| 
| Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2003 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI |  | DETERMINAZIONE 22 gennaio 2003 |  | Concessioni  di  lavori  pubblici ex art. 19, comma 2, della legge n. 109/1994,  affidate  secondo  le  modalita'  indicate  nei successivi articoli 20  e 21, comma 2, lettera b) - Problema relativo alla forma che  deve  assumere l'offerta "progettuale" - Concessioni aggiudicate in  esito  a  gara  preliminare  e  successiva procedura negoziata da svolgere  fra  il  promotore  ed  i  soggetti  presentatori delle due migliori  offerte, ai sensi dell'art. 37-quater, comma 1, lettera b), della  medesima  legge  -  Incidenza degli elementi di valutazione di natura "qualitativa" - Approfondimento. (Determinazione n. 1/2003). |  | 
 |  |  |  | IL CONSIGLIO Premesso che:
 L'Autorita',  nell'espletamento dei compiti ad essa demandati dalla legge  n. 109/1994, ha analizzato diverse procedure per l'affidamento di  concessioni  di  lavori pubblici, riscontrando in alcuni bandi di gara  la  presenza  di  una  clausola  che  indicava la progettazione definitiva dell'opera a farsi quale parte integrante dell'offerta, da predisporsi  - pertanto - gia' in tale sede e posta quindi come onere per  tutti i concorrenti, nonostante il combinato disposto degli art. 19,  comma  2, art. 20 e art. 21, comma 2, lettera b), della legge n. 109/1994  risulti  chiaro  nel  precludere  una  tale  facolta'  alle stazioni appaltanti.
 Rilevata   la   suddetta   anomalia,   veniva  avviata  un'indagine conoscitiva relativa agli affidamenti in concessione di costruzione e gestione posti in essere nel biennio 2000-2001, al fine di acquisire, in   particolare,   i  dati  e  gli  elementi  relativi  alla  "forma dell'offerta progettuale" richiesta dalle stazioni appaltanti ai fini degli affidamenti in concessione.
 I   dati   acquisiti   hanno   evidenziato   l'esistenza   di   una "disomogeneita'   interpretativa"  da  parte  delle  s.a.  circa  gli elementi  che  -  a  termini  di  legge - possono essere richiesti ai concorrenti  in  fase  di  gara ai fini del successivo affidamento in concessione.
 Per  questo  motivo  ed  anche alla luce delle modifiche introdotte nella  specifica  materia  dalla legge n. 166/2002, e' stata ritenuta opportuna una pronuncia chiarificatrice da parte di questa Autorita'.
 Ritenuto in diritto.
 Come  e'  noto,  l'art.  19,  comma  2,  della  legge  n.  109/1994 stabilisce  che  le  concessioni  di  lavori pubblici "sono contratti conclusi  in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice,  aventi  ad  oggetto  la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici", mentre il successivo  art.  20,  comma  2,  chiarisce  che  esse "sono affidate mediante  licitazione  privata  ponendo  a  base  di gara un progetto preliminare  corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari  essenziali indagini geologiche, geotecniche, ideologiche e  sismiche"  e  che  "l'offerta  ha  ad  oggetto gli elementi di cui all'art.  21,  comma 2,  lettera b), nonche' le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara".
 In  proposito  va subito evidenziato che l'art. 7, comma 1, lettera l),  della  legge n. 166/2002 ha apportato una significativa modifica al  predetto comma 2 dell'art. 20, laddove precisa che a base di gara deve essere posto un "progetto almeno di livello preliminare", mentre non  ha introdotto alcuna innovazione al testo dell'art. 19, comma 2, che   pone  -  come  detto  -  la  progettazione  definitiva  tra  le prestazioni  contrattuali  e  quindi la colloca in una fase temporale successiva a quella dell'aggiudicazione.
