Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 9 gennaio 2003
Conclusione dell'analisi della distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000, avviata ai sensi della delibera n. 212/02/CONS. (Deliberazione n. 13/03/CONS).

L'AUTORITA'

Nella sua riunione di Consiglio del 9 gennaio 2003;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" e, in particolare, l'art. 2;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo", convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999, n 78;
Vista la propria delibera n. 26/99, recante "Regolamento in materia di costituzione e mantenimento di posizioni dominanti nel settore delle comunicazioni", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1999;
Vista la propria delibera 365/00/CONS, recante "Accertamento della sussistenza di posizioni dominanti ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 247/1997", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 163 del 14 luglio 2000;
Vista la propria delibera 212/02/CONS del 3 luglio 2002, recante "Analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002;
Considerati i dati raccolti attraverso l'operato della societa' AC Nielsen Italia S.p.a. concernenti la distribuzione delle risorse nel settore televisivo negli anni 1998 e 1999;
Considerati i dati raccolti attraverso l'Informativa di Sistema, ai sensi dell'art. 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma codificata";
Viste le risposte delle societa' Telepiu' S.p.a. e Stream S.p.a. alla richiesta di informazioni inviata dall'Autorita' in data 31 ottobre 2002;
Udite in audizione la societa' Centro Europa 7 S.r.l., in data 14 novembre 2002, e le societa' Multithematique Italia S.p.a., Cairo TV S.p.a., Gruppo Telepiu' e Stream S.p.a., in data 9 dicembre 2002;
Visti gli atti del procedimento;
Considerato quanto segue:
1. I dati relativi al triennio 1998-2000 e la delibera 212/02/CONS.
La competenza sull'accertamento della sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e' attribuita all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni dall'art. 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249, il quale fornisce i criteri per individuare le ipotesi di posizioni dominanti vietate ed attribuisce all'Autorita' i poteri necessari per impedirne la formazione o rimuoverle.
La prima verifica sull'eventuale sussistenza di posizioni dominanti vietate nel settore radiotelevisivo italiano, facente riferimento alla situazione del mercato televisivo nell'anno 1997, e' stata conclusa dall'Autorita' nel giugno 2000.
Nel corso dell'anno 2001 l'Autorita' ha provveduto ad acquisire i dati relativi alla raccolta delle risorse economiche da parte delle emittenti nazionali relativi al 1998 e 1999; nel 2002, inoltre, essa ha ottenuto la disponibilita' definitiva dei dati relativi all'anno 2000, cosi' da essere in grado, come indicato nella relazione annuale al Parlamento per l'anno 2001, di compiere una valutazione sull'eventuale sussistenza di posizioni dominanti concernente l'intero triennio 1998-2000, maggiormente rappresentativa dei reali andamenti di distribuzione di tali risorse di quanto possa esserlo l'analisi condotta sulla base di un singolo anno.
La citata raccolta dei dati sulla distribuzione delle risorse economiche per il triennio 1998-2000, inquadrabile nella complessiva attivita' di monitoraggio dell'Autorita' ha reso necessari ulteriori approfondimenti, al fine di addivenire ad una esatta determinazione delle quote di mercato degli operatori. Detti approfondimenti hanno riguardato, in particolare, le dinamiche evolutive del settore della televisione a pagamento con riferimento anche alla distribuzione delle risorse all'interno dei gruppi proprietari d'emittenti. Un'ulteriore fase di approfondimento di tipo squisitamente metodologico appariva infine opportuna rispetto al monitoraggio triennale, allo scopo di effettuare il computo delle quote di mercato per il periodo 1998-2000 con la stessa metodologia adottata nella istruttoria sui dati 1997.
La delibera 212/02/CONS del 3 luglio 2002 e' finalizzata, come recita il comma 1 dell'art. 1, "ad una analisi della distribuzione delle risorse economiche del settore televisivo nel triennio 1998-2000, ai fini dell'accertamento dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/1997". Cio' al fine di acquisire una base dati omogenea allo scopo di accertare, avendo riguardo ai criteri indicati nei commi 1 e 8 dell'art. 2 della legge n. 249/1997, l'eventuale formarsi di posizioni dominanti vietate ai sensi del comma 7 dell'art. 2.
