| IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista  l'istanza con la quale il sig. Liberatore Franklyn cittadino italiano,  ha chiesto il riconoscimento del titolo "Degree of medical dentistry"   conseguito   in  Massachusets  (Stati  Uniti),  ai  fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286";
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dell'art. 14 del decreto legislativo  n.  319/1994,  che nella riunione del 10 maggio 2002, ha ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di   quanto  disposto  dall'art.  6,  comma  1,  del  citato  decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto il decreto direttoriale in data 25 febbraio 2002 con il quale e'  stato  disciplinato  lo  svolgimento  della prova attitudinale in conformita' a quanto stabilito dall'art. 8 del decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto  l'esito  della prova attitudinale effettuata in data 11 e 12 novembre 2002, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo  n.  115/1992  a  seguito  della quale il sig. Liberatore Franklyn e' risultato idoneo;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di odontoiatra;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 1.  Il  titolo  "Degree of medical dentistry" rilasciato in data 11 giugno  1994  dalla  "Tufts  university school of dental medicine" al sig.  Liberatore  Franklyn, cittadino italiano, nato a Brooklyn (USA) il  27  aprile  1968  e'  riconosciuto  quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
 2.  Il  dott.  Liberatore  Franklyn e' autorizzato ad esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di odontoiatra,  previa  iscrizione  all'ordine  dei  medici chirurghi e degli odontoiatri, territorialmente competente.
 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 24 dicembre 2002
 Il direttore generale: Mastrocola
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