Gazzetta n. 29 del 5 febbraio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDIMENTO 27 novembre 2002
Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

IL DIRETTORE del Dipartimento per i trasporti terrestri "e per i servizi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti
di concerto con
IL CAPO DELLA POLIZIA
Direttore generale della pubblica sicurezza
del Ministero dell'interno

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove e' previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;
Atteso che nello stesso art. 9, comma 6-bis, e' data facolta' agli organi di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, richiesti del servizio di scorta, di autorizzare gli organizzatori della competizione ciclistica di avvalersi, in loro vece o in loro ausilio, della scorta tecnica;
Considerato che ai sensi dello stesso art. 9, comma 6-ter, i requisiti e le modalita' concernenti sia l'abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la scorta tecnica, sia le modalita' di effeftuazione della stessa, nonche' l'equipaggiamento dei veicoli adibiti al servizio di scorta, devono essere fissati con apposito disciplinare tecnico;
Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Determina:
1. E' approvato l'allegato disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.
2. Le norme ivi previste verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 novembre 2002

Il Direttore del Dipartimento
per i trasporti terrestri e per i servizi
informativi e statistici del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti
Fumero
Il Capo della Polizia
Direttore generale della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
De Gennaro

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2003 Ufficio di controllo Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1 Trasporti, foglio n. 17
 
DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE
ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA

Titolo I
ABILITAZIONE DEL PERSONALE E DOTAZIONE DEI VEICOLI
Capo I
Soggetti autorizzati

Art. 1.
Persone che possono svolgere l'attivita' di scorta

1. Possono svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale con le societa' o con le associazioni sportive affiliate alla Federazione Ciclistica Italiana o con gli Enti di promozione sportiva riconosciuti.
2. Possono altresi' svolgere servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche le persone abilitate ai sensi dell'art. 2 che dipendono, sono soci ovvero hanno un rapporto non occasionale di durata non inferiore ad un anno con imprese o societa' commerciali legalmente costituite in Italia, ovvero con societa' commerciali legalmente costituite appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, ovvero ad altri Stati a condizione che abbiano in Italia sede legale o di fatto e che vi sia trattamento di reciprocita', e che sono autorizzate ad erogare attivita' di servizi di scorta a titolo oneroso.
3. Le associazioni o gli enti di cui al comma 1 devono dimostrare di essere regolarmente affiliati o riconosciuti dal CONI e dichiarare di impegnarsi al rispetto delle regole sportive.

Art. 2.
Rilascio dell'attestato di abilitazione

1. L'attestato di abilitazione all'esercizio del servizio di scorta tecnica a competizioni ciclistiche e' rilasciato dal dirigente del Compartimento di Polizia stradale della Polizia di Stato al titolare di patente di guida di categoria B o superiore rilasciata prima del 26 aprile 1988, ovvero di categoria A, previo superamento di un esame di abilitazione da sostenersi davanti ad una commissione istituita con decreto del dirigente presso ciascun Compartimento della Polizia stradale della Polizia di Stato.
2. La commissione d'esame di cui al comma 1 e' composta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica di vicequestore aggiunto, che assume la veste di presidente, da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con qualifica non inferiore ad ispettore e da un rappresentante, nominato dal CONI, della Federazione Ciclistica Italiana o di un Ente di promozione sportiva riconosciuto.
3. L'attestato di abilitazione ha validita' per cinque anni e puo' essere rinnovato.
4. L'attestato di abilitazione puo' essere rilasciato, senza il superamento dell'esame di cui all'art. 3, previa verifica della validita' del titolo di guida di cui al comma 1, ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente disciplinare, siano in possesso della specifica tessera rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana, di motostaffettista, direttore di corsa o di organizzazione ovvero dell'equipollente titolo rilasciato da un Ente di promozione sportiva riconosciuto e che dimostrino di aver svolto, in modo continuativo, attivita' di assistenza, di direzione o di organizzazione di competizioni ciclistiche autorizzate nei due anni precedenti ovvero in almeno dieci competizioni. Detta esperienza puo' essere comprovata attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante della societa' sportiva o dell'associazione presso la quale ha prestato l'attivita'.