2. Le fonti informative.
A partire dall'anno del proprio insediamento, l'Autorita' ha commissionato alla societa' AC Nielsen Italia S.p.a. gli studi aventi per oggetto la rilevazione delle risorse economiche del settore televisivo italiano. La AC Nielsen ha svolto tre studi con riferimento agli anni 1997, 1998 e 1999. Lo studio della AC Nielsen sulle entrate del "Mercato televisivo nel 1997" ha costituito il presupposto della determinazione delle quote di mercato nella delibera 365/00/CONS. Parimenti, anche l'analisi triennale oggetto della presente delibera, si e' avvalsa, per gli anni 1998 e 1999, dei rapporti prodotti dalla societa' AC Nielsen. Gli studi 1998 e 1999 sono stati condotti con la medesima metodologia: lo strumento, predisposto dall'Autorita' ed adottato da AC Nielsen per compiere la rilevazione e' stato quello del questionario scritto, veicolato da lettere inviate a tutte le emittenti televisive ed alle concessionarie di pubblicita' presenti sul territorio nazionale; alle societa' oggetto d'indagine e' stata chiesta un'autocertificazione della corrispondenza dei dati trasmessi con le poste iscritte in bilancio. La societa' AC Nielsen ha poi curato il processo di controllo ed elaborazione dei dati producendo gli studi di cui sopra.
Diversamente, con riferimento all'anno 2000, l'attivita' di rilevazione delle risorse economiche del settore televisivo e' stata effettuata direttamente dall'Autorita', elaborando i dati trasmessi dagli operatori attraverso l'Informativa di Sistema di cui alla legge 23 dicembre 1996, n 650. La disciplina dell'Informativa di Sistema, in base alla quale sono stati acquisiti i dati del 2000, e' stata introdotta dal decreto 11 febbraio 1997 del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, cosi' come modificato dalla delibera 194/01/CONS pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2001. Per quanto attiene ai processi di controllo dei dati acquisiti, l'Informativa di Sistema e' stata realizzata con modalita' tali per cui i modelli economici devono rispettare dei criteri di quadratura contabile e devono rispondere al contenuto dei prospetti di stato patrimoniale e conto economico pubblicati in bilancio. Rispondenza ai dati di bilancio e quadratura contabile sono stati i principali sistemi di controllo adottati per verificare la correttezza dei dati trasmessi. Per i principali operatori, al di la' dei meri prospetti contabili, e' stata verificata la coerenza dei dati trasmessi con riferimento all'intero contenuto informativo dei bilanci d'esercizio e consolidati.
Sul piano della coerenza dei risultati espressi nell'arco del triennio, si sottolinea che la fonte AC Nielsen e la fonte Informativa di Sistema dell'Autorita', per quanto diverse, si caratterizzano per una sostanziale analogia nei metodi di rilevazione. Tale analogia puo' essere apprezzata prendendo in esame due profili qualificanti delle rispettive ricerche:
la tipologia di soggetti rilevati;
la tipologia di informazioni richieste agli operatori.
I soggetti rilevati sono stati, in entrambi i casi, l'insieme delle emittenti televisive (concessionarie o autorizzate) e delle concessionarie di pubblicita' operanti sul territorio nazionale. Rispetto a questo insieme, sono stati presi in considerazione i soggetti che nell'ambito del mercato televisivo raccolgono risorse economiche, escludendo pertanto quelle imprese, per lo piu' no profit, le quali hanno dichiarato di non produrre ricavi nelle poste contabili oggetto di rilevazione. Anche sotto il profilo delle informazioni richieste si segnala una sostanziale corrispondenza fra il questionario elaborato da AC Nielsen ed i modelli di Informativa di Sistema per l'anno 2000. Questa corrispondenza deriva dal fatto che entrambi i modelli sono stati costruiti ricalcando fedelmente il dettato normativo dall'art. 2 della legge n. 249/1997.
Nei casi in cui l'analisi dei dati ha evidenziato delle incongruenze, sono stati contattati direttamente gli operatori per un supplemento di informazioni. Ove cio' non sia stato possibile, al fine di ottenere i dati sulla raccolta di risorse economiche, si e' fatto ricorso a procedimenti di stima, che comunque hanno inciso in modo marginale sulle risultanze finali delle analisi. Si puo' pertanto concludere nel ritenere che le analogie fra le due fonti di rilevazione hanno consentito all'Autorita' di avviare l'analisi dei dati del triennio partendo da una base omogenea.
