Gazzetta n. 36 del 13 febbraio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 novembre 2002, n. 312
Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo C).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visti gli articoli 20 e 20-bis della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti i numeri 8 e 55 dell'allegato n. 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 maggio 2002;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 giugno 2002;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;
E m a n a
il seguente regolamento:
ART. 1 (L)
(Oggetto)
 
ART. 2 (R)
(Definizioni)

1. Ai fini del presente testo unico, se non diversamente ed espressamente indicato:

a) "casellario giudiziale" e' l'insieme dei dati relativi a
provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti
determinati; b) "casellario dei carichi pendenti" e' l'insieme dei dati relativi a
provvedimenti giudiziari riferiti a soggetti determinati che hanno
la qualita' di imputato; c) "anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato" e'
l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari che
applicano, agli enti con personalita' giuridica e alle societa' e
associazioni anche prive di personalita' giuridica, le sanzioni
amministrative dipendenti da reato, ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; d) "anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi
dipendenti da reato" e' l'insieme dei dati relativi a
provvedimenti giudiziari riferiti agli enti con personalita'
giuridica e alle societa' e associazioni anche prive di
personalita' giuridica, cui e' stato contestato l'illecito
amministrativo dipendente da reato, ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231; e) "ente" e' l'ente fornito di personalita' giuridica, la societa' e
l'associazione, anche priva di personalita' giuridica, ai sensi
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; f) "provvedimento giudiziario" e' la sentenza, il decreto penale e
ogni altro provvedimento emesso dall'autorita' giudiziaria; g) "provvedimento giudiziario definitivo" e' il provvedimento
divenuto irrevocabile, passato in giudicato o, comunque, non piu'
soggetto a impugnazione con strumenti diversi dalla revocazione; h) "codice identificativo" e' il codice fiscale o il codice
individuato ai sensi dell'articolo 43; i) "numero identificativo del procedimento" e' il numero del
procedimento assegnato dal sistema al momento dell'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale; l) "estratto" e' l'insieme dei dati del provvedimento giudiziario o
amministrativo da inserire nel sistema; m) "ufficio iscrizione" e' l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria
che ha emesso il provvedimento giudiziario soggetto a iscrizione o
a eliminazione, che ha competenze nella materia del presente testo
unico; n) "ufficio territoriale" e' l'ufficio presso il giudice di pace, che
ha competenze nella materia del presente testo unico; o) "ufficio locale" e' l'ufficio presso il tribunale e presso il
tribunale per i minorenni, che ha competenze nella materia del
presente testo unico; p) "ufficio centrale" e' l'ufficio presso il Ministero della
giustizia, che ha competenze nella materia del presente testo
unico; q) "sistema" e' il sistema informativo automatizzato del casellario
giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe
dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da
reato.
 
ART. 3 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)
 
ART. 4 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)

1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo e' iscritto per estratto contenente i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo
della persona cui si riferisce il provvedimento; codice
identificativo e' il codice fiscale per il cittadino italiano e
per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il
domicilio fiscale in Italia, nonche' il codice individuato ai
sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione
europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di
Stato non appartenente all'Unione europea; b) numero identificativo del procedimento; c) autorita' che ha emesso il provvedimento; d) data, dispositivo del provvedimento e nonne applicate.

2. L'estratta del provvedimento giudiziario penale contiene, inoltre, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

a) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a
ciascun reato; b) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione
sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale, misure
alternative alla detenzione, con riferimento a ciascun reato,
anche nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e
dell'articolo 6, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; c) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualita' o
professionalita', dichiarazione di tendenza a delinquere.

(artt. 6 e 7, r.d. n. 778/1931)
 
ART. 5 (L)
(Eliminazione delle iscrizioni)
 
ART. 6 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)
 
ART. 7 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)

1. Ogni provvedimento giudiziario e' iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice identificativo
della persona cui si riferisce il provvedimento giudiziario;
codice identificativo e' il codice fiscale per il cittadino
italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia
il domicilio fiscale in Italia, nonche' il codice individuato ai
sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione
europea che non abbia il codice fiscale e per il cittadino di
Stato non appartenente all'Unione europea; b) numero identificativo del procedimento; c) autorita' che ha emesso il provvedimento giudiziario; d) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate; e) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a
ciascun reato; f) pena principale e pena accessoria, circostanze, sanzione
sostitutiva, sospensione condizionale della pena e non menzione
della condanna nel certificato del casellario giudiziale, anche
nelle ipotesi di cui all'articolo 81 del codice penale e
dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274; g) misura di sicurezza, dichiarazione di abitualita' o
professionalita', dichiarazione di tendenza a delinquere.

