Gazzetta n. 31 del 7 febbraio 2003 (vai al sommario)
LEGGE 3 febbraio 2003, n. 14
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2002.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 e 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.
5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note all'art. 1:
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri". L'art. 14 cosi' recita:
"Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve
avvenire entro il termine fissato dalla legge di
delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal
Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.".
- L'art. 117, quinto comma, della Costituzione,
cosi' recita:
"Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.".



 
Art 2.
(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare nonche' a quelli, per quanto compatibili, contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modifiche o integrazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravita'. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro e' prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entita', tenendo conto della diversa potenzialita' lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualita' personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonche' del vantaggio patrimoniale che l'infrazione puo' recare al colpevole o alla persona o ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente gia' comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attivita' ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive; alla relativa copertura, nonche' alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive gia' attuate con legge o decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modifiche alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le piu' opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza, la celerita', l'efficacia e l'economicita' nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.



Note all'art. 2:
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa".
L'art. 20 cosi' recita:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per
la delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
amministrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti
amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano
strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il
numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni
intervenienti, anche riordinando le competenze degli
uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,
sopprimendo gli organi che risultino superflui e
costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze
diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello
stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni
o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure
di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai
dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che
non richiedano, in ragione della loro specificita',
l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli
organi collegiali con conferenze di servizi o con
interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti
portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che
comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi
piu' elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la
sostituzione dell'attivita' amministrativa diretta con
forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale
e procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti
negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui
all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al
comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai
successivi provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono
accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute
nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le
materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi
annuali di semplificazione nel rispetto dei principi
desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che
costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali
contenute nella legge medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge
e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimcnti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi
collegiali nazionali e locali di rappresentanza e
coordinamento del sistema universitario, prevedendo
altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale degli
studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di
proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e
contributi universitari. Le norme sono finalizzate a
garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti
capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di
abbandono degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di
cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Govemo propone annualmente al Parlamento le norme di delega
ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di
testi unici legislativi o regolamentari, con particolare
riferimento alle materie interessate dalla attuazione della
presente legge. In sede di prima attuazione della presente
legge, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine
di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la
delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4,
lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge,
nonche' testi unici delle leggi che disciplinano i settori
di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche
attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o
abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo.".
- La legge 16 aprile 1987, n. 183 reca:
"Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari".
L'art. 5 cosi' recita:
"Art. 5 (Fondo di rotazione). - 1. E' istituito,
nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale
dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'art. 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale
di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato denominato Ministero del
tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie, nel quale sono versate:
a) le disponibilita' residue del fondo di cui alla
legge 3 ottobre 1977, n. 863, che viene soppresso a
decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
di cui al comma 1;
b) le somme erogate dalle istituzioni delle
Comunita' europee per contributi e sovvenzioni a favore
dell'Italia;
c) le somme da individuare annualmente in sede di
legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del
comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c),
nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da
disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di quelle
previste dalle norme comunitarie da attuare;
d) le somme annualmente determinate con la legge
di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei
dati di cui all'articolo 7.
3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente
intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
e dagli organismi di cui all'art. 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, ed alla
legge 26 novembre 1975, n. 748.".



 
Art 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di
disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo, il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.



Note all'art. 3:
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee -
legge comunitaria 1993".
- La legge 24 aprile 1998, n. 128, reca:
"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla
appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. (Legge
comunitaria 1995-1997)".
- Per l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
vedi le note all'art. 1.



 
Art 4.
(Oneri relativi a prestazioni e controlli)
1. Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri derivanti da prestazioni e controlli a carico degli uffici pubblici ricadono sui soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.
 
Art 5. (Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive
comunitarie)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa, applicando, per quanto compatibili, i principi ed i criteri direttivi contenuti nell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.
4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.



Nota all'art. 5:
- Per l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
vedi note all'art. 2.



 
Art 6. (Modifica all'articolo 1469-sexies del codice civile, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del
24 gennaio 2002, nella causa C-372/99)
1. All'articolo 1469-sexies, primo comma, del codice civile, dopo le parole: "che utilizzano" sono inserite le seguenti: "o che raccomandano l'utilizzo di".



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 1469-sexies, primo comma, del
codice civile, come modificato dalla legge qui pubblicata,
cosi' recita: "Le associazioni rappresentative dei
consumatori e dei professionisti e le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in
giudizio il professionista o l'associazione di
professionisti che utilizzano o che raccomandano l'utilizzo
di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice
competente che inibisca l'uso delle condizioni di cui sia
accertata l'abusivita' ai sensi del presente capo".



 
Art 7. (Modifica all'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626)
1. Il comma 5 dell'articolo 55 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' sostituito dal seguente:
"5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in funzione dell'attivita' svolta, qualora i risultati degli esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione".



Nota all'art. 7:
- Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
reca: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro". Il testo dell'art. 55,
come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 55 (Sorveglianza sanitaria). - 1. I lavoratori
prima di essere addetti alle attivita' di cui al presente
titolo, sono sottoposti ad una visita medica per
evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un
esame degli occhi e della vista effettuati dal medico
competente. Qualora l'esito della visita medica ne evidenzi
la necessita', il lavoratore e' sottoposto ad esami
specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui
al comma 1 i lavoratori vengono classificati in:
a) idonei, con o senza prescrizioni;
b) non idonei.
3. I lavoratori sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria, ai sensi dell'art. 16.
3-bis. Le visite di controllo sono effettuate con le
modalita' di cui ai commi 1 e 2.
3-ter. La periodicita' delle visite di controllo,
fatti salvi i casi particolari che richiedono una frequenza
diversa stabilita dal medico competente, e' biennale per i
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per
i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di
eta'; quinquennale negli altri casi.
4. Il lavoratore e' sottoposto a controllo
oftalmologico a sua richiesta, ogni qualvolta sospetti una
sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata
dal medico competente, oppure ogniqualvolta l'esito della
visita di cui ai commi 1 e 3 ne evidenzi la necessita'.
5. Il datore di lavoro fornisce, a sue spese, ai
lavoratori i dispositivi speciali di correzione, in
funzione dell'attivita' svolta, qualora i risultati degli
esami di cui ai commi 1, 3-ter e 4 ne evidenzino la
necessita' e non sia possibile utilizzare i dispositivi
normali di correzione".



 
Art 8. (Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991, concernente i prodotti
fitosanitari)
1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, il Governo e' delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernenti l'attuazione della suddetta direttiva.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si atterra' ai principi e criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2.



Note all'art. 8:
- La direttiva 91/414/CEE e' pubblicata in G.U.C.E.
il 19 agosto 1991, n. L 230.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
reca: "Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari".
- Il decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2001, n. 290, reca: "Regolamento di
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla
produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di
prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti".



 
Art 9. (Modifica all'articolo 36 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, recante attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui
rifiuti di imballaggio)
1. All'articolo 36, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il secondo periodo e' soppresso.



