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| Gazzetta n. 28 del 4 febbraio 2003 (vai al sommario) |  | AGENZIA DELLE ENTRATE |  | PROVVEDIMENTO 24 gennaio 2003 |  | Approvazione  dei nuovi modelli di comunicazione dei dati relativi agli  investimenti  agevolati  effettuati nelle aree svantaggiate, da effettuare  ai  sensi  dell'art.  62, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA 
 In  base  alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;
 
 Dispone:
 1.  Approvazione  dei  modelli  di comunicazione dei dati relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate.
 1.1.  Sono approvati i seguenti modelli con le relative istruzioni da  utilizzare  in sostituzione di quelli approvati con provvedimento del 12 dicembre 2002:
 a)  Modello CVS, relativo alla comunicazione di cui all'art. 62, comma   1,  lettera  a),  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, concernente  i  dati  relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle  aree  svantaggiate  da parte dei soggetti che hanno conseguito anteriormente  alla  data dell'8 luglio 2002 il diritto al contributo previsto dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
 b)  Modello CTS, relativo alla comunicazione di cui all'art. 62, comma   1,  lettera  b),  della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289, concernente  i  dati  relativi agli investimenti agevolati effettuati nelle aree svantaggiate da parte dei soggetti che hanno conseguito il diritto  al  contributo  a decorrere dall'8 luglio 2002, a seguito di accoglimento dell'istanza presentata ai sensi del citato art. 8 della legge  23  dicembre  2000,  n.  388, come modificato dall'art. 10 del decreto-legge  8 luglio 2002, n. 138, convertito dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
 1.2. I modelli sono composti da un frontespizio, contenente i dati identificativi  del  soggetto  che  effettua  la  comunicazione e dai quadri  A  e  B,  concernenti,  rispettivamente, i dati relativi alla struttura  produttiva  destinataria  dell'investimento  agevolato e i dati riepilogativi.
 2. Reperibilita' dei modelli.
 2.1.  I  modelli  di  cui  al  punto  1.1  sono  resi  disponibili gratuitamente  dall'Agenzia  delle Entrate in formato elettronico sul sito internet www.agenziaentrate.it.
 2.2.  I  modelli  di  cui  al  punto  1.1. possono essere altresi' prelevati  da  altri  siti Internet a condizione che gli stessi siano conformi  per struttura e sequenza a quelli approvati con il presente provvedimento  e  rechino  l'indirizzo  del sito dal quale sono stati prelevati nonche' gli estremi del presente provvedimento.
 2.3.  I  modelli di cui al punto 1.1 possono essere riprodotti con stampa monocromatica realizzata in colore nero mediante l'utilizzo di stampanti   laser   o   di  altri  tipi  di  stampanti  che  comunque garantiscano la chiarezza e l'intelligibilita' del modello nel tempo.
 2.4.  E'  consentita la stampa dei modelli di cui al punto 1.1 nel rispetto  della  conformita'  grafica  ai  modelli  approvati e della sequenza dei dati.
 3. Definizione dei dati da indicare nelle comunicazioni.
 3.1.  I  dati  richiesti  dall'art.  62, comma 1, lettere a) e b), della  legge  n.  289  del  2002,  si  riferiscono  agli investimenti realizzati ed ai crediti d'imposta maturati alla data del 31 dicembre 2002  nonche'  ai  crediti  d'imposta  utilizzati  anteriormente alla sospensione  disposta  con  l'art.  1,  comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge  12 novembre 2002, n. 253, e successivamente con l'art. 62, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
 4. Modalita' e termini di presentazione delle comunicazioni.
 4.1.  Le comunicazioni di cui al punto 1.1 sono presentate, a pena del  disconoscimento  del  beneficio,  in  via telematica all'Agenzia delle Entrate dal 31 gennaio 2003 al 28 febbraio 2003.
 4.2.   La   presentazione   telematica   puo'   essere  effettuata direttamente,  da  parte  dei  soggetti  abilitati dall'Agenzia delle Entrate  ovvero tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3  dell'articolo  3,  del  decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.
 4.3.   La   trasmissione   telematica  dei  dati  contenuti  nelle comunicazioni  e'  effettuata  utilizzando  il  prodotto  di gestione denominato  "Report  388"  che  sara'  reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it.
 4.4.  E'  fatto  comunque  obbligo  ai  soggetti  incaricati della trasmissione  telematica  di  rilasciare  al  soggetto interessato un esemplare cartaceo della comunicazione predisposta con l'utilizzo del prodotto  informatico  di  cui  al  punto  4.3,  nonche'  copia della comunicazione  dell'Agenzia  delle  Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento e che costituisce prova dell'avvenuta presentazione.
 4.5.  La  comunicazione deve essere conservata a cura del soggetto interessato,  previa  sua  sottoscrizione  a  conferma  dei  dati ivi contenuti.
 4.6. Al Centro operativo di Pescara e' demandata la competenza per gli  adempimenti conseguenti alla gestione delle comunicazioni di cui al punto 1.1.
 Motivazioni.
 A  seguito della mancata conversione in legge del decreto-legge 12 novembre  2002,  n.  253,  la  legge  27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha espressamente abrogato, con il comma 7 dell'art. 62,  gli  articoli  1  e  2  del  decreto-legge n. 253 del 2002 ed ha recepito,  nell'art.  62,  comma  1, lettere a) e b), le disposizioni gia'  contenute  nell'art.  1,  comma  1, lettere a) e b), del citato decreto-legge    n.   253   del   2002,   al   fine   di   consentire all'Amministrazione  finanziaria di acquisire i dati necessari per il monitoraggio   delle   agevolazioni  fruite  dalle  imprese  per  gli investimenti   effettuati   nelle  aree  svantaggiate  ed  effettuare conseguentemente la pianificazione dei relativi flussi di spesa.