 Pertanto,  stante l'invariato ed inequivocabile contenuto dell'art. 19,  comma  2,  la  suddetta  modifica  non puo' significare che alle stazioni  appaltanti  venga  concessa  la  facolta'  discrezionale di richiedere  a  tutti  i  concorrenti  -  gia' in fase di offerta - la predisposizione   del  progetto  definitivo,  nell'accezione  di  cui all'art. 16, comma 4 della legge quadro, ma va interpretata nel senso che  l'amministrazione  concedente  deve farsi carico di un'attivita' preventiva  tesa  alla  determinazione  di  una  serie  di  parametri "progettuali" che implementino l'elaborazione di livello preliminare, al  fine  di  consentire  la formulazione consapevole dell'offerta da parte  degli  interessati,  senza  far gravare su di essi un indebito onere.
 In  tal  senso,  non  puo'  che  ribadirsi  quanto  espresso con la determinazione  n.  12  del  7 marzo  2000,  e  cioe' che il progetto preliminare  posto  in visione dei concorrenti deve essere "per cosi' dire   arricchito  di  ulteriori  elementi...  per  corrispondere  ad esigenze  che  possano  trovare  giustcazioni  solo  nelle  scelte  e nell'attivita' della pubblica amministrazione", mentre la prestazione di progettazione definitiva deve formare, di regola, parte integrante dell'oggetto  del  contratto  di  concessione  -  con conseguente suo espletamento  in  una  fase  successiva  all'affidamento - da porre a carico  del  solo  concorrente  che in esito alla gara risulta essere l'effettivo ed unico aggiudicatario.
 Per  inciso,  l'attuale  quadro normativo prevede comunque che - in via preventiva - l'amministrazione concedente fornisca ai concorrenti una  "griglia"  alla  quale  dovra' attenersi nell'operare le proprie valutazioni di ordine qualitativo.
 Va  infatti  rammentato  che  per  utilizzare  il previsto criterio dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa, l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 dispone che agli elementi di  valutazione  di  cui all'art. 21, comma 2, lettera b) della legge (il  prezzo,  il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata, il tempo  di  esecuzione  dei  lavori,  il  rendimento,  la durata della concessione,  le  modalita'  di  gestione,  il livello e i criteri di aggiornamento  delle  tariffe  da  praticare  all'utenza, nonche' gli ulteriori   elementi  individuati  in  base  al  tipo  di  lavoro  da realizzare)  vengano assegnati "pesi" o "punteggi" - globalmente pari a cento - e che gli stessi debbano essere indicati nel bando di gara, unitamente  ai sub-elementi e relativi "sub-pesi" e "sub-punteggi" in base ai quali si determina la valutazione qualitativa.
 Infine, va considerato che il progetto definitivo ex art. 16, comma 4,  della  legge  quadro,  comprende  la predisposizione di tutta una serie  di  elaborati,  taluni dei quali non certamente indispensabili nella fase di gara relativa all'affidamento della concessione.
 A  cio'  si  aggiunge  l'ulteriore  considerazione che nell'art. 20 della  legge  n.  109/1994  e'  assente  qualsiasi  riferimento  alla progettazione  definitiva,  poiche' il dettato normativo si limita ad affermare  che  l'affidamento  avviene  ponendo  a  base  di  gara un progetto preliminare predisposto dall'amministrazione - eventualmente (ma   non   necessariamente)   variato   dall'aggiudicatario   -  con l'ulteriore  aggiunta  che  "i  lavori potranno avere inizio soltanto dopo    l'approvazione    del    progetto    esecutivo    da    parte dell'amministrazione aggiudicatrice.".
 Il  mancato  esplicito riferimento di cui sopra potrebbe quindi dar luogo  a ritenere che - all'esito dell'offerta corredata di eventuali varianti   proposte  dal  concorrente-aggiudicatario  -  non  risulti strettamente  necessaria  la  preventiva  e  separata  redazione  del progetto definitivo, da predisporre pertanto contestualmente a quella del progetto esecutivo.
 Passando   ad   analizzare   la   forma  che  deve  essere  assunta dall'offerta  progettuale,  va  innanzitutto  ribadito  il precedente concetto per cui, rispetto alla elaborazione di progetto posta a base di   gara,  e'  consentito  ai  concorrenti  presentare  eventuali  e possibili  varianti  -  giusto  art.  87, lettera e), del decreto del Presidente  della  Repubblica n. 554/1999 - ma nessuna vera e propria soluzione  alternativa, che si discosti dalle scelte generali operate dalla stazione appaltante.
