Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castel Maggiore (provincia di Bologna) ha adottato il 6 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di confermare per l'anno d'imposta 2003 le aliquote I.C.I. applicate nell'anno 2002 e cioe':
1.1. 5 per mille:
a) l'aliquota per immobili direttamente adibiti ad abitazione principale dai soggetti cosi' individuati: possessori residenti;
detrazione per abitazione principale: Euro 103,29;
la detrazione e' aumentata a Euro 154,93 per i residenti che siano in possesso dei seguenti requisiti: Persone anziane:
possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' imnobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare;
avere compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 1 gennaio 2003;
essere in condizione non lavorativa e avere percepito nell'anno 2002 un reddito familiare non superiore a Euro 5.164,57 annui lordi, per ogni componente del nucleo familiare; Famiglie composte da un solo genitore con figli a carico:
possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso, abitazione, il contribuente non dovra' avere nessuna prorieta' immobiliare;
nucleo familiare composto, al 1 gennaio 2003, da un genitore celibe o nubile, separato legalmente o divorziato, vedovo o vedova che non conviva ad alcun titolo con altra persona;
reddito familiare riferito all'anno 2002, non superiore a Euro 5.164,57 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare; Famiglia con persona portatrice di handicap:
possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare;
nucleo familiare composto, al 1 gennaio 2003, da una o piu' persone, di cui almeno una portatrice di handicap. Si considera bandicappata la persona affetta da menomazione di qualsiasi genere che comporta una diminuzione permanente della capacita' lavorativa superiore ai due terzi, o, se minore di anni 18, che abbia difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua eta' riconosciute tali ai sensi delle vigenti normative;
reddito familiare riferito all'anno 2002, non superiore a Euro 5.164,57 lordi annui per ogni componente del nucleo familiare; Famiglie numerose:
possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso e abitazione, il contribuente non dovra' avere altra proprieta' immobiliare;
nucleo familiare composto da cinque o piu' componenti al 1 gennaio 2003;
reddito familiare riferito all'anno 2002 non superiore a Euro 25.822,84 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti; a tale reddito si aggiungono Euro 5.164,57 lordi annui per ogni componente superiore a cinque;
b) pertinenze dell'abitazione principale: sono considerate pertinenze dell'abitazione principale le unita' immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).
Nel caso di pluralita' di pertinenze, l'aliquota agevolata si applica solo ad una, e piu' precisamente a quella piu' vicina all'abitazione principale, oppure a quella avente la rendita catastale piu' bassa;
detrazione: rientra nella detrazione per abitazione principale e nei limiti della stessa;
c) alloggio locato con contratto a canone concordato debitamente registrato a soggetto che lo utilizza come abitazione principale;
senza detrazione;
d) alloggio concesso dal titolare del diritto reale di godimento (proprieta', usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) in comodato gratuito a parenti fino al terzo grado, o affini fino al secondo grado con contratto debitamente registrato;
senza detrazione;
1.2. 7 per mille: aliquota ordinaria; terreni; aree fabbricabili e altri fabbricati;
1.3. 9 per mille: alloggi posseduti e non locati, per i quali non risultano contratti di locazione registrati da almeno due anni.
(Omissis).
 
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