Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DECRETO 7 febbraio 2003
Proroga del termine di presentazione da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando della legge n. 488/1992 per il settore industria dell'anno 2002.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, che attribuisce al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza in materia di adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000 concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive;
Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modifiche e integrazioni, concernente le modalita' e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla citata legge n. 488/1992;
Visto il proprio decreto dell'8 ottobre 2002 con il quale il termine finale di presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui alla legge n. 488/1992 per il bando del 2002 del "settore industria" e' stato fissato al 21 novembre 2002;
Visto l'art. 6, comma 2 del predetto decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni che prevede che le banche concessionarie inviino le risultanze istruttorie tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo al predetto termine finale di presentazione delle domande, e, pertanto, entro il 19 febbraio 2003;
Vista la nota dell'Associazione bancaria italiana del 21 gennaio 2003 con la quale viene richiesta, con le opportune motivazioni, la proroga dei suddetti termini finali di trenta giorni;
Ritenute condivisibili le considerazioni addotte;
Considerato che l'art. 6, comma 3-bis del citato decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni prevede che il Ministro delle attivita' produttive, tenuto conto del numero di domande presentate ed la fine di garantire la migliore funzionalita' degli interventi agevolati, possa prorogare, per non piu' di trenta giorni, il termine finale di invio delle risultanze istruttorie;
Ritenuto pertanto di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dall'Associazione bancaria italiana anche al fine di assicurare lo svolgimento dell'attivita' istruttoria in modo puntuale, completo e nel pieno rispetto della normativa;

Decreta:

Articolo unico

Il termine finale di invio al Ministero delle attivita' produttive da parte delle banche concessionarie degli accertamenti istruttori relativi alle domande del bando del "settore industria" per l'anno 2002 e' prorogato dal 19 febbraio al 21 marzo 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro: Marzano
 
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