 Come  infatti  sancito  dallo stesso Consiglio di Stato, Sez. V, 30 novembre  2000,  n.  6367  (gia'  richiamato  nella determinazione n. 53/2000  del  7 dicembre 2000), "le modifiche al progetto predisposto dall'amministrazione    non    possono   configurare   un'alternativa progettuale,  ma  devono  limitarsi  ad  innovazioni  complementari e strumentalt  nel  rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto di base.".
 Risulta  inoltre  opportuno  sottolineare  che  l'offerta  non puo' presentarsi  in una forma univoca e prestabilita, in quanto la stessa si  modella  di  volta in volta in relazione all'ordine di importanza assegnato  dall'amministrazione aggiudicatrice agli elementi previsti dall'art.   21,  comma  2,  della  legge  n.  109/1994,  da  indicare preventivamente nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto in relazione al diverso tipo di opera da realizzare e gestire.
 Pertanto,  all'incertezza  nel  definire  i  contorni precisi della elaborazione  di cui deve farsi carico l'offerente puo' porre rimedio la  sola  stazione appaltante, indicando chiaramente - nell'avviso di gara  -  tutti  gli  elementi  di  valutazione  e  i relativi fattori ponderali  in  base ai quali la commissione giudicatrice valutera' le offerte pervenute.
 Diventa   conseguentemente   necessaria  la  corretta  applicazione dell'art.  21,  comma  2,  laddove  si  chiarisce che gli elementi di valutazione  sono  "variabili  in relazione all'opera da realizzare", per  cui  -  ad  esempio  - il "valore tecnico ed estetico dell'opera progettata"  potra'  trovarsi  ad  assumere  un  peso percentualmente inferiore quando si dovranno soppesare le offerte relative ad appalti per  la  realizzazione  di  impianti  a rete (pubblica illuminazione, distribuzione  gas  metano),  mentre  lo  stesso elemento di giudizio potra'  assumere  una rilevanza notevole laddove la componente legata alla progettazione architettonica dell'opera da realizzare risultera' emergente,  come  puo'  accadere per piscine, ospedali, residenze per anziani, cimiteri.
 In qualche modo cio' potrebbe significare che il "valore tecnico ed estetico  dell'opera  progettata"  assurge  al  ruolo di parametro di giudizio  "centrale"  quando  la  concessione  non  ha  la prevalente finalita'  della  gestione,  ma anche (o forse soprattutto) quella di costruire    l'opera,   configurandosi   come   sistema   alternativo all'appalto  di  sola costruzione, rispetto al quale vi e' certamente un  minore  impegno  "progettuale"  per l'amministrazione, nonche' la possibilita'  di  corrispondere  all'esecutore un prezzo che - seppur non  piu'  limitato  alla  aliquota  massima  del 50%, come stabiliva l'art.  19,  comma  2  della legge n. 109/1994, prima delle modifiche introdotte  dall'art.  7  della  legge  n.  166/2002,  puo'  comunque risultare inferiore rispetto all'importo totale dei lavori.
 In definitiva, il contenuto dell'offerta progettuale si concretizza nella  prospettazione  di  migliorie da apportare al progetto posto a base  di  gara  che  - a solo titolo esemplificativo e non certamente esaustivo - potranno assumere la forma di:
 soluzioni tecnologiche innovative;
 flessibilita' della utilizzazione;
 contenimento dei consumi energetici;
 minore impatto ambientale;
 particolari tipologie di impianti;
 qualita' dei materiali e delle finiture;
 semplicita' di manutenzione.
 Le  considerazioni  sin  qui  riportate sono riferite espressamente agli affidamenti tramite concessione ex art. 19, comma 2, della legge n.  109/1994, ma possono estendersi - per alcuni aspetti - anche alle concessioni  aggiudicate  in  esito  a  gara preliminare e successiva procedura  negoziata  da  svolgere  fra  il  promotore  ed i soggetti presentatori   delle   due   migliori  offerte,  ai  sensi  dell'art. 37-quater, comma 1, lettera b) della medesima legge.