(estensione artt. 6 e 7 r.d. n. 778/1931)
 
ART. 8 (L)
(Eliminazioni delle iscrizioni)
 
ART. 9 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)
 
ART. 10 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)

1. Ogni provvedimento giudiziario e' iscritto per estratto contenente i seguenti dati:

a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce
il provvedimento giudiziario; codice identificativo e' il codice
fiscale dell'ente; b) rappresentante e sede legale dell'ente; c) numero identificativo del procedimento; d) autorita' che ha emesso il provvedimento giudiziario; e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate; f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a
ciascun illecito amministrativo dipendente da reato; g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun
illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.

(estensione artt. 6 e 7 r.d. n. 778/1931)
 
ART. 11 (L)
(Eliminazione delle iscrizioni)
 
ART. 12 (L)
(Provvedimenti iscrivibili)
 
ART. 13 (R)
(Estratto del provvedimento iscrivibile)

1. Ogni provvedimento giudiziario e' iscritto per estratto contenente, secondo il tipo di provvedimento, i seguenti dati:

a) denominazione e codice identificativo dell'ente cui si riferisce
il provvedimento giudiziario; codice identificativo e' il codice
fiscale dell'ente; b) rappresentante e sede legale dell'ente; c) numero identificativo del procedimento; d) autorita' che ha emesso il provvedimento giudiziario; e) data, dispositivo del provvedimento giudiziario e norme applicate; f) luogo, data dell'infrazione e norme applicate, con riferimento a
ciascun illecito amministrativo dipendente da reato; g) sanzione amministrativa applicata, con riferimento a ciascun
illecito amministrativo dipendente da reato, anche nelle ipotesi
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231.

(estensione artt. 6 e 7 r.d. n. 778/1931)
 
ART. 14(L)
(Eliminazione delle iscrizioni)
 
ART. 15 (R)
(Ufficio iscrizione)

1. L'ufficio iscrizione iscrive l'estratto nel sistema ed elimina dal sistema le iscrizioni di tutti i provvedimenti, esclusi quelli di competenza dell'ufficio centrale ai sensi dell'articolo 19, commi 3, 4 e 6.
2. Ai fini dell'eliminazione, ufficio iscrizione e' l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento soggetto ad eliminazione per decorso del tempo ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere c), d), e), f), g) e h), e dell'articolo 11, comma 1, o l'ufficio presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento da cui deriva l'eliminazione dell'iscrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettere a), b) ed i), dell'articolo 8, comma 1, lettera b), e dell'articolo 14, comma 1.
3. L'iscrizione o l'eliminazione e' effettuata quando il provvedimento giudiziario e' definitivo; nel caso di iscrizione di provvedimenti non definitivi, quando il provvedimento e' pubblicato nelle forme di legge.
4. L'ufficio iscrizione verifica l'esistenza nel fascicolo dei codici identificativi delle persone e degli enti, nonche' del numero identificativo del procedimento; verifica, inoltre, la completezza nel provvedimento dei dati utili ai fini dell'estratto.
5. L'ufficio iscrizione se riscontra nel fascicolo la mancanza del codice identificativo delle persone o degli enti o del numero identificativo del procedimento provvede ad inserirlo secondo le modalita' previste dai decreti dirigenziali emanati ai sensi degli articoli 42 e 43.
6. L'ufficio iscrizione se nel provvedimento riscontra dati mancanti o incompleti, lo segnala all'autorita' competente alla correzione, e in particolare, al giudice penale ai sensi dell'articolo 130 del codice di procedura penale, al giudice civile o amministrativo i sensi dell'articolo 288, secondo comma, del codice di procedura civile, all'autorita' amministrativa che ha emesso il provvedimento.
7. L'ufficio iscrizione se riscontra contrasti tra il provvedimento da iscrivere e quelli gia' iscritti nel sistema, effettua la segnalazione al pubblico ministero competente ai fini della risoluzione della questione concernente l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 40.
 
