Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI OLEGGIO
COMUNICATO
Determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Oleggio (provincia di Novara) ha adottato il 28 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1. di fissare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003, nelle misure sotto elencate:

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DESCRIZIONE |ALIQUOTE =====================================================================
Abitazione principale (comprese le pertinenze | classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7) | 5,8 % ---------------------------------------------------------------------
Unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un| soggetto che le utilizza come abitazione principale | 5,8 % ---------------------------------------------------------------------
Aree edificabili e immobili diversi dalle abitazioni | 6 % --------------------------------------------------------------------- Altri fabbricati: Unita' immobiliari locate con | contratto registrato ad un soggetto che le utilizza come | abitazione diversa da quella principale | 7 % ---------------------------------------------------------------------
Alloggi ed abitazioni non locati e/o a disposizione | 7 %

2. di considerare che per gli immobili a cui si applica l'aliquota deI 7 per mille, il proprietario che dispone di concessione edilizia per la ristrutturazione, e messa a norma, regolarmente rilasciata a partire dal 2003, puo' presentare domanda di riduzione dell'aliquota dal 7 al 6 per mille. La domanda deve risultare acquisita al protocollo generale del comune in epoca successiva al rilascio della concessione prima indicata. Il beneficio di cui sopra viene eseguito alle condizioni che i lavori siano iniziati e terminati entro le scadenze indicate nella concessione medesima;
3. di confermare, anche per l'anno 2003, la detrazione riguardante l'abitazione principale di Euro 103,29 e la possibilita' di considerare come abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per questa prevista, quella concessa in uso gratuito a parenti ed affini di primo grado, previa formale comunicazione all'Ufficio tributi da consegnarsi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui l'abitazione e' stata data in comodato;
(Omissis).
 
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