Gazzetta n. 44 del 22 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CAIRO MONTENOTTE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cairo Montenotte (provincia di Savona) ha adottato il 9 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis)
1) stabilire per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. al 5,5 per mille senza prevedere differenziazioni per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonche' per gli alloggi regolarmente assegnati dall'A.R.T.E. (Azienda Regionale Territoriale per l'Edilizia);
2) stabilire per l'anno 2003 l'aliquota (I.C.I.) ridotta al 5,0 per mille per le unita' immobiliari adibite ad abitazione, locali accessori e pertinenze comprese, locati in data posteriore al 1 gennaio 2001 con uno dei contratti di locazione convenzionati stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del decreto ministeriale 5 marzo 1999 giusta l'accordo locale di cui alla presa d'atto deliberata con provvedimento della giunta municipale n. 10 del 18 gennaio 2001;
3) condizionare il beneficio di cui al punto 2) a favore del soggetto locatario, proprietario degli immobili, alla condizione che il locatore firmatario elegga residenza nellabitazione oggetto del contratto di locazione convenzionato entro i tre mesi successivi alla data di stipula del contratto e successivamente ivi la mantenga per tutto il periodo di vigenza del contratto stesso. Se per un qualunque motivo, in corso di contratto, il locatore sposta la propria residenza in altro immobile, anche nel comune, il beneficio cessa di essere applicabile dal locatario dalla data di variazione di residenza risultante in anagrafe;
4) dare atto che la detrazione spettante alla prima abitazione viene stabilita dalla legge in Euro 103,29, pari a lire 200.000;
5) disporre che la detrazione spettante alla prima abitazione venga elevata in favore di categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale come segue:
Soggetti beneficiari
a) Pensionati a basso reddito di eta' pari o superiore ad anni 60. Potranno beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94, pari a lire 300.000, i pensionati che:
1 - possiedono come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;
2 - al 1 gennaio dell'anno di imposizione abbiano eta' pari o superiore ad anni 60;
3 - possiedono un reddito lordo non superiore a Euro 7.746,85 (pari a lire 15.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.
Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e' costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a Euro 10.845,59 (pari a lire 21.000.000).
b) Disoccupati e cassintegrati - Lavoratori in mobilita'. Potra' beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94, pari a lire 300.000, il soggetto disoccupato o cassintegrato, nonche' lavoratore in mobilita' che:
1 - possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;
2 - si trova nella situazione di disoccupato o cassintegrato o lavoratore in mobilita' al 1 gennaio dell'anno di imposizione;
3 - possiede un reddito lordo non superiore a Euro 7.746,85 (pari a lire 15.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.
Qualora il coniuge non sia a carico, il reddito di riferimento e' costituito dalla somma dei redditi lordi dei due coniugi e l'ammontare complessivo non deve essere superiore a Euro 10.845,59 (pari a lire 21.000.000).
c) Famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti. Potra' beneficiare della detrazione nella misura di Euro 154,94, pari a lire 300.000, il capofamiglia che:
1 - possiede come unica abitazione quella di residenza dichiarata ai fini I.C.I.;
2 - ha quale familiare a carico moglie/marito o figlio o fratello/sorella o nipote portatore di handicap non autosufficiente;
3 - possiede un reddito lordo non superiore a Euro 10.845,59 (pari a lire 21.000.000) riferito all'anno solare precedente a quello di imposizione.
La detrazione spetta anche quando il portatore di handicap sia lo stesso copofamiglia purche' sussistano le condizioni di cui ai numeri 1 e 3.
Per soggetti portatori di handicap si intendono anche coloro che beneficiano dell'indennita' di accompagnamento, oltre agli invalidi con invalidita' del 100% riconosciuta dalle competenti commissioni sanitarie delle ASL, parificando ad essi i soggetti grandi invalidi riconosciuti inabili dalle commissioni sanitarie dell'INPS ed i soggetti grandi invalidi del lavoro riconosciuti dalle commissioni INAIL.
Condizioni comuni alle ipotesi di detrazione.
