Gazzetta n. 35 del 12 febbraio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 dicembre 2002, n. 310
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, concernente gli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 45 che ha istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, recante il regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro;
Ritenuta la necessita' di apportare modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2002;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Sono uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) la Segreteria tecnica del Ministro;
d) l'Ufficio legislativo;
e) il Servizio di controllo interno;
f) l'Ufficio stampa;
g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.".
2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 2, la lettera: "e)" e' sostituita dalla seguente: "f)".
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3 (Funzioni degli uffici di diretta collaborazione). - 1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nell'attivita' di collaborazione con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo.
2. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
3. La Segreteria del Ministro e' composta dal Capo della Segreteria e dal Segretario particolare. Il Capo della Segreteria sovrintende alla cura degli uffici di segreteria del Ministro, provvede al coordinamento degli impegni e alla predisposizione dei materiali per gli interventi del Ministro. Il Segretario particolare cura l'agenda e la corrispondenza del Ministro, nonche' i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.
4. La Segreteria tecnica del Ministro svolge attivita' di supporto tecnico all'attivita' istituzionale del Ministro, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a momenti di approfondimento scientifico.
5. L'Ufficio legislativo cura le iniziative legislative e regolamentari del Ministero, segue l'andamento dei lavori parlamentari, le concertazioni e le intese necessarie con le altre amministrazioni, i rapporti con il Parlamento e le istituzioni comunitarie. Provvede, altresi', allo studio e alla progettazione normativa, alla consulenza giuridica e legislativa degli uffici del Ministero e cura, inoltre, avvalendosi dei competenti uffici dirigenziali generali, il contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale, l'organizzazione del settore giuridico-legislativo in modo da assicurare il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualita' del linguaggio normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione della normativa, i rapporti con gli altri organi costituzionali, con le autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato.
6. L'ufficio stampa svolge compiti di diretta collaborazione con il Ministro, curando, tra l'altro, i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, promuove, anche in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.
7. Le Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato curano la corrispondenza del Sottosegretario ed i rapporti personali dello stesso con altri soggetti pubblici e privati, nonche' ogni altro compito da questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale.".
4. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 1, le parole: "lettere d) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere e) e g)".
5. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 3, dopo le parole: "dal Capo della Segreteria del Ministro," sono inserite le seguenti: "dal responsabile della Segreteria tecnica del Ministro,".
6. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Capo dell'Ufficio legislativo si avvale di un Vice Capo dell'Ufficio con funzioni vicarie.".
7. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 4, dopo le parole: "Il Capo della Segreteria particolare" sono inserite le seguenti: ", il responsabile della Segreteria tecnica".
8. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, al comma 1, lettera b), dopo le parole: "per il capo dell'ufficio legislativo" sono inserite le seguenti: ", per il responsabile della Segreteria tecnica".
9. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 297, dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e' compensato considerando indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 11 dicembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Mazzella, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 25



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
17 maggio 2001, n. 297 (Regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro del lavoro),
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2001,
n. 167.
Note al preambolo:
- Il testo dell'art. 87, quinto comma, della
Costituzione e' il seguente:
"Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti".
- Il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), e' il seguente:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello
dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le
duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), e' il seguente:
"2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si
provvede al riordino delle segretarie particolari dei
Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato
dall'autorita' di Governo competente, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, e' determinato, in attuazione dell'art. 12,
comma l, lettera n) della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza
aggravi di spesa e, per il personale disciplinato dai
contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una
specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico
accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle
responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di
disponibilita' ad orari disagevoli, ai dipendenti assegnati
agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.
Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, e'
sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per
la produttivita' collettiva e per la qualita' della
prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore
del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le
norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e
successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra
norma riguardante la costituzione e la disciplina dei
gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei
Ministri e dei Sottosegretari di Stato".
- Il testo della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante:
"Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della
Pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
17 marzo 1997, n. 63, S.O.
- Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo), e' il seguente:
"14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.".
- Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286, recante: "Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta
dall'amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 agosto 1999 n. 193.
- Il testo dell'art. 45 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n.
59), e' il seguente:
"Art. 45 (Istituzione del Ministero e attribuzioni.). -
1. E' istituito il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti
spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con
particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle
condizioni di bisogno e disagio delle persone delle
famiglie, di politica del lavoro e sviluppo
dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza
del sistema previdenziale.
3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti
risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, nonche' le funzioni del Dipartimento
per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, ivi compresa quelle in materia di
immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in
ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli
1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge
15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente
legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero
esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il
servizio civile, di cui all'art. 10, commi 7 e seguenti,
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il
Ministero esercita altresi' le funzioni di vigilanza
spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, a norma dell'art. 88, sull'Agenzia per la
formazione e istruzione professionale.