Art. 3. Esami di abilitazione per il rilascio o per il rinnovo dell'attestato

1. Le prove di esame si svolgono in sessioni con cadenza periodica, in base alle domande di ammissione, presso una delle sedi indicate nel decreto di cui all'art. 2, comma 1, per i residenti nel territorio indicato dal decreto stesso. Nei primi sei mesi di applicazione del presente disciplinare la frequenza delle sessioni di esame puo' essere anche mensile.
2. L'esame consiste in una prova scritta mediante domande a risposta sintetica e in un colloquio orale, a contenuto pratico, su domande relative alle materie riportate nell'allegato 1. Possono accedere alla prova orale solo i candidati che abbiano risposto esattamente ad almeno 7/10 delle domande della prova scritta.
3. Le prove di esame sono pubbliche.
4. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non puo' essere sostenuta prima di due mesi dalla prima. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di sei mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.
5. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del Compartimento di Polizia stradale rilascia agli interessati un attestato di abilitazione, conforme all'allegato 2.
6. Il rinnovo dell'abilitazione, in ogni caso, e' subordinato, previa verifica della validita' del titolo di guida, all'esito favorevole di un colloquio orale davanti ad una commissione costituita secondo le modalita' di cui all'art. 2, comma 2, sulle materie riportate nell'allegato 1, con particolare riferimento alle modifiche normative e tecniche intervenute e alle modalita' di svolgimento dei servizi di scorta. Alla prova orale dell'esame di rinnovo si applicano le disposizioni dei commi 1, 3 e 4. Al termine di ogni sessione di esame, il dirigente del compartimento di Polizia stradale appone la certificazione di rinnovo sull'attestato di abilitazione.
7. Presso ciascun Compartimento di Polizia stradale e' istituito un archivio degli abilitati al servizio di scorta tecnica.
8. Con provvedimento del Ministero dell'interno saranno disciplinate le modalita' di svolgimento degli esami, nonche' quelle relative alla tenuta dell'archivio degli abilitati.

Capo II Attrezzatura e dispositivi dei veicoli utilizzati per le scorte
tecniche

Art. 4.
Veicoli utilizzabili per le scorte tecniche

1. Per lo svolgimento dell'attivita' di scorta tecnica possono essere utilizzati veicoli aventi carrozzeria chiusa che sono immatricolati nella categoria M1 ovvero N1, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Possono essere altresi' utilizzati veicoli che sono immatricolati nella categoria L3, ai sensi dell'art. 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, aventi cilindrata non inferiore a 125 cc.
3. I veicoli devono essere tenuti in perfetta efficienza e devono avere caratteristiche strutturali tali da consentire la corretta e sicura installazione dei dispositivi e delle attrezzature indicate negli articoli 5 e 6.
4. I veicoli utilizzati devono essere di proprieta' delle societa', delle imprese o delle associazioni di cui all'art. 1, ovvero in usufrutto, acquistati con patto di riservato dominio o utilizzati a titolo di locazione a nome delle societa' sportive o delle associazioni o degli enti di cui all'art. 1, comma 1, o dei relativi presidenti.
Possono altresi' essere utilizzati veicoli nella disponibilita' dei soci delle societa' o delle associazioni sportive di cui all'art. 1, comma 1, a condizione che essi siano in regola con le norme dello statuto per l'iscrizione e la permanenza del rapporto associativo.

Art. 5. Dispositivi supplementari di equipaggiamento e di segnalazione dei
veicoli utilizzati per le scorte tecniche