Nota all'art. 9:
- Il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
reca: "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti,
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio". Si riporta il
testo dell'art. 36 come modificato dalla legge che qui si
pubblica:
"Art. 36 (Criteri informatori dell'attivita' di
gestione dei rifiuti di imballaggio). - 1. L'attivita' di
gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio si
informa ai seguenti principi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione
alla fonte della quantita' e della pericolosita' degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, soprattutto
attraverso iniziative; anche di natura economica in
conformita' ai principi del diritto comunitario, volte a
promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite ed a ridurre a
monte la produzione e lutilizzazione degli imballaggi,
nonche' a favorire la produzione di imballaggi
riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero
di materia prima, sviluppo della raccolta differenziata di
rifiuti di imballaggio e promozione di opportunita' di
mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei materiali
ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi
destinati allo smaltimento finale attraverso le altre forme
di recupero dei rifiuti di imballaggi;
c-bis) l'applicazione di misure di prevenzione
consistenti in programmi nazionali o azioni analoghe da
adottarsi previa consultazione degli operatori economici
interessati.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione
degli operatori economici conformemente al principio "chi
inquina paga nonche' la cooperazione degli stessi secondo
il principio della "responsabilita' condivisa , l'attivita'
di gestione dei rifiuti di imballaggio si ispira, inoltre,
ai seguenti principi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun
operatore economico, garantendo che il costo della
raccolta, della valorizzazione e dell'eliminazione dei
rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori e dagli
utilizzatori in proporzione delle quantita' di imballaggi
immessi sul mercato nazionale e che la pubblica
amministrazione organizzi la raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i
soggetti istituzionali ed economici;
c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed
in particolare dei consumatori;
d) incentivazione della restituzione degli
imballaggi usati e del conferimento dei rifiuti di
imballaggi in raccolta differenziata da parte del
consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c) del comma
2 riguardano in particolare:
a) ai sistemi di restituzione, di raccolta e di
recupero disponibili;
b) il ruolo degli utenti di imballaggi ed in
particolare dei consumatori nel processo di
riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli
imballaggi quali si presentano sul mercato;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per
gli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio.
4. In conformita' alle determinazioni assunte dalla
Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria del commercio e
dell'artigianato, sono adottate le misure tecniche che
dovessero risultare necessarie nell'applicazione delle
disposizioni del presente Titolo, con particolare
riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
nonche' agli imballaggi primari di apparecchiature mediche
e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli
imballaggi di lusso. Qualora siano interessati aspetti
sanitari il predetto decreto e adottato di concerto con il
Ministro della sanita'.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente
etichettati secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato in conformita' alle
determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione
europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il
recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonche' per
dare una corretta informazione ai consumatori sulle
destinazioni finali degli imballaggi.".



 
Art 10. (Modifica all'articolo 15 del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, di attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un
gruppo assicurativo)
1. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239, le parole: "la lettera a), punto 1), del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "la lettera b), punto 1), del comma 1".



Nota all'art. 10:
- Il decreto legislativo 17 aprile 2001, n. 239,
reca: "Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla
vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione
appartenenti ad un gruppo assicurativo.". Il testo
dell'art. 15, comma 2, come modificato dalla legge qui
pubblicata, cosi' recita:
"2. Nel caso di partecipazione nell'impresa di
assicurazione controllata o partecipata detenuta
indirettamente, la lettera b), punto 1), del comma 1,
comprende il valore contabile dell'impresa di assicurazione
detenuta indirettamente iscritto nel bilancio dell'impresa
controllante o partecipante diretta, determinato in base
alla quota di interessenza risultante dai successivi
rapporti di partecipazione con detta impresa controllante o
partecipante diretta. Inoltre, la lettera a), punto 2), e
la lettera b), punto 3), del comma 1, includono le quote di
interessenza risultanti dai successivi rapporti di
partecipazione, rispettivamente, degli elementi ammessi a
costituire il margine di solvibilita' dell'impresa di
assicurazione controllata o partecipata, nonche' del
margine di solvibilita' minimo dell'impresa di
assicurazione controllata o partecipata.".



 
Art 11. (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 19 maggio 1958, n. 719)
1. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il terzo comma dell'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere che l'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate nel citato regolamento possa avvenire solo se si tratta di ingredienti comunque idonei all'alimentazione umana, ivi compresi gli additivi;
b) prevedere che l'idoneita' all'alimentazione umana delle sostanze di cui alla lettera a) debba essere confermata da dati scientifici universalmente accettati;
c) prevedere che l'aggiunta delle sostanze di cui alla lettera a) sia consentita previa comunicazione da parte del produttore all'autorita' sanitaria competente.



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719,
recante: "Regolamento per la disciplina igienica della
produzione e del commercio delle acque gassate e delle
bibite analcoliche gassate e non gassate confezionate in
recipienti chiusi":
"Art. 15. - L'anidride carbonica impiegata per la
gassazione deve essere esente da gas nocivi.
Le sostanze impiegate nella fabbricazione delle
bibite analcoliche di qualsiasi tipo debbono essere
genuine, in perfetto stato di conservazione.
L'aggiunta di sostanze diverse da quelle indicate
nel presente regolamento, che non siano state gia'
consentite dall'Alto Commissariato per la igiene e la
sanita' pubblica, deve essere autorizzata di volta in volta
dallo stesso Alto Commissariato su proposta dell'autorita'
sanitaria della provincia, nella quale ha sede la fabbrica
e previo parere del Consiglio provinciale di sanita'".



 
Art 12. (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187)
1. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere un regime differenziato per le "paste alimentari fresche" da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilita' non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le "paste alimentari fresche pastorizzate" da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;
b) stabilire che le diciture "paste alimentari fresche" e "paste alimentari fresche pastorizzate" siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, cosi' come il termine per il consumo.



Nota all'art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9
febbraio 2001, n. 187 reca: "Regolamento per la revisione
della normativa sulla produzione e commercializzazione di
sfarinati e paste alimentari, a norma dell'art. 50 della
legge 22 febbraio 1994, n. 146. L'art. 9, cosi' recita:
"Art. 9 (Paste alimentari fresche e
stabilizzate). - 1. E' consentita la produzione di paste
alimentari fresche e stabilizzate secondo le prescrizioni
stabilite dagli articoli 6, 7 e 8, eccetto che per
l'umidita' e l'acidita'.
2. E' consentito l'impiego delle farine di grano
tenero.
3. L'acidita' non deve superare il limite di 7
gradi.
4. Le paste alimentari fresche, poste in vendita
allo stato sfuso, devono essere conservate, dalla
produzione alla vendita, a temperatura non superiore a +
4 oC, con tolleranza di 3 oC durante il trasporto e di 2 oC
negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di
produzione al punto di vendita devono essere contenute in
imballaggi, non destinati al consumatore finale, che
assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e
che rechino la dicitura "paste fresche da vendersi sfuse".
[La durabilita' non puo' essere superiore a giorni cinque
dalla data di produzione].
5. Le paste alimentari fresche, poste in vendita in
imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti
requisiti:
a) avere un tenore di umidita' non inferiore al 24
per cento;
b) avere un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non
inferiore a 0,92 ne' superiore a 0,97;
c) essere state sottoposte al trattamento termico
equivalente almeno alla pastorizzazione;
d) essere conservate, dalla produzione alla
vendita, a temperatura non superiore a + 4 oC, con una
tolleranza di 2 oC.
6. Sono denominate paste stabilizzate le paste
alimentari che hanno un tenore di umidita' non inferiore al
20 per cento e un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non
superiore a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti
termici e a tecnologie di produzione che consentono il
trasporto e la conservazione a temperatura ambiente.".