4. Al Ministero sono altresi' trasferite, con le
inerenti risorse, le funzioni che, da parte di apposite
strutture e con riferimento alle materie di cui al comma 1,
sono esercitate: dal Ministero degli affari esteri, in
materia di tutela previdenziale dei lavoratori emigrati;
dal Ministero dei trasporti e della navigazione, in materia
di vigilanza sul trattamento giuridico, economico,
previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende
autoferrotranviarie e delle gestioni governative, nonche'
in materia di organizzazione, assistenza e previdenza del
lavoro marittimo, portuale e della pesca; dallo stesso
Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di
previdenza e assistenza dei lavoratori addetti ai servizi
di trasporto aereo; dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, in materia di servizio
ispettivo per la sicurezza mineraria e di vigilanza
sull'applicazione della legislazione attinente alla salute
sui luoghi di lavoro; dal Ministero dell'interno,
iniziative di cooperazione internazionale e attivita' di
prevenzione e studio sulle emergenze sociali. [Sono
altresi' trasferiti al Ministero i compiti svolti in
materia di tutela contro gli infortuni de lavoro
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza
del lavoro (ISPESL)].".
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
26 marzo 2001, n. 176, recante: "Regolamento di
organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 18 maggio 2001, n. 114, S.O.
- Per il citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 297 del 2001, si veda la nota al titolo.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 2 (Uffici di diretta collaborazione). - 1. Sono
Uffici di diretta collaborazione con il Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro;
c) la Segreteria tecnica del Ministro;
d) l'Ufficio legislativo;
e) il Servizio di controllo interno;
f) l'Ufficio stampa;
g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
2. I titolari degli uffici di cui al comma 1, lettere
da a) ad f) sono nominati dal Ministro con proprio decreto.
3. La Segreteria del Ministro e l'Ufficio stampa
operano alle dirette dipendenze del Ministro. Le Segreterie
dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze
dei rispettivi Sottosegretari. Il Servizio di controllo
interno opera in posizione di autonomia operativa e
riferisce al Ministro.
4. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dal
comma 3, coordina l'attivita' degli uffici di diretta
collaborazione, i quali, ai fini di cui al decreto
legislativo 7 agosto 1997. n. 279, costituiscono un unico
centro di responsabilita'.".
- Il testo dell'art. 5, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come
modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 5 (Personale degli uffici di diretta
collaborazione). - 1. Il contingente di personale degli
uffici di diretta collaborazione, ad eccezione di quello di
cui all'art. 2, comma 1, lettere e) e g), e' stabilito
complessivamente in cento unita'. In tale contingente
possono essere assegnati dipendenti del Ministero ovvero
altri dipendenti pubblici, anche in posizione di
aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe
posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche'
collaboratori estranei alla pubblica amministrazione in
possesso di specifici titoli di studio e professionali, fra
cui esperti e consulenti, da assumere previo provvedimento
motivato con contratto a tempo determinato di durata non
superiore alla scadenza del mandato del Ministro, nel
rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui
all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del
1993, il cui numero non puo' superare il venti per cento
del contingente sopraindicato.
2. Nell'ambito del contingente di cui al comma 1, sono
individuati, presso gli uffici di diretta collaborazione,
per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di
diretta collaborazione, specifici incarichi di funzione di
livello dirigenziale non generale in numero non superiore a
otto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 19, comma
10, del decreto legislativo n. 29 del 1993. Gli incarichi
di cui al presente comma concorrono a determinare il limite
degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma
dell'art. 5, commi 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 febbraio 1999. n. 150, e sono attribuiti
anche ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto
legislativo n. 29 del 1993.
3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici,
costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio
legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal
responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal
Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle
Segreterie dei Sottosegretari di Stato, si intendono
aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I
predetti soggetti, qualora dirigenti del ruolo unico, sono
incaricati ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n.
29 del 1993.
4. L'attribuzione degli incarichi ad esperti e
consulenti estranei all'amministrazione, di cui al primo
comma, e' subordinata alla carenza o all'indisponibilita'
delle necessarie professionalita' interne ed e' disposta
previa verifica di adeguata competenza, desumibile da
specifici e analitici requisiti culturali e professionali,
coerenti all'incarico da conferire.".
- Il testo dell'art. 6 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come
modificato dal decreto qui pubblicato e' il seguente:
"Art. 6 (Responsabili degli uffici di diretta
collaborazione).- 1. Il Capo di Gabinetto e' nominato fra
persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in
possesso di capacita' adeguate alle funzioni da svolgere,
avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e
scientifici ed alle esperienze maturate.
2. Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i
magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati
dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, nonche' fra docenti
universitari, avvocati ed altri operatori professionali del
diritto, anche estranei alla pubblica amministrazione, in
possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo
della consulenza giuridica e legislativa e della
progettazione e produzione normativa. Il Capo dell'Ufficio
legislativo si avvale di un Vice capo dell'ufficio con
funzioni vicarie.
3. Il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e' nominato
fra operatori del settore dell'informazione iscritti
nell'albo dei giornalisti, o fra persone, anche
appartenenti alle pubbliche amministrazioni, iscritte nel
medesimo albo ed in possesso di specifica capacita' ed
esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di
comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonche'
dell'editoria e della comunicazione informatica. Ai fini
della costituzione dell'ufficio stampa si applica la legge
7 giugno 2000, n 150.
