Gazzetta n. 23 del 29 gennaio 2003 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 17 gennaio 2003
Revisione periodica dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5t - Anno 2003.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo codice della strada);
Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408;
Ritenuta la necessita' di procedere alla revisione dei rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t;
Decreta:
Art. 1.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998, n. 408, e' disposta, con decorrenza dal 1° gennaio 2003, la revisione dei rimorchi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1997, con esclusione di quelli che successivamente al 1° gennaio 1999 siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
 
Art. 2.
1. Le operazioni di revisione di cui all'art. 1 debbono essere effettuate nel corso del 2003:
a) entro il mese corrispondente a quello di effettuazione dell'ultima revisione, per i veicoli che l'abbiano gia' effettuata;
b) entro il mese di rilascio della carta di circolazione, per i veicoli sottoposti alla revisione per la prima volta.
Per i veicoli di cui all'art. 1 e consentita la circolazione anche oltre i termini di scadenza per essi prescritti, in presenza di prenotazione effettuata entro detti termini, fino alla data fissata per la presentazione a visita e prova, senza che siano applicabili le sanzioni di cui all'art. 80 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. Tale agevolazione non e' consentita qualora la carta di circolazione sia stata revocata, sospesa o ritirata, con provvedimento ancora operante. Eventuali prenotazioni, avanzate dopo la scadenza dei termini sopra citati, potranno essere annotate sulla domanda di revisione; esse comunque saranno inefficaci al fine del consenso alla circolazione, permettendo solo che il veicolo sia condotto alla visita di revisione, con le limitazioni atte a garantire la sicurezza della circolazione, nel giorno per il quale la visita stessa risulti prenotata.
Roma, 17 gennaio 2003
Il Ministro: Lunardi
 
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