Gazzetta n. 43 del 21 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 gennaio 2003
Regime di rimborsabilita' e prezzo di vendita della specialita' medicinale "Ovitrelle" autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali. (Decreto UAC/C/N. 205/2003).

EU/1/02/165/001 250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml uso sottocutaneo;
EU/1/02/165/002 250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 2 flaconcini polvere + 2 fiale solvente 1 ml uso sottocutaneo;
EU/1/02/165/003 250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 1 ml uso sottocutaneo;
EU/1/02/165/004 250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 1 ml uso sottocutaneo;
EU/1/02/165/005 250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 2 flaconcini polvere + 2 flaconcini solvente 1 ml uso sottocutaneo;
EU/1/02/165/006 250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 flaconcini solvente 1 ml uso sottocutaneo.
Titolare A.I.C.: Serono Europe Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
della valutazione dei medicinali
e della farmacovigilanza

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;
Vista la decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2001 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Ovitrelle";
Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 "Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;
Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente "Interventi correttivi di finanza pubblica" con particolare riferimento all'art. 8;
Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione;
Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialita' medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanita', su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001;
Vista la nota con la quale la ditta dichiara di commercializzare le confezioni da 1 e 2 flaconcini di polvere e solvente da 250 mcg;
Ritenuto di dover attribuire alle confezioni non commercializzate il numero di AIC;
Visto il parere espresso nella seduta del 5/6 novembre 2002 dalla Commissione unica del farmaco;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialita' medicinale "Ovitrelle" debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;
Decreta:
Art. 1.

Alla specialita' medicinale OVITRELLE nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:
250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 fiala solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188010/E (in base 10) - 11KV9B (in base 32);
250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 2 flaconcini polvere + 2 fiale solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188022/E (in base 10) - 11KV9Q (in base 32);
250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 fiale solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188034/E (in base 10) - 11KVB2 (in base 32);
250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188046/E (in base 10) - 11KVBG (in base 32);
250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 2 flaconcini polvere + 2 flaconcini solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188059/E (in base 10) - 11KVBV (in base 32);
250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 10 flaconcini polvere + 10 flaconcini solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188061/E (in base 10) - 11KVBX (in base 32).
 
Art. 2.

La specialita' medicinale "Ovitrelle" e' classificata come segue:
250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188046/E (in base 10) - 11KVBG (in base 32) - classe "C";
250 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile 2 flaconcini polvere + 2 flaconcini solvente 1 ml uso sottocutaneo - A.I.C. n. 035188059/E (in base 10) - 11KVBV (in base 32) - classe "C".
 
Art. 3.

E' fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialita' praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.
 
Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunita' europee relativa alla specialita' di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanita' pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.
 
Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sara' notificato alla ditta titolare.
Roma, 17 gennaio 2003
Il dirigente generale: Martini
 
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