ART. 16 (R)
(Comunicazioni all'ufficio iscrizione)

1. L'ufficio di cancelleria del giudice dell'esecuzione comunica all'ufficio iscrizione l'avvenuta esecuzione della pena pecuniaria e di ogni altra pena ai fini della eliminazione delle iscrizioni collegate al decorso del tempo dall'esecuzione della pena.
 
ART. 17 (R)
(Ufficio territoriale)

1. L'ufficio territoriale rilascia i certificati, esclusi quelli richiesti da autorita' straniere, e consente la visura delle iscrizioni.
(art. 51 d.lgs. n. 274/2000 e art. 20 d.m. n. 204/2001)
 
ART. 18 (R)
(Ufficio locale)

1. L'ufficio locale rilascia i certificati, compresi quelli richiesti da autorita' straniere, e consente la visura delle iscrizioni.
(art. 2, terzo comma, r.d. n. 778/1931)
 
ART. 19 (R)
(Ufficio centrale)

1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti:

a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario
giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli
delle iscrizioni relative ai minorenni; b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi
pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; c) conserva i dati suddetti adottando le piu' idonee modalita'
tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la
reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la
compilazione dei certificati di emergenza; d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati; e) concorre ad elaborare le modalita' tecniche di funzionamento del
sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione,
eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle
procedure degli e tra gli uffici; f) vigila sull'attivita' degli uffici, adottando le misure necessarie
per prevenire o rimuovere eventuali irregolarita'; g) adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi
opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del
casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti,
dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato,
dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato.

2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.
3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia.
4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 15.
5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonche' le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'articolo 5, comma 4.
6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attivita' di supporto:

a) fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi
all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale; b) fornisce all'autorita' giudiziaria e alla pubblica
amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine
all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le
informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le
norme a tutela del trattamento dei dati personali; c) in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di
reciprocita' e, in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle
condizioni di legge, fornisce alle competenti autorita' straniere
i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri.

(art. 3 r.d. n. 778/1931)
 
ART. 20 (R)
(Comunicazioni all'ufficio centrale)

1. L'autorita' che emette i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono i ricorsi avverso questi ne da' comunicazione all'ufficio centrale senza ritardo.
2. Il Ministero della giustizia comunica senza ritardo all'ufficio centrale il decreto di grazia.
3. Il Comune competente comunica senza ritardo all'ufficio centrale l'avvenuta morte della persona.
4. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire la rapida trasmissione, anche telematica, dei provvedimenti e delle informazioni, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, per le modalita' telematiche e, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
 
ART. 21 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi
pendenti acquisito dall'autorita' giudiziaria)
 
ART. 22 (L) (Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi
pendenti richiesto dal difensore)
 
ART. 23 (L)
(Certificati del casellario giudiziale richiesti dall'interessato)
 
ART. 24 (L) (Certificato generale del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato)
 
ART. 25 (L) (Certificato penale del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato)
 
ART. 26 (L) (Certificato civile del casellario giudiziale richiesto
dall'interessato)
 
ART. 27 (L) (Certificato del casellario dei carichi pendenti richiesto
dall'interessato)
 
ART. 28 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori
di pubblici servizi)
 
ART. 29 (L)
(Certificato del casellario giudiziale per ragioni di elettorato)
 
ART. 30 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato acquisito dall'autorita' giudiziaria.)
 
ART. 31 (L) (Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato richiesto dall'ente interessato)
 
ART. 32 (L) (Certificato richiesto dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori di pubblici servizi)
 
ART. 33 (R) (Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato)

1. La persona o l'ente interessato puo' conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non e' fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31.
2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalita' tecnico operative per consentire tale conoscibilita', sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito e il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Sono competenti a consentire la visura tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
4. Gli altri uffici abilitati sono individuati con le modalita' di cui all'articolo 35, comma 2.
 