3. Analisi dei dati nel triennio 1998-2000.
Il punto di partenza di questa fase del procedimento istruttorio, come gia' accennato in precedenza, sono state le fonti AC Nielsen (1998-99) ed Informativa di Sistema (2000). Su tale base dati, l'Autorita' ha effettuato diverse attivita' di controllo:
la prima verifica ha mirato ad uniformare i criteri di valutazione (stime, classificazione delle risorse, ecc.) delle fonti AC Nielsen ed Informativa di Sistema, onde rendere possibile la comparazione dei dati anche in relazione alle tendenze del triennio;
un secondo tipo di verifica, di tipo metodologico, ha avuto come obiettivo quello di uniformare le modalita' di calcolo e di allocazione delle singole poste contabili ai criteri utilizzati dall'Autorita' nella istruttoria di cui alla delibera 365/00/CONS. Tale attivita' e' stata svolta al fine di comparare le quote di mercato del periodo 1998-2000 con le quote di mercato determinate nell'istruttoria per l'anno 1997;
la terza verifica ha riguardato il confronto delle informazioni desunte dagli studi AC Nielsen ed Informativa di Sistema con i bilanci d'esercizio (1) delle principali imprese oggetto di rilevazione;
l'ultimo controllo ha riguardato la conformita' delle elaborazioni rispetto alle fonti originarie di informazione, al fine di evitare che vi fossero errori materiali nel trasferimento delle informazioni dalle fonti originarie all'elaborazioni. Detto controllo ha dato esiti negativi.
Queste attivita' di analisi hanno permesso di riscontrare differenti aspetti rilevanti che si vanno ad esporre di seguito.
Come gia' nel 1997, anche nel corso del triennio 1998-2000, le emittenti televisive RAI S.p.a. e RTI S.p.a hanno effettuato la raccolta pubblicitaria, rispettivamente, attraverso le concessionarie Sipra S.p.a. e Publitalia `80 S.p.a. I ricavi di tali soggetti sono stati pertanto computati con i medesimi criteri di cui alla delibera 365/00/CONS.
L'emittente TV Internazionale S.p.a., oggi editrice del canale "LA7", non ha conseguito ricavi da vendita di pubblicita' nel corso del 1998; per l'esercizio 1999 sono iscritti a bilancio 39,9 miliardi di lire di raccolta pubblicitaria, intermediati dalla concessionaria di pubblicita' Cecchi Gori Advertising S.r.l. L'emittente ha ricevuto 29,2 e 21,7 miliardi di lire, rispettivamente negli esercizi 1998 e 1999, come contributo per il servizio di irradiazione del segnale della societa' monegasca Telemontecarlo S.a.m.; tale rapporto si e' interrotto in data 28 luglio 1999. I ricavi da emissione del segnale non sono stati imputati come proventi all'emittente TV Internazionale S.p.a.; viceversa, i ricavi di Cecchi Gori Advertising S.r.l. sono stati valutati al lordo della quota di competenza dell'emittente monegasca.
(1) Sul piano metodologico e' noto che lo schema di conto economico del bilancio d'esercizio, dettato dalla disciplina civilistica, non consente di dare evidenza ai ricavi secondo una classificazione funzionale al tipo di analisi in oggetto. Pur tuttavia, le principali imprese riportatno nella relazione sulla gestione nonche' nella nota integrativa un riclassifica del valore della produziojne ed altri dati di dettaglio che hanno consentito di effettuare i necessari controlli in merito alla poste contabili oggetto di rilevazione. Si e' ricorso all'analisi dei bilanci d'esercizio e consolidati anche nei casi in cui fosse necessario un maggior grado di approfondimento rispetto alla distribuzine dei flussi economici all'interno dei gruppi.
Nel triennio in esame la concessionaria Cairo TV S.p.a. ha avuto un rapporto di sub-concessione con la societa' Cairo Pubblicita' S.p.a., appartenente al medesimo gruppo, in virtu' del quale quest'ultima societa' ha effettuato parte della raccolta pubblicitaria salvo poi retrocedere una quota di proventi a Cairo TV. Le due societa' sono state pertanto valutate su base consolidata.