1. I veicoli di cui all'art. 4, comma 1, durante lo svolgimento del servizio di scorta devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) due dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conformi a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre sul tetto del veicolo ad un'altezza minima di m 1,50, misurata alla base del dispositivo. I dispositivi devono essere installati in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilita' uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
b) pannelli rettangolari ad angoli arrotondati di cui all'allegato 3, da impiegarsi come precisato all'art. 7, recanti le scritte "INIZIO GARA CICLISTICA" e "FINE GARA CICLISTICA" di colore nero su fondo bianco, realizzato con pellicola retroriflettente di classe 2, di dimensioni non inferiori a m 1,25 X 0,25, da apporre sul tetto ad un'altezza minima di m 1,50, in posizione verticale o sub- verticale in modo da risultare ben visibili sia anteriormente che posteriormente e tali da non limitare la visibilita' dei dispositivi luminosi del veicolo e di quelli supplementari di cui alla lettera a) e da non ostacolare la visibilita' dal posto di guida; le scritte possono essere riportate anche su un pannello bifacciale avente le dimensioni e le caratteristiche sopraindicate;
c) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, da esporre sul lato sinistro del veicolo;
d) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta;
e) un telefono cellulare o radiomobile per chiamate d'emergenza.
2. I veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, devono essere equipaggiati con le seguenti attrezzature:
a) una bandierina di colore arancio fluorescente da esporre sul veicolo, con sporgenza entro i limiti previsti dall'art. 170 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
b) un apparecchio radio-ricetrasmittente, in grado di collegarsi con il veicolo che segue o precede nella scorta o un telefono cellulare o radiomobile, dotati di dispositivi di comando che consentano il libero utilizzo delle mani.
3. I veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante lo svolgimento del servizio di scorta, se la struttura e le caratteristiche costruttive lo consentono, possono essere altresi' equipaggiati con un dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione, di tipo approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o conforme a direttive comunitarie o a regolamenti ECE-ONU recepiti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da apporre ad un'altezza minima di m 1,00 ed in posizione tale da garantire, in ogni condizione d'impiego, angoli di visibilita' uguali a quelli previsti dall'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni.
4. Ciascun dispositivo deve essere montato o trattenuto sui veicoli di scorta in modo solido e sicuro.
5. Nei veicoli non impegnati in servizi di scorta i dispositivi ed i segnali di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere rimossi, oscurati ovvero resi non visibili.

Art. 6. Attrezzature ed equipaggiamenti in uso al personale in servizio di
scorta tecnica

1. Ciascun abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica, durante l'effettuazione del servizio stesso, deve essere equipaggiato con le seguenti attrezzature:
a) una lampada a luce rossa fissa e una lampada a luce gialla intermittente;
b) una bandierina di colore arancio fluorescente per segnalazione avente le caratteristiche e dimensioni previste dall'art. 42, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
c) una paletta di segnalazione, conforme al modello stabilito nell'allegato 4;
d) un giubbetto del tipo di quello indicato nella figura II/476 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, avente le caratteristiche di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 giugno 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 1995, sul quale, sia nella parte anteriore che in quella posteriore, sia apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli di altezza non inferiore a cm 8.
2. Il personsle abilitato impegnato in un servizio di scorta tecnica con i veicoli di cui all'art. 4, comma 2, durante l'effettuazione del servizio stesso, oltre ai dispositivi indicati nel comma 1, deve essere equipaggiato con un casco di protezione per il capo, di tipo omologato, sul quale deve essere apposta la scritta "SCORTA TECNICA" con caratteri maiuscoli neri su fondo bianco. La scritta deve essere collocata nella parte anteriore e deve essere sempre ben visibile.
3. Il personale non impegnato in servizi di scorta tecnica deve rimuovere, oscurare ovvero rendere non visibili i dispositivi, le scritte ed i segnali di cui ai commi 1 e 2. La paletta di segnalazione di cui al comma 1, lettera c), deve essere utilizzata esclusivamente durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate, per le quali il personale abilitato e' impegnato a svolgere un servizio di scorta tecnica.

Titolo II
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI SCORTA
Capo I
Tipologie di scorte tecniche

