Gazzetta n. 34 del 11 febbraio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 15 gennaio 2003, n. 19
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo cinematografico tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese, con allegati, fatto a Parigi il 6 novembre 2000.
 
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.
 
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 6.490 annui per ogni quadriennio a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
 
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 gennaio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1153):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e
Ministro, ad interim, degli affari esteri (Berlusconi) il
18 febbraio 2002.
Assegnato alla 3a commissione (Affari esteri,
emigrazione), in sede referente, il 21 marzo 2002, con
pareri delle commissioni 1a, 5a, 7a, 10a.
Esaminato dalla 3a commissione, in sede referente, il 4
e 13 giugno 2002.
Relazione presentata il 25 giugno 2002 (atto n. 1153/A
- relatore sen. Pianetta).
Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3079):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e
comunitari), in sede referente, il 3 settembre 2002, con
pareri delle commissioni I, V e VII.
Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il
17, 18 e 26 settembre 2002.
Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19
dicembre 2002.
 
ACCORDO CINEMATOGRAFICO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

PREAMBOLO

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese, Di seguito denominati le Parti, Considerando la loro volonta' comune di rinnovare e di rafforzare le relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Francia. Considerando la necessita' di attualizzare le loro relazioni di cooperazione nel settore cinematografico tenendo conto delle rispettive normative in materia e della realta' dei mercati.
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1 Ai fini del presente Accordo, il termine "opera cinematografica" indica le opere cinematografiche di qualsiasi durata e su qualsiasi supporto, quale che sia il genere (fiction, animazione, documentari) conformemente alle disposizioni relative all'industria cinematografica esistenti in ciascuno dei due Stati e la cui prima diffusione abbia luogo nelle sale cinematografiche.
Articolo 2 1. Le opere cinematografiche di coproduzione ammesse ai benefici del presente Accodo beneficiano, a pieno diritto, in ciascuno Stato, dei vantaggi derivanti dalle disposizioni relative all'industria cinematografica che sono in vigore o che possono essere emanate da ciascuno Stato. L'Autorita' competente di ciascuna delle Parti comunica all'Autorita' competente dell'altra Parte la lista dei testi relativi a questi vantaggi. Nella misura in cui i testi relativi a questi vantaggi sono modificati, quale che sia la maniera da parte dell'uno o dell'altro Stato, l'Autorita' competente dello Stato in questione si impegna a comunicare la portata di queste modifiche all'Autorita' competente dell'altro Stato. 2. Questi vantaggi sono concessi solo al produttore dello Stato che l'accorda. 3. Per essere ammesse ai benefici del presente Accordo, le opere cinematografiche di coproduzione devono aver ricevuto, al piu' tardi quattro mesi dopo l'uscita del film nelle sale in Italia o in Francia l'approvazione delle Autorita' competenti dei due Stati. Le domande di ammissione devono rispettare le procedure previste al riguardo da ciascuno Stato ed essere conformi alle condizioni minime fissate nell'Allegato 1 del presente Accordo. Le Autorita' competenti dei due Stati si scambiano tutte le informazioni relative alla concessione, al rigetto, alla modifica o al ritiro delle domande di ammissione ai benefici del presente Accordo. Prima di respingere una domanda, le Autorita' competenti dei due Stati devono consultarsi. Allorche' le Autorita' competenti dei due Stati hanno ammesso l'opera cinematografica ai benefici della coproduzione, questa ammissione non puo' essere successivamente annullata senza un accordo tra queste stesse Autorita'. L'approvazione di un progetto di coproduzione da parte delle Autorita' competenti dei due Stati non vincola le stesse alla concessione del visto di revisione cinematografica. Le Autorita' competenti sono: - in ltaiia: il Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Dipartimento dello Spettacolo - in Francia: il Centro Nazionale della Cinematografia.
