Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 10 dicembre 2002
Trasferimento credito dalla Cassa mutua coltivatori diretti di Rieti alla Federazione nazionale coltivatori diretti in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
per la liquidazione degli enti disciolti
Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia delle finanze, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto l'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;
Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilita' del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Cassa mutua Coldiretti di Rieti e' stata soppressa;
Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dal seguente credito Euro 351,04 nei confronti della regione Lazio a titolo di rimborso degli oneri per il personale comandato;
Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-bis della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito per l'importo di Euro 351,04 dalla Cassa mutua coldiretti di Rieti alla Federazione nazionale coltivatori diretti in liquidazione;
Decreta:
Il credito di cui alle premesse (Euro 351,04) vantato nei confronti della regione Lazio, e' trasferito, ai sensi dell'art. 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua coldiretti di Rieti alla Federazione nazionale coltivatori diretti in liquidazione, la quale versera' il predetto importo alla citata Cassa mutua coldiretti di Rieti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 dicembre 2002
L'ispettore generale capo: D'Antuono
 
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