Art. 7.
Numero dei veicoli utilizzati per i servizi di scorta tecnica

1. Fuori dei casi previsti dal comma 2, ciascuna competizione ciclistica su strada, deve essere scortata almeno da:
a) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello "INIZIO GARA CICLISTICA" che, precedendo il primo concorrente, segnala l'inizio dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;
b) un veicolo di cui all'art. 4, comma 1, avente le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con il cartello "FINE GARA CICLISTICA" che, seguendo l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, segnala la fine dell'ambito di applicazione dell'eventuale provvedimento di sospensione temporanea della circolazione;
c) due veicoli di cui all'art. 4, comma 2, aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con alla guida una persona munita di abilitazione ai sensi dell'art. 2; a bordo di questi veicoli non possono trovarsi passeggeri.
2. Gli organi di polizia stradale, avvalendosi della facolta' prevista dall'art. 9, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono imporre, con provvedimento motivato, che, in determinate condizioni di traffico, o per taluni tratti di strada aventi caratteristiche o dimensioni particolari, o in occasione di manifestazioni sportive aventi rilevanza nazionale o internazionale, la scorta sia effettuata da. un diverso numero di veicoli aventi le dotazioni e le caratteristiche indicate dagli articoli precedenti, con un massimo, in ogni caso, di dodici veicoli.

Capo II
Svolgimento dei servizi di scorta tecnica

Art. 8.
Posizione dei veicoli di scorta tecnica

1. Durante lo svolgimento del servizio tutti i veicoli di scorta tecnica devono essere sempre posizionati in modo da garantire, in tutte le situazioni di traffico, la massima visibilita' della carovana sportiva, l'individuazione di eventuali impedimenti al sicuro movimento dei concorrenti, nonche' il transito in condizioni di assoluta sicurezza.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in relazione alle diverse tipologie di strade ed in funzione della velocita' media dei concorrenti e dei veicoli in transito, i veicoli di scorta tecnica sono collocati secondo i seguenti schemi indicativi:
a) il veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), precede il primo concorrente ad una distanza non inferiore a cinquecento metri e non superiore a due chilometri;
b) il veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), segue l'ultimo concorrente considerato ancora in corsa, ad una distanza non inferiore a centro metri;
c) i veicoli di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), precedono il primo concorrente in gara di almeno duecento metri.
3. Ai fini del presente disciplinare si considerano in gara i concorrenti, muniti di regolare numero o di altro contrassegno identificativo rilasciato dagli organizzatori, che non abbiano, rispetto al primo, un ritardo incolmabile in funzione delle caratteristiche della manifestazione e del percorso ovvero che, comunque, superi i 15 minuti. Per le competizioni a tappe e per quelle di interesse nazionale ed internazionale, il tempo massimo di distacco dal primo concorrente puo' essere indicato all'interno del documento che autorizza la competizione stessa.

Art. 9.
Utilizzo dei dispositivi luminosi

1. Durante il servizio di scorta tecnica i veicoli devono circolare con i proiettori anabbaglianti e gli altri dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione accesi, anche quando non ne e' prescritto l'uso ai sensi dell'art. 152 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Durante il servizio di scorta tecnica, inoltre, devono essere tenuti sempre in funzione i dispositivi supplementari di segnalazione visiva di cui all'art. 5.

Capo III
Obblighi del personale che effettua una scorta

Art. 10.
Il responsabile della scorta

1. Il servizio di scorta tecnica e' svolto sotto la diretta responsabilita' dell'organizzatore della manifestazione sportiva indicato nell'autorizzazione ad effettuarla, rilasciata ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9.
2. Il responsabile della scorta deve avere con se' idonea documentazione dalla quale risulti il rapporto che lega i soggetti che svolgono la scorta alle imprese, societa' o associazioni sportive di cui all'art. l.
3. Il personale impegnato nel servizio di scorta deve avere con se' l'attestato di abilitazione di cui all'art. 3.