 
Art 13. (Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29
novembre 2001, nella causa C-202/99)
1. All'articolo 1 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: "Stato" sono soppresse le seguenti parole: ", nonche' dai laureati in medicina e chirurgia che siano in possesso della relativa abilitazione all'esercizio professionale e di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico".
2. All'articolo 4, secondo comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo la parola: "iscrizione" sono soppresse le seguenti: "i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale in possesso di un diploma di specializzazione in campo odontoiatrico, nonche'".
3. L'articolo 5 della legge 24 luglio 1985, n. 409, e' abrogato.



Note all'art. 13:
- La legge 24 luglio 1985, n. 409 reca: "Istituzione
della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni
relative al diritto di stabilimento ed alla libera
prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di
Stati membri delle Comunita' europee". Si riporta il testo
dell'art. 1, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1. - E' istituita la professione sanitaria di
odontoiatra che viene esercitata da coloro che sono in
possesso del diploma di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria e della relativa abilitazione all'esercizio
professionale, conseguita a seguito del superamento di
apposito esame di Stato.".
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge n.
409/1985, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. - Presso ogni Ordine dei medici-chirurghi
e' istituito un separato Albo professionale per la
iscrizione di coloro che sono in possesso della laurea in
odontoiatria e protesi dentaria e dell'abilitazione
all'esercizio professionale conseguita a seguito di
superamento di apposito esame di Stato.
A tale Albo hanno facolta' di iscrizione i soggetti
indicati al successivo art. 20.
L'iscrizione al predetto Albo e' incompatibile con
la iscrizione ad altro Albo professionale.
L'odontoiatra iscritto all'Albo ha la facolta' di
esercitare la professione in tutto il territorio dello
Stato.".



 
Art 14. (Attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo
ai medicinali per uso umano)
1. Per l'attuazione della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, il Governo puo' tenere distinte le disposizioni relative ai bollini farmaceutici per le confezioni di medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale e per le confezioni dei farmaci non soggetti a prescrizione medica di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, prevedendo per queste ultime idonei sistemi che garantiscano i consumatori dal rischio di contraffazione, sentite le categorie interessate della produzione dei farmaci di automedicazione e le associazioni di consumatori. Tali sistemi sono adottati entro il 30 giugno 2004.



Note all'art. 14:
- La direttiva 2001/83/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. L 311.
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539,
reca: "Attuazione della direttiva 92/26/CEE riguardante la
classificazione nella fornitura dei medicinali per uso
umano". L'art. 3, comma 1, cosi' recita:
"1. I medicinali non soggetti a prescrizione medica
di cui all'art. 2, lettera a), sono i medicinali che non
rispondono ai criteri indicati negli articoli 4, 5, 6, 7,
8, 9 e 10. Nell'ambito di questi, si definiscono medicinali
da banco o di automedicazione i medicinali che, per la loro
composizione e il loro obiettivo terapeutico, sono
concepiti e realizzati per essere utilizzati senza
intervento di un medico per la diagnosi, la prescrizione o
la sorveglianza nel corso del trattamento e, se necessario,
con il consiglio del farmacista.".



 
Art 15. (Pubblicita' dei dispositivi medici e dei presidi medico-chirurgici e modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi
medici)
1. Decorsi quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla pubblicita' dei presidi medico-chirurgici disciplinati dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392, prevista dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero dei dispositivi medici di cui al comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, la mancata comunicazione all'interessato del provvedimento di accoglimento o di reiezione della domanda medesima equivale a tutti gli effetti al rilascio dell'autorizzazione richiesta. In detta ipotesi, nel messaggio pubblicitario dovranno essere indicati gli estremi della domanda di autorizzazione.
2. Il termine di cui al comma 1 puo' essere interrotto non piu' di una volta per richiesta di integrazione della documentazione presentata. Il periodo di sospensione, che non puo' essere superiore a quindici giorni, inizia a decorrere dalla data di presentazione da parte dell'azienda della documentazione integrativa richiesta.
3. Colui che effettua pubblicita' di dispositivi medici in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 201 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.
3. Il comma 2 dell'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 46 del 1997 e' abrogato.



Note all'art. 15:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46
reca "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici".
- La direttiva 93/42/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 12 luglio 1993, n. L 169.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
6 ottobre 1998, n. 392 reca: "Norme per la semplificazione
dei procedimenti di autorizzazione alla produzione ed
all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici, a
norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n.
59". L'art. 1 cosi' recita:
"Art. 1 (Ambito di applicazione e definizioni). - 1.
Il presente regolamento disciplina il procedimento di
autorizzazione alla produzione e di autorizzazione
all'immissione in commercio di presidi medico-chirurgici
consistenti in:
a) disinfettanti e sostanze poste in commercio
come germicide o battericide;
b) insetticidi per uso domestico e civile;
c) insettorepellenti;
d) kit di reagenti per il rilevamento di anticorpi
anti-HIV;
e) kit di reagenti per la rilevazione di HBsAg ed
anti-HCV o eventuali altri marcatori di infezione da HCV;
f) topicidi e ratticidi ad uso domestico e civile.
2. Ai fini del presente regolamento il Ministero
della sanita' e' denominato "Ministero , l'Istituto
superiore di sanita' e' denominato "Istituto , il presidio
medico-chirurgico e' denominato "presidio ".
- Il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 reca:
"Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie".
L'art. 201, cosi' recita:
"Art. 201. E' necessaria la licenza del prefetto,
per la pubblicita' a mezzo stampa, o in qualsiasi altro
modo, concernente ambulatori o case o istituti di cura
medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o
pensioni per gestanti, stabilimenti termali, idropinici,
idroterapici e fisioterapici.
Prima di concedere la licenza suddetta, il prefetto
sentira' l'associazione sindacale dei medici giuridicamente
riconosciuta competente per territorio.
E' necessaria la licenza del Ministro per l'interno
per la pubblicita' a mezzo della stampa o in qualsiasi
altro modo, concernente mezzi per la prevenzione e la cura
delle malattie, specialita' medicinali, presidii
medico-chirurgici, cure fisiche ed affini, acque minerali
naturali od artificiali.
La licenza e' rilasciata sentito il parere di una
speciale commissione di esperti, nominata dal Ministro per
l'interno.
Il contravventore alle disposizioni contenute nel
primo e terzo comma e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.582,28 ed euro
15.493,71".
- L'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46, cosi' recita:
"Art. 21 (Pubblicita). - 1. E' vietata la
pubblicita' verso il pubblico dei dispositivi che, secondo
disposizioni adottate con decreto del Ministro della
sanita', possono essere venduti soltanto su prescrizione
medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di
un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicita' presso il pubblico dei dispositivi
diversi da quelli di cui al comma 1 e' soggetta ad
autorizzazione del Ministero della sanita'. Sulle domande
di autorizzazione esprime parere la commissione prevista
dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 541, che a tal fine e' integrata da un
rappresentante del Dipartimento del Ministero della sanita'
competente in materia di dispositivi medici e da uno del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato".



