Gazzetta n. 30 del 6 febbraio 2003 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2002, n. 307
Modifiche al regolamento recante norme sul sistema delle spese derivanti dal funzionamento del Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, cosi' come modificata dal decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132;
Visto l'articolo 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254;
Sentito il parere del Comitato centrale per l'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 agosto 2002;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 dicembre 2002;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1. Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7
novembre 1994, n. 681

1. Il comma 2 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1994, n. 681, e' sostituito dal seguente:
"2. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativo diretto firmato dal presidente del Comitato centrale e di ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento firmati dal presidente del Comitato provinciale. I pagamenti relativi alle spese di funzionamento del Comitato centrale sono effettuati anche a mezzo di ordine di accreditamento, firmato dal presidente dello stesso Comitato centrale, emesso a favore del proprio cassiere, da nominare ai sensi del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2002

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Lunardi, Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2003 Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 57



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulare le leggi ed emanare i decreti aventi di legge e i
regolamenti.
- L'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri",
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;".
- La legge 6 giugno 1974, n. 298, recante: "Istituzione
dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per
conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e
istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i
trasporti di merci su strada", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 31 luglio 1974, n. 200.
- Il decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, recante:
"Disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose e
di sicurezza stradale", convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma primo, della legge
30 marzo 1987, n. 132, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1987.
- L'art. 2 della legge 27 maggio 1993, n. 162, recante:
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
29 marzo 1993, n. 82, recante misure urgenti per il settore
dell'autotrasporto di cose per conto terzi", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 28 maggio 1993, n. 123, cosi'
recita:
"Art. 2. - 1. Con regolamento da emanare, ai sensi
dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro di
grazia e giustizia, entro novanta giorni dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge, sara' disciplinato il sistema di gestione delle
spese derivanti dal funzionamento del comitato centrale per
l'Albo nazionale degli autotrasportatori e delle relative
spese sostenute per i comitati provinciali.
2. Il regolamento di cui al comma 1 dovra' prevedere
che le somme versate dagli autotrasportatori saranno
utilizzate esclusivamente per la tenuta degli albi
provinciali, nonche' la misura delle quote dovute dagli
autotrasportatori in rapporto al numero, al tipo e alla
portata dei veicoli.
3. Nel regolamento di cui al comma 1 saranno altresi'
disciplinate le modalita' di pagamento delle quote di cui
al comma 2 e della rendicontazione delle spese sostenute
dai comitati provinciali per l'Albo.
4. La composizione del comitato centrale e dei comitati
provinciali sara' rideterminata con decreto del Ministro
dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente
legge, assicurando la maggioranza dei componenti ai
rappresentanti delle associazioni degli autotrasportatori e
delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza
e tutela del movimento cooperativo, riconosciute dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre
1994, n. 681, recante: "Regolamento recante norme sul
sistema delle spese derivanti dal funzionamento del
Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori di
cose per conto terzi" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 dicembre 1994, n. 291.
- Il decreto del Presidente della Repubblica
4 settembre 2002, n. 254, recante: "Regolamento concernente
le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle
amministrazioni" e' pubblicato nel supplemento ordinario n.
209, alla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2002, n. 266.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 681/1994, come modificato
dal presente regolamento:
"Art. 8. - 1. I Comitati centrale e provinciali,
nell'ambito delle attribuzioni loro demandate, autorizzano
l'impiego delle somme ed ordinano le spese nei limiti dei
fondi loro assegnati e trasferiti ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del presente regolamento sulla base della
normativa contabile di attuazione, approvata con delibera
del Comitato centrale d'intesa con la Direzione generale
della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
2. I pagamenti sono effettuati a mezzo di ordinativo
diretto firmato dal presidente del Comitato centrale e di
ordinativi tratti sugli ordini di accreditamento firmati
dal presidente del Comitato provinciale. I pagamenti
relativi alle spese di funzionamento del comitato centrale
sono effettuati anche a mezzo di ordine di accreditamento,
firmato dal presidente dello stesso Comitato centrale,
emesso a favore del proprio cassiere, da nominare ai sensi
del regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e
dei cassieri dell'amministrazioni dello Stato, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre
2002, n. 254.".



 
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