Gazzetta n. 22 del 28 gennaio 2003 (vai al sommario)
COMUNE DI NOGARA
COMUNICATO
Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Nogara (prov. di Verona) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:
(Omissis).
1) di riconfermare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):
4 per mille in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita' immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
4 per mille pertinenze abitazioni principali;
7 per mille per tutti gli altri immobili.
2) E' confermata la detrazione fissa dell'imposta, di cui all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura fissa di Euro 103,29 ed e' rapportata al periodo dell'anno durante il quale il soggetto passivo ha dimorato nell'abitazione principale.
3) Per l'anno 2003 viene determinata in Euro 51,65, l'ulteriore detrazione di imposta I.C.I., da aggiungersi alla dettazione di Euro 103,29 prevista dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992, come modificato dall'art. 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in favore delle seguenti categorie di contribuenti:
A) Pensionati:
1) possesso della sola abitazione/alloggio abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'alloggio e' abitato a titolo del diritto di sufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2) avere compiuto il sessantesimo anno di eta' alla data del 1 gennaio 2003;
3) essere in condizione non lavorativa e con un reddito da pensione non superiore a Euro 7.819,67 annui lordi riferito all'anno 2002. Il reddito e' quello del singolo contribuente senza alcun riferimento, quindi, al reddito del nucleo familiare.
B) Famiglie numerose:
1) possesso del solo alloggio abitato ed eventuale annesso garage o posto macchina quale unica proprieta' immobiliare del contribuente al 1 gennaio 2003. Nel caso in cui l'alloggio e' abitato a titolo del diritto di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprieta' immobiliare;
2) nucleo familiare composto da sei o piu' componenti al 1 gennaio 2003;
3) reddito familiare riferito all'anno 2002 non superiore a Euro 46.918,04 lordi annui nel caso di una famiglia di sei componenti; a tale reddito si aggiungono Euro 7.819,67 lordi annui per ogni componente superiore a sei. C) Portatori di handicap:
1) handicap riconosciuto al 100% a prescindere dal reddito, l'agevolazione e' riferita alla loro quota di proprieta'.
D) Ricoverati in condizioni di lungodegenza:
1) ricoverati in condizioni di lungodegenza o in case protette con il contributo comunale per un periodo superiore a sei mesi; l'agevolazione e' riferita alla loro quota di proprieta', ed e' usufruibile a condizione che l'abitazione non risulti locata.
Nei casi di cui alla lettera A) (Pensionati) e alla lettera B) (Famiglie numerose) l'applicazione del beneficio della ulteriore detrazione di Euro 51,65 e' subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprieta' immobiliare.
4) Ai fini dell'applicazione dell'ulteriore detrazione di cui al precedente punto tre, vengono determinati i seguenti criteri applicativi:
il contribuente deve presentare la richiesta autocertificazione nella quale deve dichiarare:
nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale e di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto alla detrazione fino a Euro 154, 94;
la richieta-autocertificazione dovra' essere inviata tramite raccomandata entro il 15 aprile 2003 al comune di Nogara, oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo del comune medesimo;
sara' compito del funzionario I.C.I. del comune verificare le richieste-autocertificazioni;
entro il 31 maggio 2003 il funzionario suddetto provvedera' con proprio atto a stabilire le quote a favore dei contribuenti in applicazione dei criteri qui stabiliti e tenuto conto delle norme di cui al regolamento comunale ex art. 12, legge n. 241/1990, in quanto applicabili;
l'ufficio si riserva di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
(Omissis).
 
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