 Infatti,  anche nel project-financing la gara iniziale viene svolta -  sulla base del progetto preliminare presentato dal promotore - con il  criterio  dell'offerta  economicamente piu' vantaggiosa di cui al citato  art.  21,  comma 2,  lettera b), della legge, con indicazione preventiva  degli  elementi  di  valutazione  di  natura  qualitativa (valore  tecnico  ed  estetico  delle  opere progettate, modalita' di gestione)  e  di  quelli  di  natura  quantitativa  (prezzo, tempo di esecuzione  dei  lavori rendimento, durata della concessione, livello delle tariffe).
 Pertanto,  nella  fase  procedimentale  tesa  ad individuare le due migliori  offerte,  il problema relativo alla forma che deve assumere l'offerta  "progettuale" si presenta in forma assolutamente analoga a quanto rappresentato in precedenza.
 Le  varianti da proporre in sede di gara potranno dunque consistere nella  prospettazione  di  migliorie, ma non di modifiche progettuali tali  da  snaturare  il  progetto  posto a base di gara o comunque da renderlo  non comparabile con quello presentato dal promotore e fatto proprio dall'amministrazione aggiudicatrice.
 Per  quanto riguarda la successiva fase della procedura negoziata - richamando  alcuni  concetti  espressi  dall'Autorita'  in precedenti determinazioni  -  va  innanzitutto sottolineato che essa si incentra sul   confronto  tra  l'offerta  del  promotore  e  le  due  migliori selezionate  con  la  gara,  configurando  "l'apertura  di un dialogo competitivo  multiplo  e  flessibile,  non  limitato  dalla struttura formalmente  piu'  rigida  della  licitazione privata". Non essendovi quindi   particolari   regole   procedimentali  prestabilite,  "sara' opportuno  che  l'amministrazione aggiudicatrice precisi nel bando di gara  le  modalita'  cui  intende attenersi nel corso della procedura negoziata,  potendo anche prevedere la possibilita' del ricorso a uno o piu' rilanci per quanto attiene agli elementi quantitativi (prezzi, tariffe, durata concessione, tempi di esecuzione, ecc.) delle offerte presentate".
 In  proposito  sembra  utile  rilevare  che  il  ricorso  a rilanci plurimi,  benche'  non precluso da specifiche disposizioni normative, deve  intendersi  comunque  limitato - in ossequio ad un principio di complessiva  convenienza  -  risultando  evidente  che all'incremento numerico   delle  sessioni  di  procedura  negoziata  corrisponde  un allungamento dei tempi dell' azione amministrativa ed una progressiva riduzione dei margini di miglioramento delle offerte.
 Per  questo  motivo, tenendo conto che la competizione viene svolta fra  tre  soli  soggetti,  sara'  opportuno  che  le  amministrazioni aggiudicatrici valutino in via preventiva l'esistenza dei presupposti per  spingersi  oltre  la  seconda sessione di procedura negoziata e, conseguentemente,   per   disporre   l'inserimento   della   relativa previsione nel bando di gara.
 Circa  gli  elementi  sui  quali  puo' articolarsi la rimodulazione dell'offerta,  non  vi  e'  dubbio  che  tutti  i parametri di natura quantitativa  (prezzi,  tariffe,  durata  della concessione, tempi di esecuzione,  ecc.) possono formare oggetto di progressive riduzioni e quindi  di  miglioramento  delle condizioni prospettate in precedenza ma, soprattutto, si prestano ad una valutazione di tipo "automatico", in quanto applicata a dati numerici.
 Va  precisato  che  per  ogni  rilancio  la  migliore offerta sara' individuata applicando il metodo di valutazione di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, impiegato per la  individuazione  dei  due  soggetti  da  invitare  alla  procedura negoziata.
 Le  misure  degli  elementi  di  valutazione  da  porre  a base dei successivi  rilanci  sono  quelle  dell'offerta  economicamente  piu' vantaggiosa che nel precedente rilancio e' risultata la migliore.
