Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 febbraio 2003
Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di Noto. (Ordinanza n. 3264).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto l'art. 6, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433, che consente l'adozione di ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;
Vista l'ordinanza di protezione civile del 9 maggio 1996, n. 2436, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 del 15 maggio 1996, recante "Disposizioni urgenti per la ricostruzione della Basilica di Noto e per la realizzazione di interventi sui beni architettonici della Val di Noto";
Vista l'ordinanza di protezione civile del 25 marzo 1998, n. 2768, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 74 del 30 marzo 1998, recante "Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 2436 del 9 maggio 1996";
Vista l'ordinanza di protezione civile del 1 ottobre 1998, n. 2857, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 236 del 9 ottobre 1998, recante "Modifiche ed integrazioni alle ordinanze n. 2436 del 9 maggio 1996 e n. 2768 del 25 marzo 1998";
Vista l'ordinanza di protezione civile del 15 aprile 1999, n. 2977, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 1999, recante "Ulteriori disposizioni per la ricostruzione della Basilica di Noto e del patrimonio barocco della Val di Noto";
Visto l'art. 7 dell'ordinanza di protezione civile del 31 marzo 2000, n. 3049, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000, recante "Ulteriori disposizioni per fronteggiare le situazioni di emergenza nel territorio delle regioni Marche ed Umbria colpite dal sisma del 26 settembre 1997 ed altre disposizioni di protezione civile";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2002 con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area;
Considerato che i citati eventi sismici hanno ulteriormente confermato l'elevato grado di vulnerabilita' sismica in atto nel territorio della Sicilia orientale, rendendo, quindi, indispensabile la realizzazione di nuovi ed urgenti interventi di adeguamento sismico della Basilica di Noto;
Vista la nota del commissario delegato del 15 gennaio 2003, con la quale, in considerazione dei ritardi determinatisi nei lavori di consolidamento e restauro, e' stata rappresentata la necessita' di individuare, con ogni urgenza, idonee soluzioni al fine di pervenire alla riapertura della Basilica di Noto;
Ritenuto, pertanto, indispensabile, sotto il profilo della efficacia dell'azione amministrativa, porre in essere ogni utile iniziativa di carattere acceleratorio che consenta, nel rispetto dei tempi contrattuali, il completamento dei lavori per la ricostruzione della Basilica di Noto;
D'intesa con la regione siciliana;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.

1. Il commissario delegato - prefetto di Siracusa, nell'espletamento dei compiti affidatigli dalle ordinanze di protezione civile di cui in premessa e con le deroghe ivi previste, al fine di assicurare la prosecuzione ed il completamento degli interventi urgenti in corso, applica, con riferimento sia alle riserve presentate dall'impresa e gia' delibate che a quelle eventuali ulteriori, le procedure di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter dell'art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 31-bis, comma quater, della medesima legge.
2. L'attivazione delle procedure di cui all'art. 31-bis, comma 1-ter, e' condizionata sospensivamente al riconoscimento, da parte dell'impresa affidataria delle opere, della congruita' e della adeguatezza della progettazione esecutiva degli interventi commissionati, anche con riferimento alle integrazioni di cui alla perizia di variante disposta ed approvata ai sensi dell'art. 2 della presente ordinanza ed all'impegno, da assumersi da parte dell'impresa stessa, del rispetto rigoroso di termini perentori ed essenziali relativi al completamento delle opere.
 
Art. 2.

1. Al fine di assicurare l'indispensabile e maggiore consolidamento del complesso delle strutture della Basilica di Noto rispetto alle sopravvenute, ineludibili ed ulteriori esigenze derivanti dal piu' elevato grado di sismicita' del territorio della sicilia orientale, il commissario delegato - prefetto di Siracusa approva, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, una apposita perizia di variante, recante, in particolare, lavori suppletivi volti ad assicurare un piu' alto livello di consistenza degli interventi antisismici interessanti maggiori volumi di muratura, ivi compresi quelli accessori e strumentali agli interventi commissionati.
2. Il commissario delegato - prefetto di Siracusa, al fine di ottimizzare, nell'espletamento delle attivita' di rispettiva competenza, la cooperazione e la interazione tra direzione lavori e l'impresa affidataria delle opere, nomina un direttore operativo, dotato di elevata e comprovata capacita' professionale, cui affidare i compiti di cui all'art. 125 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Alle attivita' comunque connesse alla realizzazione delle opere commissionate si applica, tenuto conto della necessita' di accelerare i tempi della complessa opera di ricostruzione, il regime giuridico previsto dalla normativa statale in materia di opere pubbliche e, conseguentemente, ove ritenuto necessario, il commissario delegato, per i rapporti in atto, dispone la modifica dei relativi contratti e disciplinari.
4. Le iniziative commissariali di cui al comma 3 possono, altresi', inerire alla revisione del contratto stipulato con l'impresa e, in particolare, all'affidamento delle eventuali ed ulteriori opere di completamento, nonche' alla determinazione delle modalita' della prestazione dei doppi turni.
5. Per le esigenze connesse all'attuazione della presente ordinanza e' istituita, con provvedimento del commissario delegato - prefetto di Siracusa, una struttura con il compito di supportare il responsabile unico del procedimento. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse di cui al all'art. 4 della presente ordinanza.
 
Art. 3.

1. Per la realizzazione dei lavori di restauro esterno ed interno, nonche' per quelli relativi alle superfici decorate della Basilica di Noto, il commissario delegato - prefetto di Siracusa applica le disposizioni di cui all'art. 24, comma 7-bis, della legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
Art. 4.

1. Gli oneri connessi all'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2002, n. 3250.
 
Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e' estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 febbraio 2003

Il Presidente: Berlusconi
 
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