Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI VELLETRI
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Velletri (provincia di Roma) ha adottato il 10 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:
(Omissis).
Di determinare le aliquote dell'imposta Comunale sugli immobili per l'anno 2003 come di seguito indicato:
aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille;
aliquota ridotta nella misura del 4,5 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
di considerare parti integranti dell'abitazione principale del soggetto passivo le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;
di applicare l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale, senza la detrazione fissata per le medesime, anche alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al secondo grado e che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, previa presentazione di apposita istanza prodotta dal richiedente ai sensi di quanto previsto dal regolamento per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili;
di determinare per l'anno 2003 a 103,291 euro l'importo della detrazione fissata per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dall'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 che ha sostituito l'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;
di aumentare la detrazione per abitazione principale da Euro 103,291 a Euro 154,937 in favore delle seguenti categorie di soggetti passivi:
a) pensionati sociali che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' alla data del 31 dicembre 2002;
b) soggetti assistiti dal Comune in via continuativa nel corso dell'anno 2003 per stati di indigenza;
di stabilire che l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:
a) il soggetto passivo, come nessun altro eventuale componente la famiglia deve possedere altri immobili, su tutto il territorio nazionale, diversi dall'unita' adibita ad abitazione principale ed eventuale autorimessa di pertinenza;
b) che l'immobile per il quale si intende usufruire della maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali: A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/7 (abitazioni in villini), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminente pregio artistico e storico);
c) che i contribuenti che intendono usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita autocertificazione all'ufficio tributi entro la data del 30 giugno 2003.
 
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