Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
DECRETO 7 febbraio 2003
Graduale riduzione dei contributi compensativi per i danni alle produzioni e alle strutture conseguenti ad avversita' assicurabili al mercato agevolato.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 25 marzo 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarieta' nazionale per gli interventi di soccorso nelle aree agricole colpite dal calamita' naturali ed avversita' atmosferiche eccezionali;
Viste le leggi 15 ottobre 1981, n. 590 e 14 febbraio 1992, n. 185, recanti nuove norme per il fondo di solidarieta' nazionale;
Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 380 che sostituisce il secondo periodo del comma 1, dell'art. 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, limitando alle sole colture assicurate, e non piu' a quelle assicurabili, la esclusione del computo dei danni e delle relative agevolazioni previste dalla stessa legge n. 185 del 1992;
Visto il decreto legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, concernente interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali eventi atmosferici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 324, concernente modalita' e procedure per la copertura assicurativa agevolata;
Visto l'art. 4 del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, che abroga il comma 1, dell'art. 1, del decreto legge 17 maggio 1996, n. 273, convertito con modificazioni dalla legge 18 luglio 1996, n. 380, facendo riacquistare efficacia all'art. 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, con un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2003, nel quale le produzioni e le strutture assicurabili al mercato agevolato, non coperte da alcuna garanzia, possono beneficiare degli interventi compensativi dei danni in misura gradualmente ridotta da stabilire con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Ritenuto di provvedere alla fissazione della riduzione graduale dei contributi predetti;
Vista l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 6 febbraio 2003;

Decreta:

Articolo unico

I contributi per i danni alle produzioni e alle strutture assicurabili al mercato agevolato, di cui alle lettere a) e c) dell'art. 3, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nel testo sostituito dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 13 settembre 2002, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2002, n. 256, stabiliti nei termini previsti dal successivo comma 2-ter, nel periodo transitorio dal 16 novembre 2002 al 31 dicembre 2003, sono gradualmente ridotti nella misura percentuale di seguito indicata:
riduzione non inferiore al 5% per i danni prodotti da avversita' dichiarate eccezionali, dal 16 novembre 2002 al 30 aprile 2003;
riduzione non inferiore al 10% per i danni prodotti da avversita' dichiarate eccezionali dal 1 maggio 2003 al 31 dicembre 2003.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2003
Il Ministro: Alemanno
 
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