Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI CAVALESE
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cavalese (provincia di Udine) ha adottato il 21 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003.
(Omissis).
1. Di determinare per l'anno 2003, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), nella seguente misura:
a) aliquota ordinaria del 5 per mille da applicarsi a tutti gli immobili (fabbricati ed aree) ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito indicate;
b) aliquota ridotta del 4 per mille:
b.1. in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per le sole unita' immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;
b.2. per le unita' immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
b.3. per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
b.4. per le unita' immobiliari qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, come previsto dai commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero cose immobili classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, nonche' per effetto di quanto previsto dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 72/98, modificato con deliberazione n. 5/2002;
b.5. per le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il terzo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
c) aliquota maggiorata del 6 per mille da applicarsi per gli alloggi posseduti in aggiunta all'abitazione principale, indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione, alla vendita o tenuti a disposizione per la villeggiatura o altro, con esclusione delle abitazioni individuate alla precedente lettera b), che scontano l'aliquota ridotta.
2. Di determinare per l'anno 2003, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, in Euro 154,94, la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, da applicarsi indistintamente per:
a) le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo;
b) le unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
c) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, in quanto posseduti come abitazione principale;
d) per le abitazioni possedute a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
e) per le unita' immobiliari qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'art. 817 del codice civile, che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale, come previsto dai commi 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, solo per la quota eventualmente non gia' assorbita dall'abitazione principale, nonche' per effetto di quanto previsto dal regolamento approvato con delibera consiliare n. 72/98, modificato con deliberazione n. 5/2002;
f) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il secondo grado e collaterale entro il terzo grado, se nelle stesse il parente in questione ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;
3. Di fissare, inoltre, sempre per l'anno 2003, in Euro 258,23, la misura della detrazione per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale, per:
coloro che oltre al reddito derivante dall'abitazione principale, abbiano quale reddito del proprio nucleo familiare, solo una pensione sociale o un assegno sociale, ovvero una sola pensione integrata al minimo, e coloro che, comunque, siano assistiti in modo permanente dal comune o da altri enti, attraverso l'assistenza di tipo economico.
(Omissis).
 
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