ART. 34 (R)
(Esclusione del codice identificativo dal certificato)

1. Il codice identificativo della persona o dell'ente cui si riferisce il provvedimento non risulta dal certificato.
 
ART. 35 (R)
(Ufficio competente al rilascio del certificato)

1. Sono competenti al rilascio del certificato tutti gli uffici territoriali e tutti gli uffici locali.
2. Il certificato puo' essere rilasciato da altri uffici, anche diversi da quelli giudiziari, individuati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che definisce altresi' le modalita' tecniche di collegamento telematico finalizzate all'utilizzabilita' del sistema da parte di detti uffici, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.
3. Gli uffici di cui ai commi 1 e 2 assicurano la tenuta di archivi informatici in cui confluiscono i dati relativi ai certificati rilasciati.
 
ART. 36 (R)
(Certificato di emergenza)

1. Nel caso di totale o parziale non operativita' del sistema, l'ufficio cui il certificato e' richiesto rilascia il certificato di emergenza dopo aver acquisito i dati conservati presso l'ufficio centrale.
2. Se, alla data del ripristino del sistema, e' riscontrata qualsiasi discordanza nei dati rispetto alla data di richiesta di certificato, l'ufficio che ha rilasciato il certificato di emergenza provvede all'invio al richiedente del certificato ordinario, che sostituisce quello di emergenza.
 
ART. 37 (L)
(Certificati richiesti da autorita' straniere)
 
ART. 38 (R)
(Termine per il rilascio di certificato)

1. Il certificato e' rilasciato nello stesso giorno della richiesta, eccetto il certificato di emergenza che e' rilasciato non appena sono acquisiti i dati necessari.
 
ART. 39 (R) (Consultazione diretta del sistema da parte dell'autorita' giudiziaria e da parte delle amministrazioni pubbliche e dei gestori
di pubblici servizi)

1. Le modalita' tecnico operative per consentire alle amministrazioni pubbliche e ai gestori di pubblici servizi, eventualmente con differenziazioni territoriali e per tipo di certificato, la consultazione del sistema ai fini delle acquisizioni d'ufficio, di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dei controlli, di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, o ai fini dell'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 28 e 32, nonche' per consentire all'autorita' giudiziaria l'acquisizione dei certificati di cui agli articoli 21 e 30, sono individuate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.
 
ART. 40 (L)
(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)
 
ART. 41 (R)
(Principi e funzioni)

1. Il sistema consente lo svolgimento, con tecnologie informatiche, delle attivita' degli uffici e tra essi concernenti l'iscrizione, l'eliminazione, lo scambio, la trasmissione e conservazione dei dati, e delle attivita' concernenti i servizi certificativi, anche nei rapporti con l'utenza, nel rispetto di rigorosi criteri di completezza, aggiornamento, esattezza e sicurezza delle notizie e delle informazioni raccolte.
2. Il sistema consente, altresi', attraverso l'utilizzo di appositi strumenti di controllo, il costante monitoraggio dei soggetti che compiono le attivita', della data e della tipologia delle stesse, nonche' delle attivita' di acquisizione, certificazione e visura dei dati.
3. Il sistema opera in modo tale da assicurare il rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e delle regole tecniche emanate in attuazione dello stesso, nonche' delle disposizioni sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
 
ART. 42 (R)
(Regole tecniche del sistema)

1. Le regole tecniche di funzionamento del sistema, attinenti alle procedure degli uffici e tra gli uffici interessati, alle procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo e il numero identificativo, ai relativi tempi, e ai servizi certificativi, sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, nel contesto della disciplina generale di cui all'articolo 41, comma 3, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale e' adottato sentito altresi' il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto e' adottato altresi' sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Le tecnologie informatiche sono finalizzate a prevenire e correggere eventuali errori nella immissione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati, anche in collegamento con il sistema informatizzato dei registri.
 