 
Art 16. (Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, recante attuazione delle direttive 85/384/CEE, 85/614/CEE e 86/17/CEE, in materia di riconoscimento di diplomi, certificati e altri titoli nel
settore dell'architettura)
1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attivita' di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneita'".
2. All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.
2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, e' riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica Federale di Germania, purche' sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attivita' di architetto con il titolo professionale di architetto e purche' detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui e' iscritto l'architetto.
2-quater. Sono, altresi', ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.
2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Universita' che li rilasciano".
3. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Competenze e procedimento) - 1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attivita' di architetto nel territorio della Repubblica italiana.
2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:
a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorita' che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicita';
b) un certificato rilasciato da un'autorita' competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralita' o di onorabilita' in esso richiesti per l'accesso all'attivita' di architetto. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresi' risultare che l'interessato non e' stato in precede nza dichiarato fallito o, se lo e' stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se e' decorso un termine piu' breve, che nei confronti dell'interessato e' stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;
c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.
4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.
5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca accerta la completezza e la regolarita' della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali integrazioni.
6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indice, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:
a) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
b) il Ministero degli affari esteri;
c) il Ministero della giustizia;
d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.
7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 puo' essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.
8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.
9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto e' altresi' trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 5.
10. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-quater, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento puo' essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo".
4. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 - (Ammissione alla prestazione di servizi) - 1. Sono ammessi all'esercizio dell'attivita' disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneita', previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui all'articolo 1 che:
a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'allegato A o contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 2-bis, o si trovano nella situazione prevista dall'articolo 6;
b) esercitano legalmente l'attivita' relativa al settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti.
2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini.
3. Ai cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili".
5. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri) - 1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia".
6. L'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Norme transitorie) - 1. Sono riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attivita' disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:
-a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;
b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati nell'allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell'Unione europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;
c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare e' stato autorizzato, prima del 5 agosto 1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attivita' relative;
d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il titolare e' stato autorizzato, entro tale ultima data, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attivita' relative;
e) gli attestati rilasciati dalle autorita' competenti della Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli elencati all'allegato A".
7. Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776.



Note all'art. 16:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129,
reca: "Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n.
85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei
diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore
dell'architettura".
- La direttiva 85/384/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 21 agosto 1985, n. L 223.
- La direttiva 85/614/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 31 dicembre 1985, n. L 376.
- La direttiva 86/17/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 1 febbraio 1986, n. L 27.
- Si riporta il testo dell'art. 2 del citato decreto
legislativo n. 129/92, come modificato dalla presente
legge:
"Art. 2. - 1. Sono riconosciuti i diplomi,
certificati ed altri titoli rilasciati a conclusione di un
corso di studi di livello universitario, che presenti i
seguenti requisiti:
a) la formazione deve riguardare principalmente
l'architettura ed essere equilibratamente ripartita tra gli
aspetti tecnici e pratici;
b) la durata della formazione deve comprendere
almeno quattro anni di studi a tempo pieno presso
un'universita' o un istituto d'istruzione analogo, ovvero
almeno sei anni di studio presso un'universita' o analogo
istituto, di cui non meno di tre a tempo pieno, ed essere
sancita, a conclusione del corso di studi, dal superamento
di un esame di livello universitario.
2. La formazione data dal corso di studi deve
assicurare:
a) la capacita' di creare progetti architettonici
che soddisfino le esigenze estetiche e tecniche;
b) un'adeguata conoscenza della storia e delle
teorie dell'architettura nonche' delle arti, tecnologie e
scienze umane ad esse attinenti;
c) una conoscenza delle belle arti in quanto
fattori che possono influire sulla qualita' della
concezione architettonica;
d) un'adeguata conoscenza in materia di
urbanistica, pianificazione e tecniche applicate nel
processo di pianificazione;
e) la capacita' di cogliere i rapporti tra uomo e
creazioni architettoniche e tra queste e il loro ambiente,
nonche' la capacita' di cogliere la necessita' di adeguare
tra loro creazioni architettoniche e spazi in funzione dei
bisogni e della misura dell'uomo;
f) la capacita' di capire l'importanza della
professione e delle funzioni dell'architetto nella
societa', in particolare elaborando progetti che tengano
conto dei fattori sociali;
g) una conoscenza di metodi d'indagine e di
preparazione del progetto di costruzione;
h) la conoscenza dei problemi di concezione
strutturale, di costruzione e di ingegneria civile connessi
con la progettazione degli edifici;
i) una conoscenza adeguata dei problemi fisici e
delle tecnologie nonche' della funzione degli edifici, in
modo da renderli internamente confortevoli e proteggerli
dai fattori climatici;
l) una capacita' tecnica, che consenta di
progettare edifici che rispondano alle esigenze degli
utenti, nei limiti imposti dal fattore costo e dai
regolamenti in materia di costruzione;
m) una conoscenza adeguata delle industrie,
organizzazioni, regolamentazioni e procedure necessarie per
realizzare progetti di edifici e per l'integrazione dei
piani nella pianificazione.
2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui
ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri
dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione
della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre
2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, ai sensi
dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.
2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2,
e' riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen nella
Repubblica Federale di Germania, purche' sia impartita in
tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai
requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica
Federale di Germania accesso all'attivita' di architetto
con il titolo professionale di architetto e purche' detta
formazione sia completata da un periodo di esperienza
professionale nella Repubblica Federale di Germania della
durata di quattro anni, comprovato da un apposito
certificato rilasciato dall'ordine professionale cui e'
iscritto l'architetto.
2-quater. Sono, altresi', ammessi alla procedura di
riconoscimento di cui all'art. 4, i diplomi, certificati e
altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui
all'art. 1, qualora tali diplomi, certificati e altri
titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro
dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati
e titoli elencati nella comunicazione della Commissione
europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.
2-quinquies. Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca comunica alla Commissione
europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri
dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo
sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e
gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai
requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle
Universita' che li rilasciano".



 
Art 17. (Modifica all'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante norme in materia di promozione dell'occupazione, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 7
febbraio 2002, nella causa C-279/00)
1. All'articolo 2, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e successive modificazioni, alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che abbiano assolto ad obblighi analoghi fissati per le stesse finalita' dalla legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea".



Nota all'art. 17:
- La legge 24 giugno 1997, n. 196, reca: "Norme in
materia di promozione dell'occupazione". L'art. 2, comma 2,
e' cosi' modificato:
"2. I requisiti richiesti per l'esercizio
dell'attivita' di cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della societa' nella forma di
societa' di capitali ovvero cooperativa, italiana o di
altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella
denominazione sociale delle parole: "societa' di fornitura
di lavoro temporaneo ; l'individuazione, quale oggetto
esclusivo, della predetta attivita'; l'acquisizione di un
capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la
sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato
o di altro Stato membro dell'Unione europea;
b) la disponibilita' di uffici e di competenze
professionali idonee allo svolgimento dell'attivita' di
fornitura di manodopera nonche' la garanzia che l'attivita'
interessi un ambito distribuito sull'intero territorio
nazionale e comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti
con il contratto di cui all'art. 3 e dei corrispondenti
crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito
cauzionale di lire 700 milioni presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
di altro Stato membro dell'Unione europea; a decorrere dal
terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fidejussione bancaria o assicurativa non
inferiore al 5 per cento del fatturato, al netto
dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato nell'anno
precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni.
Sono esonerate dalla prestazione delle garanzie di cui alla
presente lettera le societa' che abbiano assolto ad
obblighi analoghi fissati per le stesse finalita' dalla
legislazione di altro Stato membro dell'Unione europea;
d) in capo agli amministratori, ai direttori
generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'art.
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da
leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni".