Articolo 3 1. Per essere ammesse ai benefici del presente Accordo, le opere cinematografiche devono essere realizzate da imprese di produzione che dispongano di una buona organizzazione tecnica e finanziaria e un'esperienza professionale riconosciuta dalla Autorita' competente dello Stato di appartenenza. 2. Le imprese di produzione devono, inoltre, soddisfare le seguenti condizioni: 1 avere presidenti, direttori o gestori, sia di cittadinanza italiana o francese, sia cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea, di uno Stato aderente alla Convenzione europea sulla televisione trans-frontiere del Consiglio d'Europa o di uno Stato terzo europeo col quale la Comunita' europea abbia concluso accordi nel settore audiovisivo. Gli stranieri diversi dai cittadini degli Stati europei sopracitati, qualificati come residenti, sono, per l'applicazione del presente comma, assimilati ai cittadini italiani e francesi. 2 non essere controllati da una o piu' persone fisiche o giuridiche provenienti da Stati diversi dagli Stati europei citati al comma 1. 3. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate, preferibilmente, nei teatri di posa che si trovano sul territorio dell'uno o dell'altro dei due Stati firmatari del presente Accordo. 4. Le riprese realizzate in ambienti naturali, esterni o interni, sul territorio di uno Stato non membro della Comunita' europea che non partecipa alla coproduzione possono essere autorizzate qualora lo richieda la sceneggiatura o l'azione dell'opera cinematografica.
Articolo 4 La proporzione dei rispettivi apporti del o dei coproduttori dei due Stati in un'opera cinematografica di coproduzione puo' variare dal 10% (dieci per cento) al 90% (novanta per cento) del costo definitivo dell'opera cinematografica. Cio' nondimeno, in funzione del bilancio del film, la percentuale di partecipazione minoritaria puo' essere abbassata fino al 5% (cinque per cento) del costo definitivo dell'opera cinematografica, qualora questo sia superiore a 50.000.000 FF (cinquanta milioni di franchi francesi) o l'equivalente in Euro o l'equivalente in lire italiane. Tuttavia, come eccezione a questa regola, le Autorita' competenti dei due Stati possono, di comune accordo, far beneficiare di queste disposizioni i progetti aventi un bilancio inferiore a 50.000.000 FF (cinquanta milioni di franchi francesi) o l'equivalente in Euro o l'equivalente in lire italiane, per favorire il funzionamento equilibrato di questo Accordo.
Articolo 5 Ciascun coproduttore e' co-detentore degli elementi materiali e immateriali dell'opera cinematografica. II materiale e' depositato a nome congiunto dei coproduttori in un laboratorio scelto di comune accordo.
Articolo 6 Le Autorita' competenti dei due Stati verificano ogni due anni se l'equilibrio delle rispettive partecipazioni e' stato rispettato e, in mancanza dello stesso, prendono le misure necessarie. Un equilibrio generale deve essere osservato sia per le partecipazioni artistiche e tecniche sia per le partecipazioni finanziarie: questo equilibrio e' valutato dalla commissione Mista prevista all'articolo 13. Per l'attuazione di questo bilancio, ciascuna Autorita' - in occasione della procedura di ammissione di un'opera cinematografica ai benefici del presente Accordo - fa un riepilogo dell'insieme degli aiuti e finanziamenti come previsto agli allegati 2 e 3 del presente Accordo. L'analisi dell'equilibrio generale e' fatta in particolare: - attraverso lo scomputo degli aiuti e finanziamenti alla produzione e alla distribuzione confermati sulle coproduzioni dell'anno di riferimento, con l'intesa che la valutazione di questo scomputo si fara' con riguardo all'ammontare globale dei bilanci delle dette coproduzioni; - attraverso la presa in considerazione al di la del numero dei film coprodotti dai due Stati, dei film pre-acquistati dai distributori e i diffusori dei due Stati a beneficio dei produttori di questi film nel corso dell'anno di riferimento e dell'ammontare di questi pre-acquisti; - attraverso lo scomputo degli investimenti italiani da una parte e degli investimenti francesi dall'altra parte, nei film di coproduzione italo-francesi. Nell'ipotesi in cui si manifestasse uno squilibrio, la Commissione mista esamina i mezzi per ripristinare l'equilibrio e prende tutte le misure che ritiene necessarie a questo fine.
Articolo 7 I titoli di testa e di coda, le presentazioni e il materiale pubblicitario devono menzionare la coproduzione tra l'Italia e la Francia. Essa deve essere ugualmente menzionata nel caso di presentazione ai festival.
Articolo 8 La ripartizione degli introiti e' determinata liberamente dai coproduttori, in linea di massima proporzionalmente ai loro rispettivi apporti.
Articolo 9 Le Autorita' competenti dei due Stati accettano che le opere cinematografiche ammesse ai benefici del presente Accordo possano essere coprodotte con uno o piu' produttori provenienti da Stati con i quali IItalia o la Francia sono legati da Accordi di coproduzione cinematografica. Le condizioni di ammissioni di tali opere cinematografiche devono essere oggetto d'esame caso per caso.