Un cenno particolare merita la rilevazione delle risorse economiche delle televisioni a pagamento, che ha richiesto una scelta metodologica diversa da quella adottata per le emittenti terrestri in chiaro. In sintesi, si e' proceduto in base ad un duplice criterio: la raccolta di ricavi da abbonamento generata dal mercato e' stata rilevata solo in capo alle imprese che gestiscono la piattaforma (Stream o Telepiu). Poiche' queste ultime intermediano il 100% di questa tipologia di ricavi, infatti, imputare i volumi di raccolta degli abbonamenti anche alle imprese che trasmettono sulla piattaforma (le quali sostanzialmente vendono la loro programmazione all'emittente) avrebbe significato duplicare i proventi del mercato. Viceversa, la raccolta di pubblicita' e' stata rilevata in capo ai singoli titolari di autorizzazione poiche' la stessa non viene intermediata dall'impresa che gestisce la piattaforma, ma segue una logica commerciale analoga a quella consolidata per la vendita di pubblicita' sulle televisioni terrestri in chiaro. Entrambi i criteri, come si dira' in seguito, sono stati vagliati in sede di audizioni ed avallati dagli operatori.
L'esigenza di imputare tutti i ricavi da raccolta di abbonamenti in capo a due soli soggetti, ha richiesto per il gruppo Telepiu' un approfondimento di analisi ed una serie di valutazioni che si discostano dallo studio fondato sui dati di AC Nielsen e dell'Informativa di Sistema. Queste fonti, infatti, erano orientate alla rilevazione dei proventi raccolti dalle sole emittenti titolari di concessione o autorizzazione. Un simile approccio non consentiva, nel caso del gruppo Telepiu', di pervenire ad una corretta determinazione delle risorse, dal momento che i ricavi da offerte televisive a pagamento vengono intermediati da una societa' del gruppo che funge da concessionaria per la vendita di abbonamenti. La societa' de qua denominata Atena Servizi S.p.a. (di seguito Atena) e controllata al 100% da Telepiu' S.p.a. rappresenta un unicum nel panorama televisivo italiano e di fatto non svolge attivita' di emittenza televisiva (ne' e' titolare di concessione o autorizzazione alle trasmissioni) e pertanto non e' stata rilevata nel monitoraggio triennale. Pur tuttavia, allo scopo di addivenire ad una esatta determinazione delle quote di mercato ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera a) della legge n. 249/1997, l'Autorita' ha ritenuto necessario approfondire il ruolo di Atena. A tal proposito, e' stata condotta un'analisi sui bilanci delle societa' del gruppo Telepiu', volta ad individuare come si distribuissero le risorse all'interno del gruppo. La tabella seguente illustra sinteticamente i risultati di queste analisi.

----> vedere tabella a pag. 40 della G.U. <----

(2) I totali possono non corrispondere alla somma degli addendi a causa degli arrotondamenti delle cifre decimali.

Come si nota dalla tabella, Atena Servizi percepisce l'insieme dei ricavi da abbonamenti del gruppo Telepiu', salvo poi retrocedere agli editori (Europa Tv e Prima Tv) le quote di loro competenza. Il netto abbonamenti rappresenta la quota di competenza di Atena Servizi, la quale peraltro e' notevolmente cresciuta nel corso del triennio passando dall'11% al 45% sulla raccolta lorda.
Questa allocazione dei ricavi all'interno del gruppo si spiega in quanto Atena e' di fatto, nei confronti dei clienti, il soggetto "titolare" dell'offerta televisiva a pagamento del gruppo Telepiu', per il quale conclude le transazioni inerenti la vendita di abbonamenti. In ragione di questa particolare organizzazione di gruppo ed al fine di pervenire ad una piu' puntuale valutazione dei proventi raccolti dal gruppo Telepiu', si e' ritenuto di includere i ricavi da raccolta di abbonamenti di Atena Servizi nel computo delle risorse afferenti il mercato televisivo. In sintesi, il valore dei proventi riconducibili al gruppo Telepiu' e' stato determinato dalla somma dei ricavi da attivita' tipica delle singole societa' Atena, Prima ed Europa, al netto delle partite infragruppo e dei ricavi non afferenti all'attivita' televisiva.