 
Art 18. (Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita'
europee del 7 marzo 2002, nella causa C-145/99)
1. L'articolo 2, secondo comma, della legge 9 febbraio 1982, n. 31, in materia di libera prestazione di servizi da parte di avvocati cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, e' abrogato.
2. All'articolo 17, primo comma, numero 7, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, dopo la parola: "residenza" sono inserite le seguenti: "o il proprio domicilio professionale".



Note all'art. 18:
- La legge 9 febbraio 1982, n. 31 reca: "Libera
prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini
degli Stati membri delle Comunita' europee". Si riporta il
testo dell'art. 2 come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 (Prestazioni di servizi professionali). -
Le persone di cui all'art. 1 sono ammesse all'esercizio
delle attivita' professionali dell'avvocato, in sede
giudiziale e stragiudiziale, con carattere di temporaneita'
a secondo le modalita' stabilite dal presente titolo".
- Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22
gennaio 1934, n. 36 reca: "Ordinamento delle professioni di
avvocato e procuratore". Si riporta il testo dell'art. 17,
primo comma, come modificato dalla presente legge:
"Per l'iscrizione nell'albo dei procuratori e'
necessario:
1) essere cittadino italiano o italiano
appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;
2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
3) essere di condotta specchiatissima ed illibata;
4) essere in possesso della laurea in
giurisprudenza conferita o confermata in una universita'
della Repubblica;
5) avere compiuto lodevolmente e proficuamente un
periodo di pratica, frequentando lo studio di un
procuratore ed assistendo alle udienze civili e penali
della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni
consecutivi, posteriomente alla laurea, nei modi che
saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini
dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso
periodo di tempo, il patrocinio davanti alle Preture ai
sensi dell'art. 8;
6) essere riuscito vincitore, entro il numero dei
posti messi a concorso, nell'esame preveduto nell'art. 20;
7) avere la residenza o il proprio domicilio
professionale nella circoscrizione del tribunale nel cui
albo l'iscrizione e' domandata.
Per l'iscrizione nel registro speciale dei
praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui ai
numeri 1, 2, 3 e 4.
Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo o nel
registro dei praticanti coloro che abbiano riportato una
delle condanne o delle pene accessorie o si trovino
sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma
dell'art. 42, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e
coloro che abbiano svolto una pubblica attivita' contraria
agli interessi della Nazione."



 
Art 19
Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002,
in materia di servizi postali

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunita' in conformita' dei seguenti principi e criteri direttivi: a) determinare l'ambito dei servizi postali riservati dal 1 gennaio
2003 e dal 1 gennaio 2006, ivi compresa la corrispondenza
transfrontaliera e la pubblicita' diretta per corrispondenza,
nella misura necessaria per assicurare la fornitura del servizio
universale entro i limiti di peso e di prezzo indicati nella
direttiva; b) garantire l'applicazione dei principi di trasparenza e di non
discriminazione nell'applicazione delle condizioni economiche
speciali e di quelle associate; c) fissare regole tassative per il trasferimento di sovvenzioni
dall'area riservata a quella del servizio universale; d) assicurare procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la
gestione dei reclami degli utenti nei riguardi del fornitore del
servizio universale e del servizio offerto dagli operatori
privati; e) garantire il rispetto dei servizi riservati. f) assicurare il mantenimento delle prestazioni del servizio
universale a livelli qualitativi e quantitativi tali da garantire
permanentemente servizi adeguati alle esigenze di tutti gli utenti
in tutti i punti del territorio nazionale, anche con specifico
riferimento alla particolare situazione dei comuni minori, delle
localita' montane, delle isole minori e delle altre aree
svantaggiate.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 19:
- La direttiva 2002/39/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 5 luglio 2002, n. L 176;
- La direttiva 97/67/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
21 gennaio 1998, n. L 15.



 
Art 20. (Delega al Governo per la modifica della legge 23 luglio 1991, n. 223, recante norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro, in relazione alla causa C-32/02)
1. Il Governo e' delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la completa attuazione della direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, apportando alla legge 23 luglio 1991, n. 223, le modifiche necessarie per adeguarne l'ambito soggettivo di applicazione ai vincoli comunitari.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei principi e criteri generali stabiliti nell'articolo 2.



Note all'art. 20:
- La legge 23 luglio 1991, n. 223 reca: "Norme in
materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita'
europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in
materia di mercato del lavoro".
- La direttiva 98/59/CE e' pubblicata nella G.U.C.E.
12 agosto 1998 n. L 225.



 
Art 21. (Modifiche al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e alla
legge 19 gennaio 1955, n. 25, in materia di lavoro notturno)
1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25".
2. Il quarto comma dell'articolo 10 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e' sostituito dal seguente:
"E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di eta' superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende artigianali di panificazione e di pasticceria, delle aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi".



Note all'art. 21:
- Il decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532
reca: "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n.
25".
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, come
modificato dalla legge qui pubblicata:
"1. L'orario di lavoro dei lavoratori notturni non
puo' superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo
l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche
aziendali, che prevedano un orario di lavoro
plurisettimanale, di un periodo di riferimento piu' ampio
sul quale calcolare come media il suddetto limite. E' fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 19
gennaio 1955, n. 25".
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge
25/1955, come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 10. L'orario di lavoro dell'apprendista non
puo' superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono
considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e
computate nell'orario di lavoro.
Le ore destinate all'insegnamento complementare sono
determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in
difetto, da decreto del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto col Ministro per la
pubblica istruzione.
E' in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le
ore 6 ad eccezione di quello svolto dagli apprendisti di
eta' superiore ai 18 anni nell'ambito delle aziende
artigianali di pianificazione e di pasticceria, delle
aziende del comparto turistico e dei pubblici esercizi".



 
Art 22
Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE
e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 gennaio 2002, in materia di organismi di
investimento collettivo in valori mobiliari

1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' delegato ad adottare, entro il 13 agosto 2003, un decreto legislativo recante le norme per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 gennaio 2002, che modificano la direttiva 85/611/CEE del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), al fine di regolamentare le societa' di gestione, i prospetti semplificati e gli investimenti di OICVM.
2. L'attuazione delle direttive sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere che le societa' di gestione autorizzate in conformita'
alla direttiva 85/611/CEE, come modificata dalla direttiva
2001/107/CE, possano esercitare in Italia le attivita' previste
dalla direttiva stessa e per le quali sono autorizzate nel Paese
di origine in regime di libera prestazione del servizio ovvero per
il tramite di succursali; b) stabilire che la vigilanza sulle imprese autorizzate sia
esercitata dall'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione,
mentre restano ferme le attribuzioni delle autorita' italiane in
materia di elaborazione e applicazione delle norme di
comportamento; c) indicare quali servizi accessori possano essere prestati dalle
societa' di gestione del risparmio tra quelli consentiti dalla
direttiva 2001/107/CE; d) disciplinare, per le societa' di gestione e le societa' di
investimento a capitale variabile (SICAV), la delega a terzi
dell'esercizio di una o piu' funzioni prevedendo modalita' della
stessa che evitino lo svuotamento delle funzioni e assicurino il
permanere della responsabilita' in capo alla societa' delegante; e) stabilire, in armonia con la disciplina contenuta nella direttiva
2001/107/CE, condizioni di accesso all'attivita' per le SICAV e le
societa' di gestione del risparmio che designano in via permanente
una societa' di gestione del risparmio per la gestione del proprio
patrimonio; f) prevedere che le societa' di gestione siano tenute a pubblicare,
in aggiunta agli altri documenti informativi, un prospetto
semplificato da consegnare gratuitamente al sottoscrittore prima
della conclusione del contratto e prevedere che il prospetto
completo, l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione
semestrale pubblicate siano messi gratuitamente a disposizione del
sottoscrittore che ne faccia richiesta; g) concedere un periodo massimo di sessanta mesi dalla data del 13
febbraio 2002 alle societa' di gestione e alle SICAV esistenti a
tale data per adeguarsi alla nuova disciplina nazionale posta in
essere in attuazione della direttiva 2001/108/CE.
3. Il Governo, al fine di garantire il corretto e integrale recepimento delle direttive di cui al presente articolo, potra' apportare modifiche e integrazioni al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, eventualmente adattando le norme vigenti nella stessa materia al fine del loro coordinamento con le nuove disposizioni.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Nota all'art. 22:
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52".