ART. 43 (R)
(Codice identificativo sulla base delle impronte digitali)

1. Al fine di consentire la sicura riferibilita' di un procedimento ad un cittadino di Stato appartenente all'Unione europea, che non abbia il codice fiscale, o ad un cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, e il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le regole tecniche che consentono, nei casi previsti dal presente testo unico, l'adozione di un codice identificativo attraverso l'utilizzazione del sistema di riconoscimento delle impronte digitali esistente presso il Ministero dell'interno, come eventualmente modificato o integrato dalla normativa di attuazione prevista dall'art. 34 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e successive modificazioni.
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, possono essere determinate le modalita' di collegamento tra il sistema previsto dall'art. 2, comma 7, del decreto legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, e il casellario giudiziale.
 
ART. 44 (R)
(Eliminazione di iscrizioni incompatibili)

1. L'ufficio centrale elimina dal sistema tutte le iscrizioni esistenti incompatibili con quelle previste dal presente testo unico.
 
ART. 45 (L) (Esclusione dai certificati ed eliminazione di iscrizioni per i reati di competenza del giudice di pace commessi prima del 2 gennaio 2002)
 
ART. 46 (R)
(Regole tecniche sino alla completa operativita' del sistema)

1. Sino alla completa operativita' del sistema, le regole tecniche di cui agli articoli 39 e 42 sono disciplinate con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, per le modalita' telematiche, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in modo che, a seconda delle concrete possibilita' tecniche, le procedure possano svolgersi su supporto cartaceo o informatico, anche con differenziazioni territoriali.
2. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice identificativo di cui all'articolo 43, il decreto dirigenziale e' adottato sentito altresi' il Ministero dell'interno. Per le procedure concernenti l'utilizzazione del codice fiscale, fatte salve la disciplina in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale e le relative competenze del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, il decreto e' adottato altresi' sulla base delle prescrizioni tecniche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze.
 
ART. 47 (R)
(Eliminazioni di iscrizioni per morte della persona effettuate
dall'ufficio locale)

1. Sino alla completa operativita' della trasmissione telematica delle informazioni di cui all'articolo 20, comma 4, il Comune comunica la morte delle persone all'ufficio locale, nel cui ambito territoriale le persone sono nate. L'ufficio locale elimina le relative iscrizioni.
2. Per le persone nate all'estero, o delle quali non si e' potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio locale quello presso il Tribunale e presso il Tribunale per i minorenni di Roma.
 
ART. 48 (R)
(Termine per il rilascio di certificato)

1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, il certificato e' rilasciato entro il giorno successivo o, se e' richiesto il rilascio immediato, nel medesimo giorno.
 
ART. 49 (R) (Modifica dell'articolo 46, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) alla lettera aa) dopo le parole: "che riguardano l'applicazione"
sono aggiunte le seguenti: "di misure di sicurezza e"; b) dopo la lettera bb) e' inserita la seguente: "bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231;".
 
ART. 50 (R)
(Termine per l'emanazione dei decreti dirigenziali)

1. I decreti dirigenziali del Ministero della giustizia previsti dagli articoli 20, comma 4, 33, comma 2, 43 e 46 sono emanati entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
del presente testo unico.
 
ART. 51 (R)
(Raccordo con norme esterne al testo unico)

1. Ogni richiamo delle norme relative al casellario giudiziale, all'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e ai relativi carichi pendenti, presente in norme di legge o di regolamento, si intende riferito alle corrispondenti norme del
presente testo unico.
 
ART. 52 (L)
(Abrogazioni di norme primarie)
 
ART. 53 (L)
(Abrogazioni parziali e riformulazioni conseguenti di norme)
 
ART. 54 (R)
(Abrogazioni di norme secondarie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:

- decreto del Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli
affari di culto 6 ottobre 1931, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 10 ottobre 1931; - decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 novembre 1988,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 19 dicembre 1988; - decreto del Ministro della giustizia 10 novembre 1999, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 2 del 31
gennaio 2000; - all'articolo 107, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono soppresse le parole: "al
casellario giudiziale e,"; - gli articoli da 19 a 21 del decreto del Ministro della giustizia 6
aprile 2001, n. 204.
 
ART. 55 (L)
(Norma finale)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione
pubblica
Castelli, Ministro della giustizia
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Stanca, Ministro per l'innovazione e le
tecnologie Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 263
 
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