Art. 11.
Obblighi delle persone che effettuano la scorta

l. Tutte le persone che effettuano la scorta devono essere costantemente in grado di comunicare con il direttore di organizzazione o di corsa ovvero, in mancanza, con altro responsabile designato dall'organizzatore autorizzato ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con gli eventuali altri membri della scorta che si trovano su altri veicoli, e devono intervenire con efficacia e tempestivita' di fronte ad ogni situazione che necessiti di attivita' di segnalazione.
2. Il soggetto autorizzato a svolgere la competizione ciclistica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non deve consentire che si inizi il servizio di scorta tecnica senza aver verificato che:
a) le dotazioni e gli equipaggiamenti dei veicoli e del personale abilitato al servizio di scorta, di cui agli articoli 5 e 6, siano presenti su ciascun veicolo, correttamente installati e perfettamente funzionanti;
b) le autorizzazioni allo svolgimento della competizione, nonche' quelle rilasciate dagli organi di polizia stradale, siano valide e le relative prescrizioni particolari siano rispettate ed il percorso segnalato corrisponda a quello autorizzato;
c) tutto il personale abilitato impiegato sia edotto del percorso autorizzato, del numero dei partecipanti e del regolamento di gara, se prescritto, nonche' di ogni prescrizione o limitazione imposta nell'autorizzazione;
d) i sistemi di comunicazione tra i veicoli di scorta siano efficienti;
e) sia stata resa operativa una copertura assicurativa specifica sulla responsabilita' civile verso terzi derivante dall'esercizio dell'attivita' di scorta tecnica con un massimale non inferiore a due milioni di euro, aumentato di centomila euro per ogni veicolo utilizzato per svolgere la scorta oltre il numero minimo previsto dall'art. 7;
f) per il servizio di scorta tecnica si possa avvalere della prestazione a titolo gratuito ovvero oneroso di un numero adeguato di persone che possono svolgere l'attivita' ai sensi dell'art. 1, che siano state preventivamente edotte di tutte le informazioni necessarie a svolgere correttamente la scorta stessa.
3. Qualora durante lo svolgimento del servizio si verifichi una situazione imprevedibile per la quale non siano piu' soddisfatte le condizioni di sicurezza o rispettate le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero quelle relative al numero minimo dei veicoli e degli abilitati di cui all'art. 7, comma 1, previa comunicazione tempestiva della situazione al direttore di corsa o agli organizzatori, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Nei casi previsti dal comma 3, in alternativa all'immediata interruzione della scorta e previa informazione completa e tempestiva a tutti i concorrenti, e' consentito proseguire il servizio, limitatamente all'effettuazione di un'attivita' di segnalazione della presenza dei concorrenti sulla strada, se questi, d'intesa con il direttore di corsa o con gli organizzatori, hanno accettato di continuare la circolazione nel pieno rispetto di tutte le norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, interrompendo, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza richieste, qualsiasi attivita' competitiva su strada.

Art. 12.
Modalita' di svolgimento della scorta tecnica

1. Nelle strade a doppio senso di circolazione, i veicoli sopraggiungenti dall'opposto senso di marcia devono essere fatti accostare e fermare, se possibile al di fuori della carreggiata, per consentire il transito della carovana sportiva scortata che occupa l'intera carreggiata fino al passaggio del veicolo di cui all'art. 7, comma 1, lettera b).
2. In caso di neve, ghiaccio, scarsa visibilita' per nebbia ovvero per altra causa, quando non sia possibile scorgere un tratto di strada corrispondente a m 70 circa, la scorta tecnica deve essere immediatamente interrotta, con le conseguenze previste dall'art. 9, comma 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Durante l'effettuazione dei servizi di scorta, il personale abilitato deve sempre indossare i giubbetti rifrangenti di cui all'art. 6, comma 1, lettera d).
4. Qualora sia necessario fornire agli utenti che percorrono la strada interessata dalla manifestazione ovvero che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio, preventivo avviso dell'imminente sopraggiungere della carovana ciclistica, il personale abilitato al servizio di scorta deve provvedere a segnalarlo agli utenti stessi con adeguato anticipo e nei modi piu' opportuni, imponendo loro di rallentare utilizzando la bandierina di colore arancio fluorescente di segnalazione prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b). In galleria ovvero in condizioni di scarsa visibilita', in luogo o in aggiunta alle segnalazioni con la bandierina, devono essere effettuate segnalazioni luminose con i dispositivi di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).
5. In occasione del transito della carovana ciclistica, il personale abilitato di scorta deve provvedere a rendere attuale la sospensione temporanea della circolazione, imposta ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, a tutela della sicurezza della competizione, attraverso segnalazioni con la paletta di cui all'art. 6, comma 1, lettera c). Le segnalazioni devono essere realizzate in modo non equivoco e devono essere rivolte sia alle correnti di traffico che si trovano sulla strada interessata dal transito della carovana sia a quelle che vi si immettono da strade laterali o da luoghi non soggetti a pubblico passaggio.
6. La paletta di segnalazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), deve essere usata esclusivamente per le segnalazioni manuali dirette a disciplinare il traffico e per segnalare agli utenti della strada in movimento l'imminente approssimarsi della carovana ciclistica, ad una distanza non superiore a cinquecento metri dal primo concorrente considerato in corsa e a duecento metri dall'ultimo. L'uso della paletta di segnalazione fuori dai casi indicati e' vietato.