 
Art 23. (Attuazione della raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi
per le ispezioni ambientali)
1. Per dare completa attuazione alla raccomandazione 2001/331/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali, il Governo e' autorizzato ad adottare apposito regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che preveda in particolare:
a) la definizione dei criteri specifici relativi all'organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali;
b) la definizione dei criteri per la predisposizione di un piano delle ispezioni ambientali da parte delle Amministrazioni competenti a livello nazionale, regionale o locale;
c) l'individuazione dei criteri per disciplinare le visite in sito;
d) l'introduzione di una banca dati relativa alle ispezioni effettuate facilmente accessibile al pubblico.
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 23:
- La direttiva 2001/331/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 27 aprile 2001, n. L 118.
- L'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, cosi' recita:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari".



 
Art 24. (Modifica all'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, recante nuovo codice della strada)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I velocipedi sono i veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si trovano sul veicolo; sono altresi' considerati velocipedi le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Nota all'art. 24:
- Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
reca: "Nuovo codice della strada". Si riporta il testo
dell'art. 50 come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 50 (Velocipedi). - 1. I velocipedi sono i
veicoli con due ruote o piu' ruote funzionanti a
propulsione esclusivamente muscolare, per mezzo di pedali o
di analoghi dispositivi, azionati dalle persone che si
trovano sul veicolo; sono altresi' considerati velocipedi
le biciclette a pedalata assistita, dotate di un motore
ausiliario elettrico avente potenza nominale continua
massima di 0,25 KW la cui alimentazione e' progressivamente
ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i
25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare.
2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di
larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza".



 
Art 25. (Modifica all'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 19 marzo 2002,
nella causa C-224/00)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 207 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' inserito il seguente:
"2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 202".



Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 207 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dalla
legge qui pubblicata:
"Art. 207 (Veicoli immatricolati all'estero o muniti
di targa EE). - 1. Quando con un veicolo immatricolato
all'estero o munito di targa EE viene violata una
disposizione del presente codice da cui consegue una
sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e'
ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani
dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta
previsto dall'art. 202. L'agente trasmette al proprio
comando od ufficio il verbale e la somma riscossa e viene
rilasciata ricevuta al trasgressore, facendo menzione del
pagamento nella copia del verbale che consegna al
trasgressore medesimo.
2. Qualora il trasgressore non si avvalga, per
qualsiasi motivo, della facolta' prevista del pagamento in
misura ridotta, egli deve versare all'agente accertatore, a
titolo di cauzione, una somma pari alla meta' del massimo
della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. In
sostituzione del versamento della cauzione suddetta, il
trasgressore puo' fornire apposito documento fideiussorio
che garantisca il pagamento delle somme dovute. Del
versanento della cauzione o del rilascio del documento
fidejussorio e' fatta menzione nel verbale di contestazione
della violazione. L'una e l'altro sono versati al comando
od ufficio da cui l'accertatore dipende.
2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato in uno
Stato membro dell'Unione europea, la somma da versare a
titolo di cauzione, di cui al comma 2, e' pari alla somma
richiesta per il pagamento in misura ridotta previsto
dall'articolo 202.
3. In mancanza del versamento della cauzione o della
presentazione della garanzia di cui al comma 2, viene
disposto in via cutelare l'immediato ritiro della patente
da parte dell'agente accertatore. In mancanza della patente
si applica il fermo amministrativo del veicolo fino a
quando non sia stato adempiuto uno degli oneri di cui al
comma 2 e, comunque, per un periodo non superiore a
sessanta giorni.
4. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai veicoli di proprieta' dci cittadini italiani
residenti nel comune di Campione d'Italia".



 
Art 26.
(Modifica all'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127)
1. All'articolo 1, comma 4, della legge 24 marzo 2001, n. 127, le parole: "Il Governo emana entro dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "Il Governo, al fine di consentire il previo recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali, emana, entro diciotto mesi".



Note all'art. 26:
- La legge 24 marzo 2001, n. 127 reca: "Differimento
del termine per l'esercizio della delega prevista dalla
legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento
dei dati personali". Si riporta il testo dell'art. 1, comma
4, come modificato dalla presente legge:
"4. Il Governo, al fine di consentire il previo
recepimento della direttiva 2002/58/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 relativa al
trattamento dei dati personali, emana, entro diciotto mesi
dallo scadere del termine di cui al comma 1 e previa
acquisizione dei pareri previsti nel comma 2, da esprimersi
entro sessanta giorni dalla richiesta, un testo unico delle
disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e delle
disposizioni connesse, coordinandovi le norme vigenti ed
apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni
necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la
migliore attuazione."
- La direttiva 2002/58/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 31 luglio 2002, n. L 201.



 
Art 27. (Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n.
319)
1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, dopo la lettera f) e' inserita la seguente:
"f-bis) il Ministero per i beni e le attivita' culturali, per le attivita' afferenti il settore del restauro e manutenzione dei beni culturali e per le attivita' che riguardano il settore sportivo e in particolare quelle esercitate con la qualifica di professionista sportivo;".



Nota all'art. 27:
- Il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319,
reca: "Attuazione della direttiva 92/51/CEE relativa ad un
secondo sistema generale di riconoscimento della formazione
professionale che integra la direttiva 89/48/CEE" - Si
riporta il testo dell'art. 13, come modificato dalla legge
qui pubblicata:
"Art. 13 (Competenze per il riconoscimento). - 1.
Sulle domande di riconoscimento sono competenti a
pronunciarsi:
a) il Ministero titolare della vigilanza sulle
professioni di cui all'art. 2, lettera a), individuato
nell'allegato C al presente decreto. L'allegato puo' essere
modificato o integrato, tenuto conto delle disposizioni
sopravvenute nei vari settori professionali, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri anche con la
individuazione di professioni aventi i requisiti di cui
alla lettera b) del precedente art. 8;
b) il Ministro per la funzione pubblica, per le
professioni che si traducono in rapporti di pubblico
impiego, salvo quanto previsto alle successive lettere c) e
d).
c) il Ministero della sanita' per le professioni
sanitarie;
d) il Ministero della pubblica istruzione, per il
personale docente e non docente delle scuole materne ed
elementari e degli istituti di istruzione secondaria di
primo e secondo grado;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale nei casi di attivita' professionali per il cui
accesso o esercizio e' richiesto il possesso di attestati o
qualifiche professionali conseguiti ai sensi della legge 21
dicembre 1978, n. 845, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
o della normativa in materia di contratti aventi finalita'
formativa;
f) il Ministero dei trasporti e della navigazione
per le professioni marittime;
f-bis) il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, per le attivita' afferenti il settore del
restauro e manutenzione dei beni culturali e per le
attivita' che riguardano il settore sportivo e in
particolare quelle esercitate con la qualifica di
professionista sportivo;
g) il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero della pubblica
istruzione, in ogni altro caso".



