Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 16 gennaio 2003
Deroghe alle caratteristiche di qualita' delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Campania.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;
Vista la motivata richiesta della regione Campania di autorizzazione alla concessione di deroga per il parametro Fluoro per il comune di Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, S. Anastasia, Torre del Greco, S. Giorgio a Cremano, Portici, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana e Volla;
Sentito il consiglio superiore di sanita' che si' e' espresso in data 24 ottobre 2002;
Decreta:
Art. 1.
1. La deroga ai requisiti di qualita' delle acque destinate al consumo umano che puo' essere disposta dalla regione Campania ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per il parametro Fluoro nel comune di Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, S. Anastasia, Torre del Greco, S. Giorgio a Cremano, Portici, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana e Volla, non puo' superare il Valore massimo ammissibile (VMA) di 3 mg/l.
2. La deroga di cui al comma l puo' essere disposta per il minor tempo possibile e comunque non oltre il 25 dicembre 2003.
 
Art. 2.
1. La regione Campania informa le autorita' sanitarie competenti al fine di evitare, nelle campagne di profilassi, la somministrazione di fluoro. La medesima Regione, anche per il tramite delle aziende unita' sanitarie locali, avvisa la popolazione generale sui rischi legati ai consumo di alimenti che possono determinare un ulteriore apporto di fluoro e predispone materiale informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.
 
Art. 3.
1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Campania e' tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualita' possibile.
 
Art. 4.
1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, e' subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. La regione Campania, oltre ad un dettagliato programma di esecuzione dei lavori, trasmettera' trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione tecnico-amministrativa sulla situazione relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto.
 
Art. 5.
1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 16 gennaio 2003
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
Matteoli
 
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