 Il citato articolo 62, comma 1, lettera a), della richiamata legge n.  289/2002,  stabilisce,  per  i  soggetti  che hanno conseguito il diritto  al  contributo  nella  forma  di credito d'imposta, previsto dall'articolo  8  della legge 23 dicembre 2000, n. 388, anteriormente alla  data  dell'8  luglio  2002, l'obbligo di effettuare un'apposita comunicazione,  a pena di decadenza dal beneficio. Tale comunicazione deve  contenere  i  dati concernenti le tipologie e l'ammontare degli investimenti  realizzati,  gli  identificativi  dei  contraenti con i quali  i  soggetti interessati intrattengono i rapporti necessari per la   realizzazione   degli   stessi,   le  modalita'  di  regolazione finanziaria   delle   spese   relative   agli   investimenti  nonche' l'ammontare  dei  contributi  fruiti e quelli ancora da utilizzare ed ogni altro dato utile ai fini della ricognizione degli
 investimenti realizzati.
 Lo  stesso  obbligo  e'  sancito,  dal  medesimo art. 62, comma 1, lettera  b), della legge n. 289/2002, per i soggetti che, a decorrere dalla  predetta  data  dell'8 luglio 2002, hanno conseguito l'assenso dell'Agenzia  delle  Entrate  relativamente all'istanza presentata ai sensi  del citato art. 8 della legge n. 388 del 2000, come modificato dal   decreto-legge   8   luglio   2002,   n.  138,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.
 Il  citato  art.  62  prevede,  inoltre, che con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate  vengano  stabiliti i dati da indicare  nelle  comunicazioni,  i  termini  entro  i quali le stesse debbano  essere  inviate  e venga approvato il modello sulla base del quale le comunicazioni devono essere redatte.
 In  attuazione  delle succitate disposizioni e', pertanto, emanato il  presente  provvedimento  con  il  quale, attesa la diversita' dei soggetti  tenuti  all'invio  delle  comunicazioni,  vengono anzitutto approvati  due distinti modelli con le relative istruzioni - mod. CVS e  mod.CTS  -  da  utilizzare  per  le  comunicazioni rispettivamente previste  dalla  lettera a) e dalla lettera b) dell'art. 62, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
 I  predetti  modelli  sostituiscono  pertanto quelli approvati con provvedimento   del  12  dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2002.
 Con  il  presente  provvedimento  vengono  altresi'  precisate  le modalita'  di  presentazione  delle  comunicazioni, stabilendo che le stesse  devono  essere  presentate  esclusivamente in via telematica, come  gia'  previsto relativamente alle istanze cui si riferiscono le comunicazioni  della lettera b) del presente provvedimento, dal comma 1-bis  dell'art.  8  della  legge  n.  388  del 2000, come modificato dall'art.  10,  del  decreto-legge  n. 138 del 2002. Per le procedure tecniche  necessarie  per  la  trasmissione  telematica,  il presente provvedimento fa rinvio ad un prodotto di gestione denominato "Report 388"  che  sara'  reso  disponibile  gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate nel sito Internet www.agenziaentrate.it.
 In   ordine  agli  adempimenti  conseguenti  alla  gestione  delle predette  comunicazioni,  viene  attribuita  al  Centro  operativo di Pescara la relativa competenza.
 Con  il presente provvedimento vengono inoltre stabiliti i termini di  invio delle comunicazioni, stabilendo che le stesse devono essere presentate  a  decorrere  dal  31  gennaio 2003 e fino al 28 febbraio 2003.
 Con   lo  stesso  provvedimento  viene,  infine,  disciplinata  la reperibilita'  dei  suddetti  modelli  di  comunicazione  e  ne viene autorizzata la stampa nel rispetto delle caratteristiche grafiche.
 Si riportano i riferimenti normativi del presente provvedimento.
 Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle Entrate.
 Decreto  legislativo  30  luglio  1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione  del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo  1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
 Statuto  dell'Agenzia  delle  entrate,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
 Regolamento   di   amministrazione   dell'Agenzia  delle  Entrate, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
 Decreto  del  Ministro  delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  9  del  12 febbraio 2001, concernente disposizioni  recanti  le  modalita' di avvio delle agenzie fiscali e l'istituzione   del   ruolo   speciale   provvisorio   del  personale dell'Amministrazione finanziaria, emanato a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
 Disciplina normativa di riferimento.
 Legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  successive modificazioni, concernente  disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).
 Decreto-legge   8   luglio   2002,   n.   138,   convertito,   con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto  2002,  n.  178,  concernente interventi  urgenti  in  materia  tributaria,  di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate.
 Decreto-legge  12  novembre 2002, n. 253, concernente disposizioni urgenti in materia tributaria.
 Provvedimento  del  direttore  dell'Agenzia  delle  Entrate del 12 dicembre  2002,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2002;
 Legge   27   dicembre  2002,  n.  289  (legge  finanziaria  2003), concernente  disposizioni  per  la  formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (art. 62).
 Decreto  del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive  modificazioni,  recante  modalita'  per  la presentazione delle  dichiarazioni  relative  alle imposte sui redditi, all'imposta regionale   sulle  attivita'  produttive  e  all'imposta  sul  valore aggiunto.
 Decreto  del  Ministero  delle  finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita'  tecniche  di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei   contratti   di   locazione   e   di  affitto  da  sottoporre  a registrazione,  nonche'  di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato  dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1999, nonche'  del  decreto  del  Ministero  delle  finanze  29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000.
 Il   presente   provvedimento   sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 24 gennaio 2003
 Il direttore: Ferrara
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