 
Art 28. (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare)
1. Al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: "non compresi nell'allegato 1" sono soppresse;
b) all'articolo 7, i commi 9 e 10 sono abrogati;
c) all'articolo 8, i commi 1, 2 e 3 sono abrogati e la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Programma di vigilanza annuale";
d) all'articolo 15, il comma 3 e' abrogato.



Note all'art. 28:
- Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
reca: "Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione
particolare". Si riporta il testo degli articoli 7, 8 e 15,
come modificati dalla presente legge:
"Art. 7 (Commercializzazione dei prodotti). - 1. Al
momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti
alimentari di cui all'art. 1, il fabbricante ne informa il
Ministero della sanita' mediante la trasmissione di un
modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto.
2. Qualora i prodotti di cui al comma 1 siano gia'
posti in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante
deve altresi' comunicare al Ministero della sanita'
l'autorita' destinataria della prima comunicazione.
3. Le stesse disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche all'importatore qualora il prodotto sia
stato fabbricato in uno Stato terzo.
4. Il Ministero della sanita' puo' richiedere al
fabbricante o all'importatore la presentazione dei lavori
scientifici e dei dati che giustifichino la conformita' del
prodotto all'art. 1, commi 2 e 3, nonche' le indicazioni di
cui all'art. 4, comma 1, lettera c).
5. Qualora i lavori scientifici e i dati di cui al
comma 4 abbiano formato oggetto di una pubblicazione
facilmente accessibile, il fabbricante o l'importatore
possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione.
6. Qualora i prodotti di cui al comma 1 non
rientrino tra quelli di cui all'art. 1, comma 2, il
Ministero della sanita' diffida le imprese interessate a
ritirarli dal commercio e, in caso di mancata osservanza,
dispone il loro sequestro.
7. Qualora i prodotti di cui al comma 1 presentino
un pericolo per la salute umana il Ministero della sanita'
ne dispone il sequestro.
8. Il Ministero della sanita' informa immediatamente
la Commissione CEE e gli altri Stati membri delle misure
adottate ai sensi dei commi 6 e 7 con i relativi motivi."
9. (Comma abrogato).
10. (Comma abrogato)".
"Art. 8 (Programma di vigilanza annuale). - 1.
(Comma abrogato).
2. (Comma abrogato).
3. (Comma abrogato).
4. I laboratori dei servizi di igiene pubblica delle
unita' sanitarie locali realizzano, con il coordinamento
dell'Istituto superiore di sanita', un apposito programma
di vigilanza annuale sui prodotti destinati ad una
alimentazione particolare, fabbricati in Italia o
all'estero, i cui risultati sono riportati nella relazione
di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1986, n. 462".
"Art. 15 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato chiunque confezioni, detenga per vendere
o venda prodotti alimentari non conformi alle disposizioni
di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e' punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel
pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 12 milioni.
2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui
all'art. 7 e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 1
milione a lire 6 milioni.
3. (Comma abrogato).
4. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque
contravvenga alle disposizioni contenute nei decreti
ministeriali di cui all'art. 9 e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una
somma da lire 30 milioni a lire 90 milioni.
5. Salvo che il fatto costituisca reato chiunque
contravvenga alle disposizioni di cui all'art. 10, commi 1
e 5, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
consistente nel pagamento di una somma da lire 3 milioni a
lire 12 milioni".



 
Art 29. (Attuazione della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e
liquidazione degli enti creditizi)
1. Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1º marzo 2002, n. 39, e' prorogato di un anno.
2. Il Governo e' delegato ad adottare, nel termine stabilito dal comma 1, anche apportando integrazioni o modificazioni al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2001/24/CE nel rispetto altresi' dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che i provvedimenti e le procedure che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/24/CE debbano essere individuati tra quelli previsti dal titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385;
b) prevedere il riconoscimento delle procedure di risanamento e di liquidazione adottate in altro Stato membro nonche' delle misure adottate dai competenti organi, secondo la normativa dello Stato membro d'origine dell'ente creditizio, con le eccezioni tassativamente indicate dalla direttiva 2001/24/CE;
c) prevedere la disciplina degli obblighi informativi e dell'attivita' di coordinamento tra le autorita' degli Stati membri, attribuendo le relative competenze alla Banca d'Italia e consentendo a tali fini anche il ricorso ad accordi con le altre autorita' di vigilanza;
d) prevedere che vengano fornite adeguate informazioni e forme di assistenza ai terzi residenti in altri Stati membri, per agevolare la tutela dei loro diritti in relazione ai provvedimenti di risanamento e di liquidazione adottati in Italia, in conformita' al principio dell'uguaglianza del trattamento dei terzi ovunque residenti;
e) prevedere, ai fini di quanto previsto alla lettera a) e per assicurare organicita' alla normativa interna, il coordinamento della disciplina delle crisi, contenuta nel titolo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e nella parte II, titolo IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con le disposizioni rispettivamente contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, nella legge 24 novembre 2000, n. 340, e nel decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in modo da assicurare le preminenti finalita' di salvaguardia della stabilita' del sistema bancario e finanziario e di tutela dei diritti dei depositanti e degli investitori e prevedendo in particolare che, nelle ipotesi previste dal citato decreto legislativo n. 231 del 2001, in luogo dei provvedimenti interdittivi e di nomina di un commissario, siano adottati i provvedimenti contemplati dai citati testi unici di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998.
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Note all'art. 29:
- La direttiva 2001/24/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125.
- La legge 1 marzo 2002, n. 39 reca: "Disposizioni
per l'adempimento di obbhighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria
2001".
- Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,
reca: "Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia".
- La direttiva 2001/24/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125.
- Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
reca: "Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
- Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
reca: "Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla
definitivita' degli ordini immessi in un sistema di
pagamento o di regolamento titoli".
- La legge 24 novembre 2000, n. 340, reca:
"Disposizioni per la delegificazione di norme e per la
semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di
semplificazione 1999".
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, reca
"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11
della legge 29 settembre 2000, n. 300".



 
Art 30
Attuazione della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive
78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le
regole di valutazione per i conti annuali e consolidati
di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di
altre istituzioni finanziarie

1. Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, e' prorogato di sei mesi.



Note all'art. 30:
- La direttiva 2001/65/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283.
- La direttiva 78/660/CEE e' pubbhicata nella
G.U.C.E. 14 agosto 1978, n. L 222.
- La direttiva 83/349/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 18 luglio 1983, n. L 193.
- La direttiva 86/635/CEE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 31 dicembre 1986, n. L 372.
- Per la legge 1 marzo 2002, n. 39 vedi note
all'art. 29.



