Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2003 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 23 gennaio 2003
Applicazione delle tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica alle popolazioni colpite dall'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e dagli eventi sismici nella medesima area. (Deliberazione n. 05/03).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 gennaio 2003,
Premesso che:
l'art. 1, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), stabilisce che il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;
il Capo del Dipartimento della Protezione civile, Commissario delegato per l'emergenza Etna, con lettera del 27 dicembre 2002, ricevuta in data 7 gennaio 2003, protocollo Autorita' n. 000296, a seguito dello stato di emergenza causato dai gravi fenomeni eruttivi dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e dagli eventi sismici concernenti la medesima area, ha comunicato all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas la necessita' di provvedere al trasferimento delle popolazioni le cui abitazioni formano oggetto di ordinanza sindacale di sgombero, ovvero risultano non utilizzabili, in altri alloggi disponibili sul territorio;
Visti:
l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
l'art. 1 e l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2001, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale nel territorio della provincia di Catania interessata da gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna e successive proroghe;
il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito nella legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, recante interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile";
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, recante "Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area";
il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato);
Considerato che:
gli alloggi non di proprieta' nei quali sono temporaneamente ospitate le popolazioni colpite dai gravi fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui in premessa, trasferite dalle proprie abitazioni a seguito di ordinanze sindacali di sgombero ovvero le cui abitazioni, nelle more della verifica dello stato di agibilita' degli edifici, risultino non utilizzabili, sulla base di attestazione dei tecnici comunali, per la maggior parte non sono dotati di impianti di riscaldamento;
tale situazione richiede un elevato livello di consumo dell'energia elettrica per soddisfare esigenze abitative e sociali, quali il riscaldamento dei locali e di acqua, e l'uso di cucina;
Ritenuta l'opportunita'
che siano praticati ai clienti finali aventi dimora nelle zone colpite dai sopradetti gravi fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici, che verranno trasferiti dalle proprie abitazioni - a seguito di ordinanze sindacali di sgombero, ovvero, le cui abitazioni, nelle more della verifica dello stato di agibilita' degli edifici, risultino, sulla base si attestazione dei tecnici comunali, non utilizzabili, in alloggi non di propria residenza, le tariffe di "fascia sociale" relative all'erogazione di energia elettrica per usi domestici;
di applicare una riduzione dei corrispettivi di potenza e della parte variabile della tariffa per la fornitura di energia elettrica ai clienti sopra descritti;
di uniformare il periodo di applicazione delle tariffe speciali in relazione alla durata dello stato di emergenza, stabilita fino al 31 marzo 2003, per le aree colpite dai gravi fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui in premessa;
Delibera:
Art. 1. Tariffe speciali per la fornitura di energia elettrica all'utenza domestica colpita dall'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e dagli eventi sismici nella medesima area

1.1. Alle forniture di energia elettrica effettuate alle popolazioni colpite dai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attivita' vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e dagli eventi sismici concernenti la medesima area, che vengano trasferite a seguito di ordinanze sindacali di sgombero, dalle proprie abitazioni, ovvero, le cui abitazioni, nelle more della verifica dello stato di agibilita' degli edifici, risultino, sulla base di attestazione dei tecnici comunali, non utilizzabili - in alloggi non di propria residenza si applicano, a decorrere dal 4 novembre 2002 e fino al 31 marzo 2003, le seguenti condizioni tariffarie, indipendentemente dalla potenza impegnata e dallo scaglione di consumo:
a) componenti &greco;tl(D2) e &greco;t2(3), di cui all'art. 22, comma 22.2, del testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: testo integrato), ridotte a un terzo;
b) componenti &greco;t3(D2) e PV, di cui all'art. 22, comma 22.2, del testo integrato, pari a quelle prevista dalla vigente normativa tariffaria per le medesime forniture a utenti domestici con consumi fino a 75 kWh mensili.
1.2 Le forniture di cui al precedente comma 1.1 sono esenti dall'applicazione delle componenti UC1, UC2 e UC4, di cui all'art. 22, comma 22.2, del testo integrato e delle componenti A, di cui all'art. 34, del testo integrato.
 
Art. 2. Individuazione degli aventi diritto all'applicazione delle tariffe
speciali

2.1. Le abitazioni e i clienti finali legittimati a beneficiare delle tariffe speciali indicate nell'art. 1 sono individuati dal Capo del dipartimento della protezione civile, Commissario delegato per l'emergenza Etna, che ne invia l'elenco all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e agli esercenti il servizio di vendita dell'energia elettrica ai clienti del mercato vincolato che stipulino contratti con i clienti domestici in bassa tensione interessati (di seguito: esercenti).
2.2. Gli esercenti che forniscono prestazioni alle quali sono applicate le condizioni di cui al precedente comma 1.1, autocertificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero di clienti forniti al 31 dicembre dell'anno precedente, le quantita' erogate e l'ammontare delle agevolazioni accordate a tali clienti nello stesso anno.
2.3. Le informazioni di cui al comma precedente consentono all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas di valutare gli effetti economici del provvedimento.
 
Art. 3.
Disposizioni finali

3.1. Il termine stabilito all'art. 1, comma 1.1, viene automaticamente esteso in relazione ad eventuali proroghe della dichiarazione dello stato di emergenza per le aree colpite dai fenomeni eruttivi e dagli eventi sismici di cui alla presente deliberazione.
3.2. Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica (www.autorita.energia.it), entra in vigore alla data della sua pubblicazione.
Milano, 23 gennaio 2003
Il presidente: Ranci
 
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