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| Gazzetta n. 33 del 10 febbraio 2003 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 5 febbraio 2003, n. 17 |  | Nuove  norme  per  l'esercizio  del  diritto  di  voto da parte degli elettori affetti da gravi infermita'. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 Promulga la seguente legge:
 Art. 1.
 1.  All'articolo  55,  secondo comma, del testo unico delle leggi recanti  norme  per  la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo  41,  secondo  comma, del testo unico delle leggi per la composizione   e  la  elezione  degli  organi  delle  Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: "nel Comune" sono sostituite dalle seguenti: "in un qualsiasi Comune della Repubblica".
 2.  All'articolo  55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato  testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
 "L'annotazione  del  diritto al voto assistito, di cui al secondo comma,  e'  inserita,  su richiesta dell'interessato, corredata della relativa  documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante  apposizione  di  un  corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni".
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 Data a Roma, addi' 5 febbraio 2003
 CIAMPI
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 236):
 Presentato dal sen. Paolo Giaretta il 18 giugno 2001.
 Assegnato  alla 1a commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  18 luglio  2001, con pareri delle
 commissioni 2a e 12a.
 Esaminato dalla 1a commissione il 24, 29 gennaio 2002 e
 12 febbraio 2002.
 Relazione  scritta annunciata il 14 febbraio 2002 (atto
 n. 236/A - relatore sen. Malan).
 Esaminato in aula e approvato il 28 febbraio 2002.
 Camera dei deputati (atto n. 2453):
 Assegnato  alla  I commissione (Affari costituzionali),
 in  sede  referente,  il  4 marzo  2002,  con  pareri delle
 commissioni II e XII.
 Esaminato  dalla I commissione il 25, 26 settembre 2002
 e 2, 3, 15, 17, 31 ottobre 2002.
 Relazione  scritta  presentata il 7 novembre 2002 (atto
 n. 2453/A - relatore on. Bressa).
 Esaminato  in  aula  il  27 gennaio 2003 e approvato il
 29 gennaio 2003.
 
 
 
 Avvertenza:
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
 dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
 disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
 sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
 e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
 invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
 qui trascritti.
 Note all'art. 1, commi 1 e 2:
 - L'art.  55  del testo unico delle leggi recanti norme
 per  la  elezione  della  Camera  dei  deputati,  di cui al
 decreto  del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
 361,  cosi'  come  modificato  dalla  presente legge, e' il
 seguente:
 "Art.  55 (T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39). - Gli
 elettori  non  possono  farsi  rappresentare  ne',  qualora
 votino in Italia, inviare il voto per iscritto.
 I  ciechi,  gli  amputati  delle  mani,  gli affetti da
 paralisi   o  da  altro  impedimento  di  analoga  gravita'
 esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore
 della   propria  famiglia  o,  in  mancanza,  di  un  altro
 elettore,   che   sia  stato  volontariamente  scelto  come
 accompagnatore,  purche' l'uno o l'altro sia iscritto in un
 qualsiasi Comune della Repubblica.
 Nessun   elettore   puo'   esercitare  la  funzione  di
 accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato
 elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del
 seggio, nel quale ha assolto tale compito.
 I   presidenti   di   seggio   devono  richiedere  agli
 accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se
 hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
 L'accompagnatore  consegna il certificato dell'elettore
 accompagnato;   il   presidente  del  seggio  accerta,  con
 apposita   interpellazione,   se  l'elettore  abbia  scelto
 liberamente  il  suo  accompagnatore e ne conosca il nome e
 cognome,  e  registra  nel verbale, a parte, questo modo di
 votazione,   indicando   il   motivo  specifico  di  questa
 assistenza   nella   votazione,   il   nome  dell'autorita'
 sanitaria  che  abbia eventualmente accertato l'impedimento
 ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
 Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato
 al verbale.
 L'annotazione  del diritto al voto assistito, di cui al
 secondo  comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato,
 corredata  della relativa documentazione, a cura del comune
 di   iscrizione  elettorale,  mediante  apposizione  di  un
 corrispondente  simbolo  o codice, nella tessera elettorale
 personale,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
 materia  di  riservatezza personale ed in particolare della
 legge    31 dicembre    1996,    n.   675,   e   successive
 modificazioni.".
 - L'art.   41  del  testo  unico  delle  leggi  per  la
 composizione    e    la   elezione   degli   organi   delle
 amministrazioni  comunali, di cui al decreto del Presidente
 della   Repubblica  16 maggio  1960,  n.  570,  cosi'  come
 modificato dalla presente legge, e' il seguente:
 "Art.  41 (T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e legge
 23 marzo  1956,  n.  136,  art.  23).  -  Il  voto  e' dato
 dall'elettore   presentandosi   personalmente   all'ufficio
 elettorale.
 I  ciechi,  gli  amputati  delle  mani,  gli affetti da
 paralisi   o  da  altro  impedimento  di  analoga  gravita'
 esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore
 della   propria  famiglia  o,  in  mancanza,  di  un  altro
 elettore,   che   sia  stato  volontariamente  scelto  come
 accompagnatore,  purche' l'uno o l'altro sia iscritto in un
 qualsiasi comune della Repubblica.
 Nessun   elettore   puo'   esercitare  la  funzione  di
 accompagnatore per piu' di un invalido. Sul suo certificato
 elettorale e' fatta apposita annotazione dal presidente del
 seggio, nel quale ha assolto tale compito.
 I   presidenti   di   seggio   devono  richiedere  agli
 accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se
 hanno gia' in precedenza esercitato la funzione predetta.
 L'accompagnatore  consegna il certificato dell'elettore
 accompagnato;   il   presidente  del  seggio  accerta,  con
 apposita   interpellazione,   se  l'elettore  abbia  scelto
 liberamente  il  suo  accompagnatore e ne conosca il nome e
 cognome,  e  registra  nel verbale, a parte, questo modo di
 votazione,   indicando   il   motivo  specifico  di  questa
 assistenza   nella   votazione,   il   nome  dell'autorita'
 sanitaria  che  abbia eventualmente accertato l'impedimento
 ed il nome e cognome dell'accompagnatore.
 Il certificato medico eventualmente esibito e' allegato
 al verbale.
 I certificati medici possono essere rilasciati soltanto
 dai  funzionari  medici  designati  dai  competenti  organi
 dell'unita'  sanitaria  locale;  i  designati  non  possono
 essere  candidati  ne'  parenti  fino  al  quarto  grado di
 candidati.
 Detti  certificati  debbono attestare che la infermita'
 fisica  impedisce  all'elettore  di esprimere il voto senza
 l'aiuto  di  altro  elettore;  i  certificati stessi devono
 essere  rilasciati  immediatamente e gratuitamente, nonche'
 in  esenzione  da  qualsiasi  diritto  od  applicazione  di
 marche.
 L'annotazione  del diritto al voto assistito, di cui al
 secondo  comma, e' inserita, su richiesta dell'interessato,
 corredata  della relativa documentazione, a cura del comune
 di   iscrizione  elettorale,  mediante  apposizione  di  un
 corrispondente  simbolo  o codice, nella tessera elettorale
 personale,  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in
 materia  di  riservatezza personale ed in particolare della
 legge    31 dicembre    1996,    n.   675,   e   successive
 modificazioni.".
 
 
 
 
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