 
Art 31. (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai
contratti di garanzia finanziaria)
1. Il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e' delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria.
2. L'attuazione della direttiva 2002/47/CE sara' informata ai principi in essa contenuti in merito all'ambito di applicazione della disciplina, alla definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia finanziaria, nonche' ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere che possano essere parti dei contratti anche i soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e), della medesima direttiva e che ne possano formare oggetto anche gli strumenti finanziari di cui al medesimo articolo 1, paragrafo 4, lettera b);
b) individuare le modalita' mediante le quali il beneficiario della garanzia su strumenti finanziari possa realizzarla mediante appropriazione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, della medesima direttiva.
3. Il Governo, al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento della citata direttiva, potra' coordinare le disposizioni di attuazione della delega di cui al comma 1 con le norme previste dall'ordinamento interno in materia di prestazione di garanzie e di realizzazione delle stesse, eventualmente adattando le norme vigenti nelle stesse materie in vista del perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Buttiglione, Ministro per le
politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1329):
Presentato dal Ministro per le politiche comunitarie
(Buttiglione) il 12 aprile 2002.
Assegnato alla commissione 1a (Affari
costituzionali), in sede referente, il 17 aprile 2002 con
pareri delle commissioni 2a, 3a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a,
11a, 12a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunita'
europee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 30 maggio 2002 e
13, 20 giugno 2002.
Relazione scritta annunciata il 9 luglio 2002 (atto
n. 1329/A - relatore sen. Basile).
Esaminato in aula il 16 luglio 2002 e approvato il
17 luglio 2002.
Camera dei deputati (atto n. 3061):
Assegnato alla XIV commissione (Politiche
dell'Unione europea), in sede referente, il 16 settembre
2002, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, V, VI,
VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e Parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla XIV commissione il 18, 19, 24, 25,
26 settembre 2002 e 2, 9 ottobre 2002.
Relazione scritta presentata il 14 ottobre 2002
(atto n. 3061/A - relatore on. Airaghi).
Esaminato in aula il 16 ottobre 2002 e approvato il
17 ottobre 2002, con modificazioni.
Senato della Repubblica (atto n. 1329-B):
Assegnato alla commissione 1a (Affari
costituzionali), in sede referente, il 22 ottobre 2002, con
pareri delle commissioni 2a, 5a, 6a, 7a, 8a, 9a, 10a, 11a,
12a, 13a, della Giunta per gli affari delle Comunita'
euoropee e della Commissione parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 1a commissione il 5, 13 novembre
2002.
Esaminato in aula e approvato il 23 gennaio 2003.



Nota all'art. 31:
- La direttiva 2002/47/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 27 giugno 2002, n. L 168.



 
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali veterinari;
2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai
medicinali per uso umano;
2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa
a misure comunitarie di lotta contro la peste suina
classica;
2001/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 dicembre 2001, che modifica la direttiva 94/57/CE del
Consiglio relativa alle disposizioni e alle norme comuni
per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di
controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle
amministrazioni marittime;
2001/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM) al fine di regolamentare le societa' di
gestione ed i prospetti semplificati;
2001/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 gennaio 2002, che modifica la direttiva 85/611/CEE del
Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di
taluni organismi di investimento collettivo in valori
mobiliari (OICVM), con riguardo agli investimenti OICVM;
2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a determinati tipi di zucchero destinati
all'alimentazione umana;
2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e
alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana;
2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o
totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;
2001/115/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, che
modifica la direttiva 77/388/CEE al fine di semplificare,
modernizzare e armonizzare le modalita' di fatturazione
previste in materia di IVA;
2002/10/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2002, che
modifica la direttiva 92/79/CEE, la direttiva 92/80/CEE e
la direttiva 95/59/CE per quanto concerne la struttura e le
aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati;
2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
marzo 2002, che modifica la direttiva 79/267/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione sulla vita;
2002/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
marzo 2002, che modifica la direttiva 73/239/CEE del
Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilita'
delle imprese di assicurazione nei rami diversi
dall'assicurazione sulla vita.
2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che
modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto
riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto
applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione
e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici;
2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli integratori alimentari;
2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
al catalogo comune delle varieta' delle specie di piante
agricole;
2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di barbabietole;
2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di ortaggi;
2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate;
2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa
alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose
e da fibra;
2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante
disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina
africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per
quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina
africana;
2002/68/CE del Consiglio, del 19 luglio 2002, che
modifica la direttiva 2002/57/CE relativa alla
commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da
fibra.



Note all'allegato A:
- La direttiva 2001/82/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. L 311.
- La direttiva 2001/83/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 28 novembre 2001, n. L 311.
- La direttiva 2001/89/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 1 dicembre 2001, n. L 316.
- La direttiva 2001/105/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio che modifica la direttiva 94/57/CE e'
pubblicata nella G.U.C.E. 22 gennaio 2002, n. L 19.
- La direttiva 2001/107/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 13 febbraio 2002, n. L 41.
- La direttiva 2001/108/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 13 febbraio 2002, n. L 41.
- La direttiva 2001/111/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10.
- La direttiva 2001/113/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10.
- La direttiva 2001/114/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 17 gennaio 2002, n. L 15.
- La direttiva 2001/115/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 17 gennaio 2002, n. L 15.
- La direttiva 2002/10/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 16 febbraio 2002, n. L 46.
- La direttiva 2002/12/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 20 marzo 2002, n. L 77.
- La direttiva 2002/13/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 20 marzo 2002, n. L 77.
- La direttiva 2002/38/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 15 maggio 2002, n. L 128.
- La direttiva 2002/46/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 12 luglio 2002, n. L 183.
- La direttiva 2002/53/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La direttiva 2002/54/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La direttiva 2002/55/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La direttiva 2002/56/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La direttiva 2002/57/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 193.
- La direttiva 2002/60/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 20 luglio 2002, n. L 192.
- La direttiva 2002/68/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 24 luglio 2002, n. L 195.



 
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli
enti creditizi;
2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE,
83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di
valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni
tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
finanziarie;
2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione
di alcuni inquinanti atmosferici;
2001/88/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, recante
modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme
minime per la protezione dei suini;
2001/93/CE della Commissione, del 9 novembre 2001,
recante modifica della direttiva 91/630/CEE che stabilisce
le norme minime per la protezione dei suini;
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3
dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei
prodotti;
2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4
dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE
del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' illecite;
2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente il miele;
2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001,
concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana;
2002/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12
febbraio 2002, relativa all'ozono nell'aria;
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale
relativo all'informazione e alla consultazione dei
lavoratori.
2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili
nell'alimentazione degli animali;
2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per
quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei
servizi postali della Comunita'.
2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;
2002/70/CE della Commissione, del 26 luglio 2002, che
stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di
diossine e PCB diossina-simili nei mangimi.



Note all'allegato B:
- La direttiva 2001/24/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125.
- La direttiva 2001/65/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 27 ottobre 2001, n. L 283.
- La direttiva 2001/81/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 27 novembre 2001, n. L 309.
- La direttiva 2001/88/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 1 dicembre 2001, n. L 316.
- La direttiva 2001/93/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 1 dicembre 2001, n. L 316.
- La direttiva 2001/95/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 15 gennaio 2002, n. L 11.
- La direttiva 2001/97/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 28 dicembre 2001, n. L 344.
- La direttiva 2001/110/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10.
- La direttiva 2001/112/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E. 12 gennaio 2002, n. L 10.
- La direttiva 2002/3/CE e' pubblicata nella G.U.C.E
9 marzo 2002, n. L 67.
- La direttiva 2002/14/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E 23 marzo 2002, n. L 80.
- La direttiva 2002/32/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E 30 maggio 2002, n. L 140.
- La direttiva 2002/39/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E 5 luglio 2002, n. L 176.
- La direttiva 2002/47/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E 27 giugno 2002, n. L 168.
- La direttiva 2002/70/CE e' pubblicata nella
G.U.C.E 6 agosto 2002, n. L 209.



 
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