Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI COLLECCHIO
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Collecchio (provincia di Parma) ha adottato, il 24 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nel seguente modo:
a) aliquota I.C.I. pari al 5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
unita' immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 quali pertinenze dell'abitazione;
b) aliquota I.C.I. pari al 6,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:
terreni agricoli e aree fabbricabili;
alloggi dati in uso gratuito o in comodato a parenti fino al 3o grado (figli, genitori, fratelli e zii) e relativi coniugi che risultino residenti;
fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita' la costruzione e l'alienazione degli immobili;
altri fabbricati non specificatamente individuati nei punti precedenti e nel successivo punto c);
c) aliquota I.C.I. pari al 7 per mille esclusivamente per gli alloggi non locati (esclusi altri tipi di fabbricati, quali ad esempio garage non di pertinenza, negozi, magazzini);
2) di determinare in Euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003;
di elevare ad Euro 258,23 per l'anno 2003, la detrazione dell'imposta dovuta esclusivamente per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale nel caso di nucleo familiare con persona portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
La maggiore detrazione e' concessa a seguito di specifica domanda dell'interessato, corredata da apposita autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al comune entro il 20 dicembre 2003.
La presentazione dell'autodichiarazione consente al contribuente di usufruire della maggiore detrazione gia' in sede del primo od unico versamento del tributo. Tuttavia, e' fatto salvo il diritto del comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la relativa domanda) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra; in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procedera' a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi.
Non e' necessario sottoscrivere nuova autodichiarazione per l'anno 2003 per i soggetti gia' in possesso dei requisiti richiesti e che l'avevano gia' prodotta negli anni precedenti.
(Omissis).
 
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