 Dalle considerazioni svolte segue che:
 a)  Per quanto riguarda le concessioni di lavori pubblici ex art. 9,  comma  2,  della legge n. 109/1994, affidate secondo le modalita' indicate nei successivi articoli 20 e 21, comma 2, lettera b):
 1. In sede di gara i concorrenti - stando all'espressa formulazione legislativa - hanno esclusivamente l'obbligo di presentare un'offerta in  grado  di consentire all'amministrazione il corretto espletamento di  un  giudizio  di  valutazione relativo all'offerta economicamente piu'  vantaggiosa,  che  sara' operato tenendo conto unicamente degli elementi  di  cui  all'art.  21,  comma  2, lettera b) della legge n. 109/1994,   costituenti   fattori   ponderali  cui  l'amministrazione aggiudicatrice   dovra'  discrezionalmente  assegnare  un  ordine  di importanza  ed  il  relativo punteggio, modellandoli correttamente in base  al  tipo  di opera da realizzare ed alle rispettive esigenze da soddisfare.
 2.  L'inserimento,  nel  bando di gara, di una clausola che obbliga tutti  i  partecipanti  a redigere e presentare in sede di offerta la progettazione definitiva, nell'accezione di cui all'art. 16, comma 4, della  legge n. 109/1994 (e quindi comprensiva anche di elaborati non strettamente indispensabili nella fase relativa all'affidamento della concessione),  oltre a non ritenersi compatibile - per tutte le sopra esposte argomentazioni - con l'attuale quadro normativo, reca con se' il  concreto  rischio di un'indebita restrizione di quel principio di libera  concorrenza  che  mira  a garantire nell'ambito degli appalti pubblici  la  massima  partecipazione possibile da parte di tutti gli operatori  qualificati  presenti sul mercato, in quanto pone a carico dei  soggetti interessati alla gara un onere supplementare - anche di ordine  economico  - e puo' costituire causa aggiuntiva di esclusione dalla procedura di aggiudicazione.
 3.  Per  tutti  i  casi  in  cui  il  "valore  tecnico  ed estetico dell'opera  progettata" costituisca un elemento significativo ai fini della valutazione dell'offerta e sia quindi richiesta un'elaborazione progettuale  ad  opera  dei concorrenti, tale elaborazione non potra' configurare     soluzioni     alternative     a    quella    proposta dall'amministrazione  concedente, dovendo invece concretizzarsi in un arricchimento,  in  termini  di  contenuti,  del  progetto  base, nel rispetto  dei  criteri  stabiliti  nel bando di gara o nel capitolato speciale   d'appalto.   Pertanto,   in  linea  con  l'attuale  quadro normativo,   -   nonche'  con  gli  stessi  principi  di  derivazione comunitaria  in  materia di appalti pubblici - la stazione appaltante dovra'  farsi carico di specificare in modo dettagliato ed esaustivo, oltre   agli   elementi   prescritti  dal  combinato  disposto  degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, lettera b), anche i sub-elementi e i relativi sub-pesi o sub-punteggi, come prescrive l'art. 91, comma 2,  del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
 b)  Per  quanto  riguarda  le  concessioni aggiudicate in esito a procedura  negoziata  da  svolgere  fra  il  promotore  ed i soggetti presentatori   delle   due   migliori  offerte,  ai  sensi  dell'art. 37-quater, comma 1, lettera b) della medesima legge:
 1.  Qualora  il  bando  di  gara,  nel  precisare  le modalita' cui attenersi  nel  corso  della  procedura  negoziata,  preveda anche la possibilita'  di  rilanci,  l'amministrazione  aggiudicatrice  dovra' preventivamente  valutare  -  in  ossequio  ai  principi  generali di rispetto   dei  criteri  di  efficacia  e  tempestivita'  dell'azione amministrativa  -  l'esistenza dei presupposti per spingersi oltre la seconda sessione di rilancio.
 2.  In  ordine  alla  rimodulazione  dell'offerta  nelle  sedute di procedura negoziata, si ritiene che i rilanci possano riguardare - di norma  -  tutti  i parametri di natura quantitativa (prezzi, tariffe, durata  concessione,  tempi  di  esecuzione,  ecc.)  per  i  quali la progressiva  riduzione  comporta  un  miglioramento  delle condizioni prospettate  in  precedenza  e  che si prestano ad una valutazione di tipo "automatico".
 Roma, 22 gennaio 2003
 Il presidente: Garri
 |  |  |  |  |