Per tutte le ipotesi di detrazione sopra indicate valgono le seguenti condizioni:
ai fini della determinazione della condizione di reddito, il reddito lordo viene elevato di Euro 2.065,83 (pari a lire 4.000.000) per ogni altro familiare a carico;
per il coniuge o altro familiare a carico si intende il soggetto ritenuto tale ai fini della legge fiscale;
per reddito lordo si assume l'ammontare del reddito imponibile complessivo utilizzato ai fini dell'IRPEF;
non vengono presi in considerazione gli eventuali redditi del soggetto portatore di handicap in quanto ritenuti mezzi occorrenti al sostentamento del soggetto disabile;
la detrazione e' subordinata alla condizione che il coniuge, anche se non a carico, e/o gli altri familiari a carico non possiedano, anche per quota, a titolo di proprieta', diritto reale (usufrutto, uso, abitazione) la disponibilita' di abitazioni ulteriori;
6) stabilire le seguenti modalita' per la concessione dell'applicazione dell'aliquota ridotta di cui al punto 2) e/o della detrazione di cui al punto 5).
Fatto salvo quanto espressamente previsto al punto 3) le modalita' per la concessione della riduzione dell'aliquota e/o della detrazione vengono cosi' stabilite:
i soggetti interessati devono presentare domanda per l'applicazione dell'aliquota ridotta e/o della maggiore detrazione sugli appositi modelli predisposti dal funzionario responsabile I.C.I.;
la domanda assumera' la forma dell'auto certificazione;
la domanda dovra' dichiarare l'esistenza di tutte le condizioni previste per la concessione del beneficio;
limitatamente alla richiesta del beneficio dell'applicazione della maggior detrazione dovra' essere allegata - se posseduta - l'attestazione ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) - rilasciata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 109, e successive modificazioni - oppure copia del CUD, o del mod. 730 o del modello UNICO relativi ai redditi prodotti nell'anno fiscale precedente a quello di imposizione I.C.I. per il quale viene richiesta la maggiore detrazione;
per la sola categoria dei soggetti disoccupati e lavoratori in mobilita', l'interessato dovra' altresi presentare la documentazione rilasciata dal centro per l'impiego che attesti la situazione di disoccupazione o di lavoro in mobilita', mentre per la cassa integrazione la documentazione dovra' essere quella rilasciata dall'azienda del cassaintegrato;
per la sola categoria delle famiglie con soggetti portatori di handicap non autosufficienti, alla domanda dovra' essere allegata la certificazione della competente ASL, INAIL ed INPS che attesti la non autosufficenza del soggetto portatore di handicap stesso;
la domanda dovra' essere presentata a mano in comune presso l'ufficio del protocollo od inviata mediante lettera raccomandata a/r, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di imposta dell'anno di riferimento. Nel caso di invio per posta, si terra' conto del timbro dell'ufficio postale;
il termine di presentazione si intende perentorio con la sanzione della decadenza dell'agevolazione per l'anno di riferimento;
i contribuenti che hanno presentato la richiesta entro i termini potranno applicare l'aliquota ridotta e/o tenere conto della detrazione gia' dall'anno della domanda di presentazione;
acquisite le domande nella procedura sopra descritta, l'ufficio I.C.I. comunale dovra' procedere alla verifica delle situazioni dichiarate;
la verifica dell'elemento reddituale avverra' sulla base della denuncia eventualmente presentata dal soggetto interessato ai fini dell'attestazione sostitutiva unica rilasciata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni oppure dell'altra idonea documentazione fiscale presentata dal contribuente; ai fini del controllo l'ufficio I.C.I. comunale confrontera' i dati reddituali e patrimoniali dichiarati con i dati in possesso del sistema informativo delle finanze accessibili attraverso il servizio SIATEL: in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulle dichiarazioni sostitutive l'ufficio I.C.I. puo' promuovere l'accertamento a carico del contribuente attraverso le strutture territoriali preposte del corpo della Guardia di finanza;
la domanda per l'applicazione dell'aliquota ridotta vale per l'intero periodo di vigenza del contratto: se questo viene risolto anzitempo spetta al locatore l'obbligo di darne comunicazione all'ufficio entro due mesi dalla data di risoluzione e l'aliquota ridotta cessa di poter essere applicata dalla data di risoluzione del contratto;
la domanda per la concessione della maggior detrazione per la prima casa ha invece validita' annuale e dovra' essere ripetuta per ogni anno in cui si chiede l'agevolazione;
nel caso di dichiarazioni mendaci, incomplete e comunque non rispondenti a verita' si dara' corso alle sanzioni civili e penali secondo quanto disposto dagli articoli 4 e 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
(Omissis).
 
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