Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
COMUNICATO
Rettifica al parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata "Pornassio" o "Ormeasco di Pornassio".

Visto il proprio parere inerente la domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino "Pornassio" o "Ormeasco di Pornassio" e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 2 dicembre 2002;
Vista l'istanza formulata con nota del 5 dicembre 2002, prot. n. 4218, dalla Regione Liguria, intesa ad ottenere la riformulazione dell'art. 5 comma 2 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra;
Considerato che per mero errore materiale, e' stata riportata una stesura non conforme a quanto proposto ed approvato in sede di riunione dal Comitato nazionale tutela vini nella seduta del 27 febbraio 2002, si propone nella forma corretta, l'intera stesura dell'art. 5 della proposta di disciplinare di produzione, sulla quale il Comitato nazionale vini ha ribadito il proprio favorevole parere nella seduta del 22 gennaio 2003.
"Art.5 (Norme per la vinificazione)
5.1 - Zona di vinificazione.
Le operazioni di vinificazione, ivi compresi, l'invecchiamento obbligatorio, l'affinamento in bottiglia obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'alcolizzazione dei vini liquorosi, l'appassimento delle uve devono essere effettuate nel territorio dei comuni di cui all'art. 3.
Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Liguria ed in deroga a quanto sopra disposto, puo' consentire che le operazioni di vinificazione siano effettuate all'interno della zona delimitata dal disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente", riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, ad operatori che, su specifica richiesta, dimostrino di aver rivendicato tale operazione nelle ultime due campagne viticole antecedenti alla data di approvazione del presente disciplinare.
5.2 - Zona di imbottigliamento.
L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata "Pornassio" od "Ormeasco di Pomassio" deve avvenire all'interno della zona delimitata dal disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata "Riviera Ligure di Ponente", riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988.
5.3 - Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto.
Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 e' consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione delle tipologie "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio", e le relative tipologie "Pornassio" od "Ormeasco" di "Pornassio" "Superiore", "Sciac- tra", "Passito", "Passito liquoroso", purche' risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.
5.4 - Arricchimenti e colmature.
E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o comunque con le tecnologie consentite dalla normativa in vigore.
5.5 - Elaborazioni
Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformita' alle norme comunitarie e nazionali.
La tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" deve essere ottenuta soltanto con le pratiche enologiche tradizionali della zona, atta a conferire al vino le peculiari caratteristiche.
La tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Superiore" prevede la vinificazione delle uve che assicurino una gradazione alcolica minima naturale di gradi 12.
La tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Sciac -tra'" prevede la vinificazione delle uve con un limitato contatto del mosto con le parti solide onde assicurare la caratteristica del colore di cui al successivo art. 6.
La tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Passito" e "Passito liquoroso", deve essere ottenuta utilizzando uve prodotte da vitigno Ormeasco o Dolcetto nella zona delimitata dal presente disciplinare, che devono essere state appassite naturalmente sulla pianta, su graticci od in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, anche con deumidificatori; le uve dovranno presentare un tenore zuccherino minimo di 260 gr/l.
5.6 - Resa uva/vino e vino/ettaro.
La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini sono le seguenti:

Tipologia Resa uva/vino Prod. mass. vino/ha
- - - Pornassio-Ormeasco di Pornassio 70% 63/hl Pornassio-Ormeasco di Pornassio
superiore 70% 63/hl Pornassio-Ormeasco di Pornassio
Sciac -tra 70% 63/hl Pornassio-Ormeasco di Pornassio
Passito 50% 45/hl Pornassio-Ormeasco di Pornassio
Passito liquoroso 50% 45/hl
Qualora la resa uva vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.
La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia puo', in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.
5.7 - Invecchiamento.
I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: Per la tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" e "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Sciac-tra" l'immissione al consumo non puo' essere effettuata prima del 1 marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Superiore" l'immissione al consumo non puo' essere effettuata prima del 1 novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.
Per la tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Passito" la durata di invecchiamento e' di 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Passito Liquoroso" la durata di invecchiamento e' di 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per le tipologie "Pornassio" od "Ormeasco di Pornassio" con la menzione "Superiore" e "Passito" e' previsto, in questo periodo, un affinamento in botti di rovere o castagno per almeno quattro mesi"
 
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