Titolo III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 13.
Disposizioni transitorie

1. Fino al 30 giugno 2003, nei casi in cui l'ente che rilascia l'autorizzazione allo svolgimento della competizione ciclistica abbia previsto la necessita' della scorta di un organo di polizia stradale, lo stesso, ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ove ne ricorrano le condizioni, puo' autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, di una scorta tecnica che, qualora sia verificato, sulla base di idonea documentazione prodotta dagli organizzatori, che in tutto il percorso o in parte dello stesso non sia possibile avvalersi delle imprese, delle societa' o delle associazioni autorizzate, puo' essere effettuata con veicoli nella disponibilita' di chi organizza la manifestazione aventi i requisiti indicati nel presente disciplinare e con personale, di provata esperienza, appartenente ad associazioni sportive affiliate alla Federazione ciclistica italiana o agli enti di promozione sportiva riconosciuti.
2. Nei casi previsti dal comma 1 devono essere rispettate tutte le previsioni del presente disciplinare relative al numero ed all'equipaggiamento dei veicoli, al numero delle persone da impiegare per ciascuna scorta, nonche' tutte le disposizioni relative alle modalita' di svolgimento dei servizi di scorta tecnica.
3. Nei casi previsti dal comma 1 chi organizza la manifestazione deve altresi' dichiarare di aver adempiuto agli obblighi di copertura assicurativa per i rischi connessi all'attivita' di scorta tecnica.
 
Allegato 1
MATERIE DELLE PROVE D'ESAME
a) Nozioni generali sul Nuovo codice della strada.
b) Definizioni stradali e di traffico.
c) Classificazione delle strade: classificazione amministrativa, classificazione tecnico-funzionale, segnaletica di identificazione delle strade.
d) Autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni sportive - Prescrizioni - Criteri per l'imposizione della scorta di polizia o della scorta tecnica - Dispositivi di segnalazione visiva - Violazioni e sanzioni.
e) Cantieri stradali: segnalamento e delimitazione, barriere e coni, visibilita' notturna, persone al lavoro, veicoli operativi, cantieri mobili, strettoie e sensi unici alternati.
f) Segnalazione dei pericoli e tecniche di regolazione del traffico.
g) Limiti di velocita' e distanze di sicurezza.
h) Limitazioni alla circolazione nei giorni festivi.
i) Servizi di Polizia stradale ed espletamento degli stessi.
l) Autorizzazione delle imprese, delle societa' o delle associazioni, obblighi del caposcorta e del personale abilitato, equipaggiamento delle persone e dei veicoli per le scorte tecniche.
m) Impiego delle attrezzature in dotazione per il servizio di scorta.
n) Modalita' di svolgimento dei servizi di scorta tecnica.
o) Responsabilita' civile verso terzi.
p) Impiego degli apparati radio per i collegamenti.
 
Allegato 2
ATTESTATO DI ABILITAZIONE

Intestazione dell'ufficio

Si attesta che, in data odierna, il sig. &ul; nato a &ul; il &ul; dopo aver superato la prova d'esame predisposta da questo ufficio, ha ottenuto l'abilitazione a svolgere i servizi di scorta tecnica in occasione dello svolgimento di gare ciclistiche di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.
Tale abilitazione ha validita' per cinque anni e puo' essere rinnovata. La presente attestazione viene rilasciata all'interessato in originale.

Data - Timbro della Repubblica
Firma

Il Dirigente del Compartimento
di Polizia stradale
 
Allegato 3

----> vedere allegato a pag. 48 della G.U. <----
 
Allegato 4

----> vedere allegato a pag. 49 della G.U. <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone