Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 31 gennaio 2003
Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2003, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalita' per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;
Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 1999, concernente: "Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448";
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi";
Considerato che ai sensi del predetto decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ai soggetti che non ottengono la concessione, autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in ambito locale, si applicano i diritti e gli obblighi dei concessionari;
Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;
Visto il "Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari" approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalla associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;
Visto il "Codice di autoregolamentazione Tv e minori" approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 41, comma 9;
Decreta:
Art. 1.
1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: "Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448", di seguito indicato come "regolamento", a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'anno 2003, deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestivita' dell'invio. Ciascuna emittente puo' presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale e' ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata. A tale ultimo fine l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno della regione oggetto della concessione, specificando, altresi', se la copertura e' totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.
2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei benefici o, nei casi consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, deve contenere:
a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, del numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;
b) gli elementi previsti dall'art. 4 del regolamento, che s'intendono sottoporre a valutazione, i quali possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva. A tal fine devono essere indicati:
1) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2000-2002; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu' bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza, da calcolarsi secondo quanto previsto dal successivo comma 3;
2) il personale applicato allo svolgimento dell'attivita' televisiva, per ogni singola emittente; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per piu' bacini di utenza deve essere indicata la quota parte del personale impiegato per lo svolgimento dell'attivita' televisiva effettivamente impiegato in ciascun bacino di utenza;
c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi d'informazione contabile previsti dalla normativa vigente in materia di attivita' radiodiffusiva;
d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2002 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze costituisce in ogni caso condizione per la successiva erogazione del contributo, salvo quanto previsto dal successivo comma 7;
e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, con il versamento dei contributi previdenziali e di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare;
f) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione fino all'anno 2002: si intendono in regola con il pagamento del canone di concessione anche le emittenti che usufruiscano delle dilazioni di pagamento previste dalla legge o nei confronti delle quali siano intervenute pronunce giurisdizionali favorevoli nel caso di controversie relative al pagamento dei canoni di concessione;
g) l'indicazione dell'ammontare delle sovvenzioni, previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui l'emittente abbia gia' beneficiato;
h) l'impegno a rispettare il Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari e il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, citati nelle premesse.
3. Ai fini del presente decreto per fatturato si intende il volume d'affari conseguito dall'emittente richiedente ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riferibile all'esercizio dell'attivita' televisiva.
4. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono piu' di una attivita', anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare un regime di separazione contabile e deve contenere lo schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.
5. Ai fini della ripartizione tra i vari bacini di utenza dello stanziamento annuo di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 80, comma 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.
6. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni, al Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione del contributo, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere b), c) e d) del regolamento.
7. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del precedente comma e' erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al novanta per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2003.
Il presente atto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Ministro: Gasparri
 
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