Gazzetta n. 38 del 15 febbraio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 7 febbraio 2003, n. 22
Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, in tema di tutela del diritto d'autore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano altresi' le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste per le attivita' illecite di cui agli articoli 171-bis e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

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LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 606):
Presentato dal sen. Centaro il 3 agosto 2001.
Assegnato alla 2a commissione (Giustizia), in sede
referente, il 26 settembre 2001 con pareri delle
commissioni 1a, 7a, 8a, 10a e della Giunta per gli affari
delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede referente, il
29 novembre 2001, il 6 e 12 dicembre 2001.
Assegnato nuovamente alla 2a commissione (Giustizia),
in sede deliberante, il 19 febbraio 2002 con pareri delle
commissioni 1a, 7a, 8a, 10a e della Giunta per gli affari
delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 2a commissione, in sede deliberante, e
approvato il 20 febbraio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 2442):
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede
referente, il 4 marzo 2002 con pareri delle commissioni I,
VII, IX e XIV.
Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il
10, 23 aprile 2002, il 4 e il 20 giugno 2002.
Esaminato in aula il 14 gennaio 2003 e approvato il 15
gennaio 2003.



Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
modificata e della quale restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota all'art. 1:
- L'art. 6 del decreto legislativo 15 novembre 2000, n.
373 (Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei
servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso
condizionato), cosi' come modificato dalla presente legge,
e' il seguente:
"Art. 6 (Sanzioni). - 1. Chiunque pone in essere una
delle attivita' illecite di cui all'art. 4 e' assoggettato
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni oltre al
pagamento di una somma da lire centomila a lire
cinquecentomila per ciascun dispositivo illecito. In ogni
caso la sanzione amministrativa non puo' superare la somma
complessiva di lire duecento milioni. Si applicano altresi'
le sanzioni penali e le altre misure accessorie previste
per le attivita' illecite di cui agli articoli 171-bis e
171- octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, e
successive modificazioni.
2. Gli organi di cui all'art. 5, comma 1, procedono al
sequestro cautelare dei dispositivi illeciti.
3. I dispositivi oggetto di sequestro cautelare di cui
al comma 2 sono confiscati a seguito dell'accertamento
definitivo della loro illiceita'.".



 
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