Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 8 gennaio 2003
Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1 gennaio 2001 e scadenza 1 luglio 2008, emessi ai sensi dell'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, terza quota della seconda annualita'.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtu' del quale il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:
i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;
la somma da corrispondere a ciascun concessionario e' pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facolta' di definizione automatica;
l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non puo' superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;
al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, e' autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, cosi' ripartita:
a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2000;
b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2001;
c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2002;
d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1 gennaio 2003;
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalita' e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilita' ammesse ai benefici della normativa in parola, ha ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, riducendolo a lire 2.400 miliardi, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere b), c) e d) suindicate;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
Visto il decreto ministeriale n. 475971 del 22 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 031818 del 21 gennaio 2000, con cui, per le finalita' del citato art. 60, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1999, si e' provveduto all'emissione della prima annualita' dei titoli di Stato previsti dalla citata normativa, assegnando certificati di credito del Tesoro con godimento 1 gennaio 2000 e scadenza 1 luglio 2007 per l'importo di euro 513.553.000 (pari a lire 994.377.267.310);
Visti i decreti ministeriali n. 012649 del 12 dicembre 2001 e n. 19773 dell'8 gennaio 2003, con cui si e' provveduto all'emissione delle prime due quote dei titoli relativi alla seconda annualita' di cui alla citata normativa assegnando certificati di credito del Tesoro con decorrenza 1 gennaio 2001 e scadenza 1 luglio 2008, rispettivamente, per gli importi di euro 206.081.000 e di euro 70.596.000 (e quindi per complessivi euro 276.677.000);
Viste le lettere n. 2002/210877 del 4 novembre 2002 e n. 2002/225984 del 20 novembre 2002 con le quali l'Agenzia delle entrate ha trasmesso, fra l'altro, un apposito elenco, riguardante, a completamento della seconda delle suddette annualita', i nominativi degli aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in conseguenza della presentazione delle relative domande di rimborso e di discarico per inesigibilita', ai quali dovranno essere assegnati titoli di Stato per complessivi 125.246.000 euro, tenuto conto dell'importo di 100.640,39 euro derivante dagli arrotondamenti da effettuare;
Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalita', l'emissione di una ulteriore quota relativa alla seconda annualita' dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1 gennaio 2001 e scadenza 1 luglio 2008, per l'ammontare nominale di complessivi 125.246.000 euro, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di euro 125.145.359,61 (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di euro 100.640,39 (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra);
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1 settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalita' di cui all'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, e' disposta l'emissione di una terza quota, relativa alla seconda delle annualita' previste dalla predetta normativa, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali 125.246.000 euro, da assegnare ai soggetti aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali, indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:
godimento: 1 gennaio 2001;
scadenza: 1 luglio 2008;
prezzo d'emissione: alla pari;
rimborso: in unica soluzione, il 1 luglio 2008;
tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalita' di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2001, citato nelle premesse.
All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralita' scadute.
 
Art. 2.
Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 12 dicembre 2001.
 
Art. 3.
Con successivi provvedimenti si procedera' alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.
Il presente decreto sara' trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 8 gennaio 2003
Il Ministro: Tremonti
 
Allegato
al decreto ministeriale 19778 dell'8 gennaio 2003

----> Vedere allegato da pag. 20 a pag. 37 <----
 
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