - 2. Per
amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative,
le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale,
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300.".
 
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Allegato A ELENCO BENI DELLO STATO

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Allegato B

----> Vedere Allegato a pag. 59 del S.O. <----
 
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