Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 20 gennaio 2003
Disciplina per la partecipazione dei capi di istituto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai corsi di formazione, di cui all'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2002, n. 448.

IL DIRETTORE GENERALE
del personale della scuola
e dell'amministrazione

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 21, di delega al Governo per la riforma della Pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con particolare riferimento agli articoli 25 e 29 concernenti rispettivamente la disciplina dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, nonche' il reclutamento degli stessi;
Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, che all'art. 22, commi 9 e 10, detta disposizioni per il periodo di formazione del primo corso-concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui all'art. 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la direttiva n. 1 del 10 gennaio 2003 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del direttore generale del personale della scuola e dell'amministrazione del 17 dicembre 2002 con il quale e' stato bandito il corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici, riservato a coloro che hanno ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un triennio;
Rilevato che alcuni capi di istituto non hanno acquisito la qualifica di dirigente scolastico, per non avere frequento i corsi di formazione di cui al decreto ministeriale del 5 agosto 1998;
Tenuto conto che i capi di istituto che si trovano in una delle posizioni di cui all'art. 25, comma 11, del succitato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assolvere all'obbligo di formazione, previsto dal comma 7 del medesimo articolo, nell'ambito della formazione di cui all'art. 29 del medesimo decreto legislativo e all'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n, 448;
Ritenuto che occorre definire e disciplinare le modalita' di partecipazione del suddetto personale ai corsi di formazione che si svolgeranno nell'ambito della procedura del primo corso-concorso per il reclutamento di cui all'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'art. 22, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Decreta:
Art. 1.
Finalita'

1. Il presente decreto disciplina la partecipazione dei capi di istituto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai corsi di formazione di cui all'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di seguito denominato decreto legislativo n. 165/2001, e all'art. 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, di seguito denominata legge n. 448/2001.
 
Art. 2.
Requisiti e limiti di partecipazione ai corsi di formazione

1. Ai fini dell'acquisizione della qualifica di dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo n. 165/2001, possono partecipare al periodo di formazione di cui all'art. 22, comma 9, della legge n. 448/2001, i capi d'istituto delle scuole statali di ogni ordine e grado d'istruzione, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che si trovano in una delle posizioni indicate all'art. 25, comma 11, del suddetto decreto legislativo e che non hanno partecipato ai corsi di formazione di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 187 del 12 agosto 1998. Agli stessi fini sono obbligati a partecipare alle attivita' formative anche i capi d'istituto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che non hanno assolto l'obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6 del medesimo decreto ministeriale e alle condizioni ivi previste. Non puo' partecipare alle attivita' formative il personale direttivo dichiarato permanentemente inidoneo allo svolgimento della propria funzione per accertati motivi di salute.
2. L'effettiva partecipazione alle attivita' formative e' verificata dall'ufficio scolastico regionale in base all'accertamento delle presenze rilevate a cura dei responsabili dei corsi.
3. Il numero delle assenze, debitamente giustificate e documentate, non puo' superare 1/6 delle ore di lezione frontale indicate all'art. 22, comma 9 della legge n. 448/2001.
 
Art. 3. Termini e modalita' per la presentazione delle domande per la
frequenza dei corsi di formazione

1. I capi di istituto di cui all'art. 2, comma 1, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, presentano apposita domanda all'ufficio scolastico regionale competente, in relazione alla istituzione scolastica di servizio, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La mancata presentazione della domanda dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, penultimo periodo, equivarra' a rinuncia ad essere preposti ad una istituzione scolastica dotata di autonomia e personalita' giuridica, per mancato assolvimento dell'obbligo formativo previsto dall'art. 25, comma 7 del decreto legislativo n. 65/2001.
2. L'ufficio scolastico regionale competente comunica in tempo utile a coloro che hanno presentato la domanda di cui al comma 1, il luogo e la data di inizio dei corsi di formazione.
 
Art. 4.
Progetto sui profili dell'autonomia

1. Durante il periodo di formazione i corsisti di cui all'art. 3, comma 1, predispongono un progetto relativo ai profili dell'autonomia che deve essere sviluppato sulla base della propria esperienza professionale e delle conoscenze e competenze acquisite durante il corso di formazione.
2. Il progetto di cui al comma 1 deve essere consegnato, entro 10 giorni dalla conclusione del periodo di formazione, al responsabile del corso, il quale, verificata la partecipazione alle attivita' formative dell'interessato, comunica all'ufficio scolastico regionale l'assolvimento dell'obbligo formativo.
Il presente decreto e' soggetto ai controlli di legge.
Roma, 20 gennaio 2003
Il direttore generale: Zucaro
 
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