Anche per valutare il peso della societa' Stream S.p.a. si e' deciso di procedere con le informazioni contenute nei bilanci. I dati di AC Nielsen e dell'Informativa di Sistema, infatti, presentavano delle leggere difformita' riguardanti il contenuto dei ricavi da pay-tv. E' emersa pertanto un duplice esigenza: da un lato quella di rendere omogenei i dati di Stream nel corso del triennio e quindi consentire una valutazione sui trend di mercato; dall'altro, quella di rendere comparabili i dati dei due gestori delle piattaforme. E' stato dunque necessario adottare un criterio univoco di valutazione che poteva discendere solo dalla estrazione dal bilancio d'esercizio delle medesime poste contabili. Ne deriva che, anche per questo soggetto, si e' ritenuto corretto di considerare i soli ricavi dell'attivita' tipica (abbonamenti e pubblicita), escludendo dal computo delle risorse quei ricavi che non derivassero direttamente dall'offerta di trasmissioni televisive.
Come ultima notazione metodologica, si segnala che con riferimento alla gestione della piattaforma di Telepiu' non sono stati computati nelle risorse i ricavi derivanti da attivita' di telecomunicazioni quali l'irradiazione del segnale e la locazione satellitare; adottando cosi' un criterio uniforme rispetto alla citata valutazione afferente al caso di TV Internazionale S.p.a. La natura atipica di questi ricavi e' stata confermata in sede di audizione, dove e' emerso che essi tra l'altro vengono fatturati esclusivamente da Telepiu' e non da Stream. La computazione degli stessi avrebbe pertanto determinato un trattamento asimmetrico nella valutazione dei proventi dei due gestori di piattaforme.
4. Elementi emersi nell'attivita' istruttoria.
Al fine di verificare la correttezza delle valutazioni effettuate nei confronti del gruppo Telepiu' e di Stream S.p.a e, al contempo, determinare con maggior precisione la consistenza dell'intero mercato della televisione a pagamento nel triennio in esame, il Dipartimento vigilanza e controllo ha inviato, in data 31 ottobre 2002, una dettagliata richiesta di informazioni ad entrambi i gestori delle piattaforme per la televisione a pagamento; le risposte dei due operatori, pervenute rispettivamente in data 20 novembre e 4 dicembre corrente anno, pur dimostrandosi non del tutto esaustive, hanno fornito all'Autorita' un quadro piu' preciso tanto dell'attivita' svolta da ciascuno di essi quanto dell'identita' degli operatori che durante il triennio 1998-2000 ne hanno utilizzato le piattaforme ed i servizi per la trasmissione e la ricezione del segnale via satellite.
Nell'intento di verificare in contraddittorio ed approfondire ulteriormente i dati e le informazioni acquisite, l'Autorita' ha convocato in audizione alcuni soggetti attivi nel mercato satellitare: Multithematique Italia S.p.a., Cairo TV S.p.a., il gruppo Telepiu', Stream S.p.a. Le audizioni hanno avuto per oggetto le seguenti tematiche:
la gestione dei rapporti tra le emittenti di canali a diffusione satellitare che trasmettono ad accesso condizionato ed i due gestori delle piattaforme per la tv a pagamento Stream S.p.a e Telepiu' S.p.a; in particolare, per quanto concerne quest'ultima piattaforma, e' stato chiarito che i rapporti contrattuali tra le emittenti ed il gruppo Telepiu' sono gestiti interamente dalla societa' Atena Servizi S.p.a., la quale remunera la maggior parte dei canali eteroprodotti sulla base di un minimo garantito, variabile secondo la rilevanza del canale, oppure di un fee per subscriber (abbonato), determinato sulla base della contrattazione privata. Modalita' di remunerazione simili sono anche adottate da parte di Stream S.p.a nei confronti dei canali eteroprodotti della sua piattaforma. A differenza di Telepiu', tuttavia, Stream gestisce in proprio i rapporti con le emittenti;
le modalita' di raccolta della pubblicita' nel mercato della televisione ad accesso condizionato. A tal fine sono stati chiariti il ruolo delle concessionarie di pubblicita' nonche' la rilevanza, nel computo delle risorse economiche del mercato, delle commissioni attribuite alle agenzie di intermediazione (il cd. "sconto di agenzia");
la natura dei servizi strumentali all'irradiazione del segnale quali il multiplexing, l'uplink, la compressione digitale del segnale, lo scrumbling e la modulazione del segnale, offerti dai gestori delle piattaforme ai canali dei loro bouquet. Tale approfondimento e' stato decisivo al fine di definire se tali ricavi fossero da computare nelle risorse del mercato ai sensi dell'art. 2, comma 8, lettera a);
l'opportunita' di includere i ricavi da abbonamenti e da pubblicita' e di escludere i ricavi per i servizi accessori alla trasmissione del segnale. 5 - Computo delle quote di mercato ai sensi dell'art. 2, comma 8,
lettera a).