Articolo 10 Le Autorita' competenti dei due Stati accordano un'attenzione particolare alla formazione ai mestieri dei cinema. Esse si scambiano informazioni allo scopo di studiare insieme le misure da prendere per facilitare la formazione iniziale e continua dei professionisti, in particolare nei settore delle nuove tecnologie. Esse favoriscono la conclusione di accordi e convenzioni tra le scuole o gli organismi di formazione iniziale e continua.
Articolo 11 Le Autorita' competenti dei due Stati esaminano gli strumenti propri per favorire la distribuzione e la promozione reciproche delle opere cinematografiche di ciascuno dei due Stati.
Articolo 12 Le Autorita' competenti dei due Stati si impegnano a promuovere i festival dedicati rispettivamente al cinema francese in Italia e al cinema italiano in Francia.
Articolo 13 1. Per seguire e facilitare l'applicazione del presente Accordo e, ove necessario, proporre delle modifiche, viene istituita una Commissione Mista composta da rappresentanti delle Autorita' competenti e da professionisti dei due Stati. La delegazione italiana e' presieduta dal Capo del Dipartimento dello Spettacolo del Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali. La delegazione francese e' presieduta dal Direttore Generale del Centro Nazionale della Cinematografia. 2. Durante la validita' del presente Accordo, questa Commissione si riunisce ogni due anni alternativamente in Italia e in Francia. Essa puo' essere egualmente convocata su richiesta di una delle Autorita' competenti, in particolare nel caso di modifiche sia della legislazione, sia della regolamentazione applicabile all'industria cinematografica o nel caso in cui il funzionamento dell'Accordo incontri nella sua applicazione difficolta' particolarmente gravi, specialmente in caso di squilibrio negli scambi. In quest'ultima ipotesi, se la Commissione Mista non si e' riunita nel piu' breve termine allo scopo di esaminare i mezzi per ripristinare l'equilibrio, le Autorita' competenti ammettono ai benefici della coproduzione i film che rispettano le condizioni del presente Accordo solo secondo rigorose condizioni di reciprocita' - un film per un film.
Articolo 14 Il presente Accordo annulla e sostituisce gli atti internazionali stipulati tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese anteriormente in vigore alla data della firma, cioe': - Accordo di coproduzione cinematografica, firmato a Parigi il 1 agosto 1966; - Scambio di Note relativo all'Accordo di coproduzione cinematografica del 1 agosto 1966, entrambe firmate il 16 febbraio 1970; - Scambio di Note che completa lo Scambio di note del 16 febbraio 1970 relativo all'applicazione dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 1 agosto 1966, firmate rispettivamente il 12 luglio e il 7 agosto 1971; - Scambio di Note per la modifica dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Francia del 1 agosto 1966, effettuato a Parigi il 21 maggio 1973 - 4 marzo 1974; - Scambio di Note per la proroga di un anno e la modifica dell'Accordo cinematografico del 1 agosto 1966, firmate rispettivamente l'11 e il 18 marzo 1976;, - Accordo di modifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 1 agosto 1966, firmato il 13 giugno 1985; - Protocollo che modifica l'Accordo del 13 giugno 1985 di modifica dell'Accordo di coproduzione cinematografica del 1 agosto 1966, firmato 28 agosto 1997.
Articolo 15 Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle procedure costituzionali richieste per quanto la concerne per l'entrata in vigore del presente Accordo che diventa esecutivo il primo giorno del secondo mese successivo al giorno di ricezione della seconda notificazione. Esso e' concluso per una durata di due anni. Esso e' rinnovabile tacitamente per periodi di due anni. Esso puo' essere denunciato in qualsiasi momento da una delle Parti mediante notifica scritta trasmessa per via diplomatica, con un preavviso di tre mesi. Questa denuncia non rimette in causa i diritti e gli obblighi delle parti legate al progetto intrapreso nel quadro del presente Accordo, salvo decisione contraria delle Parti. In fede di che, i rappresentanti delle Parti, debitamente autorizzati a questo fine, hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo. Fatto a PARIGI il 6 novembre 2000, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA FRANCESE
Giovanna MELANDRI Catherine TASCA Ministro dei Beni e le Ministro della Cultura e
attivita' Culturali Comunicazione
 
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