4. Il Capo della Segreteria particolare, il
responsabile della Segreteria tecnica ed il Segretario
particolare del Ministro, nonche' i capi delle segreterie
dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche
estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un
rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari
interessati.
5. I capi degli uffici di cui al presente articolo sono
nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo
mandato governativo. I capi delle segreterie dei
Sottosegretari di Stato ed i segretari particolari sono
nominati su designazione dei Sottosegretari interessati. Al
decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai
commi 1, 2 e 3 e' allegata una scheda relativa ai titoli ed
alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.
6. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono
incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attivita'
professionale, a carattere continuativo. Dello svolgimento
di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere
non continuativo e' informato il Ministro, che ne valuta la
compatibilita' con le funzioni svolte. Per i dipendenti
pubblici rientranti fra le categorie di cui al secondo
comma si provvede in armonia con i regolamenti
dell'amministrazione di appartenenza.".
- Il testo dell'art. 7, del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 7 (Trattamento economico). - 1. Al Capo di
Gabinetto e al capo dell'Ufficio legislativo spetta un
trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la
modalita' di cui all'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva
di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale generale, incaricati ai sensi dell'art. 19,
comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 ed in un
emolumento accessorio da fissare in un importo non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio
spettante ai capi dei dipartimenti del Ministero;
b) per il Capo dell'ufficio legislativo, per il
responsabile della Segreteria tecnica e per il responsabile
del servizio di controllo interno, in una voce retributiva
di importo non superiore a quello massimo del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di
livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29
del 1993, ed un emolumento accessorio da fissare in un
importo non superiore alla misura massima del trattamento
accessorio spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali
generali dello stesso Ministero. Ai capi dei predetti
uffici, dipendenti da pubbliche amministrazioni, in
aggiunta al trattamento economico in godimento, e'
corrisposto un emolumento accessorio fino alla misura
massima del trattamento accessorio spettante,
rispettivamente, ai Capi dei dipartimenti del Ministero ed
ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali dello
stesso Ministero
2. Al Capo della Segreteria particolare ed al
Segretario particolare del Ministro, ai capi delle
Segreterie dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati
fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un
trattamento economico omnicomprensivo determinato con
apposito contratto individuale, articolato in una voce
retributiva rapportata alla misura massima del trattamento
economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio
dirigenziale di livello non generale, esclusa la
retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio
determinato in un importo non superiore alla misura massima
del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari
di uffici dirigenziali non generali del Ministero. Al Capo
dell'Ufficio stampa del Ministro e' corrisposto un
trattamento economico conforme a quello previsto dal
contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la
qualifica di redattore capo. Ai capi degli uffici di cui al
presente comma, dipendenti da pubbliche amministrazioni, in
aggiunta al trattamento economico in godimento e'
corrisposto un emolumento accessorio fino alla misura
massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti
di uffici dirigenziali non generali dell'amministrazione.
3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico,
assegnati agli uffici di diretta collaborazione, e'
corrisposta una retribuzione di posizione in misura
equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai
dirigenti della stessa fascia del Ministero nonche',
sentite le organizzazioni sindacali e in attesa di
specifica disposizione contrattuale, un'indennita'
sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata ai
sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 29
del 1993 di importo non superiore al cinquanta per cento
della retribuzione di posizione, a fronte delle
responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della
specifica qualificazione professionale posseduta, della
disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della
prestazione individuale.
4. Il trattamento economico del personale con contratto
a tempo determinato e di quello con rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal
Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il
relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita'
previsionale di base Gabinetto e uffici di diretta
collaborazione all'opera del Ministro dello stato di
previsione della spesa del Ministero.
5. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici
di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita',
degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad
orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via
ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle
conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai
responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria
di diretta collaborazione. Tale trattamento, consistente in
un emolumento da corrispondere mensilmente, e' sostitutivo
degli istituti retributivi per il lavoro straordinario, per
l'incentivazione alla produttivita' e per la qualita' della
prestazione individuale, Il personale beneficiario della
predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto,
sentiti i responsabili degli uffici di cui all'art. 2,
comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale
la misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'art.
14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.
6. Il personale dipendente da altre pubbliche
amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali
assegnato agli uffici di diretta collaborazione, e' posto
in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo.".
- Il testo dell'art. 11 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 297 del 2001, come
modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente:
"Art. 11 (Norme transitorie e finali). - 1. Gli
incarichi di funzione di livello dirigenziale previsti
dall'art. 4, comma 2, e dall'art. 5, comma 2, non
comportano aumento dell'attuale dotazione organica del
Ministero.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non possono
derivare effetti di aumento della spesa.
2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del
principio di invarianza della spesa, l'eventuale maggiore
onere derivante dalla previsione dei trattamenti economici
di cui all'art. 7, commi 1 e 2, e' compensato considerando
indisponibile un numero di incarichi di funzione
dirigenziale equivalente sul piano finanziario.".



 
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