Ai fini della determinazione delle quote di mercato, si e' agito in piena conformita' rispetto alla metodologia applicata nel corso dell'istruttoria conclusa con la delibera n. 365/00/CONS. Sono stati pertanto calcolati i proventi di ciascun soggetto in rapporto al complesso delle risorse del mercato.
Con riferimento all'interpretazione dei concetti di proventi, si richiama la definizione dell'art. 2, comma 8, lettera a) della legge n. 249/1997, secondo cui "i proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario, nonche' da pubblicita' nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione".
Per quanto riguarda la definizione del termine "risorse", l'Autorita', nella delibera n. 365/00/CONS, ha considerato due diverse ipotesi interpretative di tale concetto: nella prima (per comodita' indicata come ipotesi A), le risorse sono definite come l'insieme dei proventi delle imprese esercenti l'attivita' televisiva e dai ricavi delle concessionarie di pubblicita', con riferimento alla raccolta effettuata per il settore televisivo; nella seconda (per comodita' indicata come ipotesi B) sono incluse nelle risorse, oltre ai ricavi delle emittenti e delle concessionarie, anche le commissioni d'agenzia. Al fine di evitare soluzioni di continuita' rispetto all'interpretazione formulata dalla delibera n. 365/00/CONS, dunque, anche nell'analisi avviata dalla delibera n. 212/02/CONS la determinazione delle quote di mercato e' stata effettuata calcolando il volume delle risorse sia al netto che al lordo delle commissioni di agenzia. Anche il metodo adottato per stimare tali commissioni e' stato quello utilizzato nella delibera n. 365/00/CONS. Parallelamente, e' stato adottato il criterio dell'unita' economica, gia' utilizzato nella delibera n. 365/00/CONS.
In allegato sono presentate sei tabelle di sintesi che indicano rispettivamente:
i ricavi delle imprese esercenti l'attivita' televisiva;
i ricavi delle imprese esercenti l'attivita' di concessionaria di pubblicita';
le risorse del mercato televisivo;
le quote di mercato delle imprese esercenti l'attivita' televisiva;
le quote di mercato delle imprese esercenti l'attivita' di concessionaria di pubblicita';
le quote di mercato raccolte dalle unita' economiche formate dalle emittenti televisive e dalle concessionarie di pubblicita'.
Considerati i dati complessivamente raccolti nella presente istruttoria relativamente agli anni 1998, 1999 e 2000;
Considerati, altresi', i risultati delle analisi svolte, come evidenziato nelle tabelle allegate, ai fini dell'accertamento dell'eventuale sussistenza di posizioni dominanti di cui all'art. 2 della legge n. 249/1997;
Udita la relazione del commissario Vincenzo Monaci;
Delibera:
Art. 1.
Conclusione dell'analisi
1. L'attivita' di analisi sulla distribuzione delle risorse economiche nel settore televisivo nel triennio 1998-2000 avviata con la delibera 212/02/CONS, si conclude con i risultati indicati nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 5 e 6 in allegato.
La presente delibera e' pubblicata nel Bollettino ufficiale e nel sito Web dell'Autorita' e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 gennaio 2003

Il presidente: Cheli

Il commissario relatore: Monaci

Il segretario generale: Botto
 
----> vedere tabelle da pag. 42 a pag. 46 della G.U. <----
 
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